10 Ottobre 2019

Le perdite sistematiche non sempre celano un travaso di utili all’estero

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il nostro ordinamento tributario, sulla base delle raccomandazioni diramate a livello internazionale, contiene una specifica disciplina antielusiva conosciuta, tra gli addetti ai lavori, come transfer pricing.

Le disposizioni in rassegna intendono contrastare l’erosione della base imponibile con conseguente travaso di utili verso l’estero (c.d. fenomeni di profit shifting), attuati mediante la manipolazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Nello specifico, il valore riferito allo scambio di beni e/o servizi praticato nelle transazioni economiche e commerciali avvenute tra imprese dello stesso Gruppo internazionale non deve essere determinato sulla base di politiche commerciali e industriali delle multinazionali, ma essere in linea con il c.d. “principio di libera concorrenza” enunciato dall’articolo 9 del modello Ocse di convenzione.

In merito, il relativo contesto normativo di riferimento è contenuto nell’articolo 110, comma 7, Tuir, il quale prevede che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma”.

Un tema particolarmente dibattuto in ambito internazionale riguarda le perdite conseguite dalla singola impresa e come le stesse possano eventualmente incidere sulla corretta determinazione del valore dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni intercompany.

Sul punto, si ricorda che, in data 10 luglio 2017, sono state diramate le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017) che, come noto, recepiscono le singole azioni finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale internazionale contenute nel progetto BEPS (“Base erosion and profit shifting”).

Con particolare riferimento alle perdite, il rapporto Ocse rileva che:

  • par. 1.130: il fatto che un’impresa in perdita ponga in essere transazioni con le entità in attivo del suo gruppo multinazionale può indurre i contribuenti o l’amministrazione fiscale a ritenere che sia necessario verificare i prezzi di trasferimento. Tuttavia, l’impresa in perdita potrebbe non ricevere una remunerazione adeguata dal gruppo multinazionale del quale fa parte in relazione ai benefici derivanti dalle sue attività;
  • par. 1.131: un fattore da prendere in considerazione nell’analisi delle perdite consiste nel fatto che le strategie aziendali possono differire da un gruppo multinazionale a un altro per diverse ragioni di natura storica, economica e culturale. In alcuni casi perdite ricorrenti sostenute per un periodo ragionevole possono essere giustificate da una strategia aziendale che consista nel fissare prezzi particolarmente bassi per entrare in un mercato. Tuttavia, i prezzi particolarmente bassi dovranno essere praticati solo per un periodo di tempo limitato, con l’obiettivo specifico di incrementare gli utili nel lungo termine.

Con riferimento alle imprese multinazionali che presentano perdite reiterate nel tempo, si citano alcuni recenti spunti giurisprudenziali che hanno fornito importanti chiarimenti su un tema particolarmente complesso.

Con la sentenza n. 928/2019, depositata in data 01.03.2019, la CTR Lombardia ha accolto la tesi difensiva proposta dal contribuente rilevando, in sostanza, che l’Amministrazione finanziaria non aveva provato che le prestazioni avessero comportato un vantaggio al gruppo multinazionale nel suo complesso, essendosi limitato ad operare sulla base di presunzioni.

In buona sostanza, il contribuente ha idoneamente dimostrato le ragioni economiche che avevano determinato il conseguimento di perdite fiscali, tenuto conto che:

  • l’esistenza di perdite è stata dimostrata dal contribuente, laddove è stata evidenziata la tipologia dei prodotti commercializzati e la specificità del mercato farmaceutico italiano che presenta una stazionarietà che deriva dalla riduzione forzosa dei prezzi dei farmaci rimborsabili e dalla regolamentazione sugli incrementi del prezzo dei prodotti di fascia e dalla difficoltà di competere con Gruppi di dimensioni maggiori;
  • la società non opera nell’ambito dei prodotti generici ma si rivolge esclusivamente a medici di base e specialisti ed opera la distribuzione dei propri prodotti tramite una rete di grossisti farmaceutici che, a loro volta, servono le farmacie sul territorio nazionale ed è soggetta alle politiche governative in tema di prezzi dei prodotti farmaceutici.

Successivamente, con la sentenza n. 1190/2019 depositata in data 13.03.2019, la CTR Lombardia ha confermato che non sempre il conseguimento di perdite cela una manovra di pianificazione fiscale internazionale.

Nell’atto d’appello l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la politica dei prezzi attuata era servita a creare un’ingente perdita di gestione sui servizi prestati alle consociate; che detta perdita non era stata presa in considerazione per i servizi resi alle società facenti parte del consolidato nazionale e ripresa solo per le consociate estere.

In merito, l’appellante ha rilevato che, in ambito transfer price, qualora i rapporti con le consociate estere dovessero generare artatamente perdite fiscali nella società italiana, per la mancanza di adeguati compensi alle attività da questa svolte per alleggerire i costi delle consociate, il fatto che il bilancio civilistico risulti in attivo non impedisce all’Amministrazione finanziaria di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 Tuir.

Di contro, il giudice di prime cure ha osservato che “una holding di partecipazione percepisce, quali ricavi caratteristici della propria attività i dividendi distribuiti dalle società partecipatee che la società si deve necessariamente dotare di una struttura idonea a governare i propri interessi, ovvero gli investimenti di capitale realizzati nelle società partecipate. Quindi una struttura di controllo e di governo, che nello specifico risulta particolarmente penetrante avendo la Capogruppo scelto di svolgere la direzione ed il coordinamento delle partecipate estere anche attraverso l’accentramento di alcuni servizi amministrativi, commerciali e finanziari ritenuti strategici”.

In buona sostanza, l’Ufficio avrebbe dovuto analizzare i singoli servizi prestati e tener conto delle funzioni di specifico interesse della Capogruppo, ivi comprese quelle indicate nella voce di costo “Presidenza” che sono tipiche della funzione di controllo e che sarebbe stato addirittura scorretto riaddebitare (es. le spese per gli organi societari, per il controllo dell’esecuzione delle direttive strategiche, per la redazione e le certificazioni del bilancio proprio e di quello consolidato, per la gestione dei flussi informativi e finanziari).

In definitiva, non può essere ritenuta fondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale una holding deve addebitare tutti i costi di gestione alle proprie controllate, senza avere propri costi di struttura.

La fiscalità internazionale in pratica