18 Dicembre 2019

Le regole 2020 del call off stock in ambito comunitario

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le linee di intervento volte ad armonizzare e semplificare l’attuale sistema dell’Iva, sono comprese le modifiche alle regole di invio di beni all’interno del territorio comunitario in regime di call off stock.

Tale terminologia fa riferimento alla fattispecie in cui i beni vengono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione di una cessione, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni, in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi. Pertanto, al momento del trasporto dei beni verso l’altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti.

Fino al 31 dicembre 2019 tale operazione richiede, in alcuni Stati membri, l’apertura di una posizione Iva nello Stato di arrivo della merce, per il trasferimento dei beni “a se stessi”; fanno eccezione alcuni Paesi, come ad esempio l’Italia, che già adottano semplificazioni in materia.

Dal 1° gennaio 2020 entra in vigore la Direttiva UE 1910/2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE, con l’inserimento dell’articolo 17 bis: il trasferimento da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock, non è più considerata una cessione intracomunitaria “presunta”, finché non avverrà il trasferimento effettivo del diritto di disporre dei beni come proprietario. Ricordiamo che, ai fini della piena operatività, la Direttiva UE 1910/2018 dovrà essere recepita da tutti gli Stati dell’Unione.

In altri termini, solo con il prelievo da parte del destinatario dei beni si realizza una cessione intracomunitaria, in conformità all’articolo 138, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/UE, effettuata dal soggetto che ha inviato la merce nell’altro Stato UE.

La “sospensione” del trasferimento effettivo dura massimo dodici mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.

Se entro 12 mesi dall’arrivo dei beni questi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, il giorno successivo alla scadenza del periodo, si considera realizzato un “trasferimento a destinazione” della propria impresa, in base all’articolo 17 Direttiva 2006/112/CE, con obbligo di apertura di una posizione Iva nel Paese dove i beni sono stati inviati.

La sospensione decade anche nei seguenti casi:

  • se i beni sono ceduti ad una persona diversa dal soggetto passivo a cui sono destinati,
  • se i beni sono spediti o trasportati in un Paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti,
  • in caso di distruzione, perdita o furto dei beni.

Non ha luogo invece il trasferimento e non si realizza una cessione intracomunitaria se, da apposita annotazione nel registro, risulta che i beni, nel termine dei 12 mesi, sono rispediti allo Stato membro da cui sono partiti oppure che il soggetto passivo destinatario dei beni è stato sostituito da un altro soggetto passivo.

Il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 (in vigore dal 1° gennaio 2020, senza necessità di essere recepito da norme nazionali) regola il contenuto del registro che obbligatoriamente deve essere tenuto dai soggetti coinvolti nel call off stock, in base all’articolo 243, paragrafo 3, Direttiva 2006/112/CE.

Il soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare nel registro:

a) lo Stato membro di partenza e la data di spedizione o di trasporto dei beni;

b) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni;

c) lo Stato membro di destinazione dei beni, il numero di identificazione Iva del depositario, l’indirizzo del deposito e la data di arrivo dei beni al deposito;

d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;

e) il numero di identificazione Iva dell’eventuale soggetto passivo che sostituisce la persona destinataria;

f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione Iva dell’acquirente;

g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni di decadenza dalla sospensione ed il relativo motivo;

h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono restituiti i beni.

Il soggetto che riceve i beni dovrà riportare sul registro le seguenti indicazioni:

a) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;

b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;

c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;

d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data dell’acquisto intracomunitario di beni;

e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo che li ha trasferiti;

f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

Infine, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 262 Direttiva 2006/112/CE, è stabilito l’obbligo di trasmettere negli elenchi riepilogativi Intrastat il numero identificativo Iva dei soggetti passivi destinatari dei beni spediti/trasportati in regime di call off stock.

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