8 Febbraio 2019

Le “riesumate” perdite dei semplificati, utilizzabili anche dai forfettari

di Fabio Garrini
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La Legge di bilancio ha consentito l’utilizzo delle perdite in precedenza maturate nell’ambito del regime semplificato, comprese le perdite maturate nel 2017.

Durate i forum di gennaio l’Agenzia ha precisato che tali perdite scontano le limitazioni di utilizzo previste dalla norma, anche nel caso di passaggio in ordinaria; le stesse conclusioni dovrebbero valere anche nel caso in cui il contribuente dovesse scegliere il regime forfettario.

Utilizzo delle perdite nell’ambito del regime forfettario

Il nuovo articolo 8, comma 3, Tuir, modificato dalla L. 145/2018, consente alle imprese soggette all’Irpef di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma con possibilità di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta (con eccezione delle perdite maturate nei primi 3 periodi d’imposta per le quali non esistono limiti di utilizzo), per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Nell’ambito del regime forfettario, non è possibile che si formino nuove perdite, visto che il reddito viene determinato forfettariamente; l’articolo 1, comma 68, L. 190/2014 consente al contribuente, che adotta il regime forfetario, di utilizzare le perdite pregresse, riportate dai periodi precedenti, in deduzione dal reddito determinato forfettariamente.

Come indicato nella circolare AdE 10/E/2016, l’utilizzo di tali perdite deve avvenire secondo le regole specifiche stabilite per natura della perdita che si intende utilizzare.

Regime transitorio

Con la Legge di bilancio 2019 è stato introdotto un regime transitorio per i contribuenti in contabilità semplificata, rispettivamente per le perdite conseguite nel biennio 2018/2019, nonché per le perdite 2017, che quindi vengono “riesumate”.

Per i soggetti in contabilità semplificata, è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite riportate fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi maturati per i primi due periodi d’imposta (2019 e 2020) per le perdite 2018 e 2019; per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%).

Durante il forum tenuto il 31 gennaio scorso, l’Agenzia è intervenuta precisando che le limitazioni transitorie imposte a tali perdite operano anche nel caso di passaggio al regime di contabilità ordinaria.

In particolare, è stato chiesto se le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all’utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata dovessero essere applicate anche in caso di successiva opzione per la contabilità ordinaria, ovvero se tali perdite potessero essere assoggettate all’ordinaria disciplina dell’articolo 8, comma 3, Tuir (quindi, utilizzo nel limite dell’80%) del reddito).

Secondo l’Amministrazione finanziaria “la limitazione prevista dalla disposizione normativa intende colpire l’ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata per effetto delle modifiche all’articolo 66 del TUIR e, quindi, opera indipendentemente dall’eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria

Per evidenti ragioni, visto che nel regime forfettario le perdite vengono utilizzare secondo le regole con cui si sono formate, allo stesso modo saranno applicabili le medesime limitazioni transitorie.

Quindi, ad esempio, se il contribuente precedentemente in regime di contabilità semplificata fosse passato al regime forfettario nel 2019 e intendesse utilizzare la perdita 2017, detta perdita sarebbe utilizzabile nel limite del 40%/60% secondo le regole previste dalla descritta disciplina transitoria.

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