Le riduzioni previste della base imponibile Imu
di Laura MazzolaLa disciplina dell’imposta municipale unica (conosciuta con l’acronimo Imu) prevede tre casi di riduzione della base imponibile dell’imposta.
In particolare, ai sensi dell’articolo unico, comma 747, L. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i seguenti immobili:
- i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10, D.Lgs. 42/2004, a seguito di notifica al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, ovvero a seguito di dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente con dichiarazione del tecnico abilitato;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle considerate “di lusso” (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che le utilizzi come abitazione principale, purché il contratto sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Le riduzioni per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili sono cumulabili.
In particolare, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6266/2023, in assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale che escluda la cumulabilità dei benefici fiscali.
Inoltre, una interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti, ossia la proprietà di immobili vincolati ed inagibili e la proprietà di immobili inagibili, ma non vincolati, rilevando un contrasto costituzionale a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 53.
Inoltre, a norma dell’articolo 1, comma 48, L. 178/2020, la riduzione della base imponibile dell’imposta è prevista anche per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da parte di soggetti non residenti nel territorio nazionale, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Tale riduzione, sempre nella misura del 50 per cento della base imponibile, si applica:
- anche se il contribuente non è cittadino italiano, come indicato dalla risposta del Mef in occasione di Telefisco 2021;
- solo se la pensione è maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, non essendo ammesso il requisito della pensione autonoma estera.
Di seguito si riporta un esempio di calcolo relativo all’applicazione della riduzione al 50 per cento nell’ipotesi di un immobile di pregio.
Tale immobile, sito all’interno del territorio comunale di Roma, ha una rendita catastale pari a 2.000 euro.
Ai fini del calcolo della base imponibile Imu, tale rendita catastale deve essere rivalutata al 5 per cento e successivamente moltiplicata per il moltiplicatore di 160. L’importo così ottenuto va abbattuto del 50 per cento.
Solo dopo è possibile applicare l’aliquota Imu pari, nell’ipotesi, allo 0,86 per cento, come deliberato dall’assemblea capitolina (deliberazione A.C. 182/2024).
CALCOLO IMU ANNUA – IMMOBILE DI PREGIO | ||
Rendita catastale immobile di pregio | 2.000,00 euro | |
Rendita catastale rivalutata (5%) | 2.000,00 x 1,05 | 2.100,00 euro |
Moltiplicatore fabbricati | 160 | |
Base imponibile Imu | 2.100,00 x 160 x 50% | 168.000 |
Aliquota Imu approvata su altri fabbricati | 0,86% | |
Imu annua – Altro fabbricato | 168.000 x 0,86% | 1.444,80 euro |
Imu da versare in acconto (prima rata) | 722,40 euro
(arrotondato 722) |
Il totale dovuto dal contribuente, in sede di acconto, è pari a 722,00 euro.