9 Febbraio 2022

Le novità sui controlli documentali e preventivi nel modello 730/2022

di Luca Mambrin
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Come noto, in tema di controlli documentali a cui l’Agenzia delle entrate può sottoporre il modello 730 precompilato, l’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 175/2014 prevede che:

  • se il modello 730 precompilato viene accettato senza effettuare modifiche e presentato diret­tamente tramite il sito dell’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, non viene effettuato il controllo formale su oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione precompilata e forniti dai soggetti terzi (quali ad esempio interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
  • l’Agenzia potrà comunque effettuare controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni o deduzioni e altre agevolazioni in capo al contribuente (ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale). La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

Prima delle modifiche apportate dal D.L. 146/2021, se nel modello 730 precompilato venivano apportate delle modifiche o integrazioni che incidevano sulla determinazione del reddito e dell’imposta (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiara­zione precompilata) ed il modello veniva presentato direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, la dichiarazione poteva essere interamente sottoposta al controllo formale in capo al contribuente, anche con riferimento ad oneri già indicati nel modello precompilato.

L’articolo 2 D.Lgs. 175/2014, nella sua nuova formulazione prevede invece che nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati.

Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che invece risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (21.12.2021) sono stati sostanzialmente ridotti i poteri di controllo da parte dell’Agenzia in caso di modifica o integrazione dei dati presenti nella dichiarazione precompilata, potendo l’ufficio effettuare il controllo formale della dichiarazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione del modello, solo ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

Infine, il comma 3 dell’articolo 5 D.Lgs. 175/2014 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, effettuata mediante CAF o professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Anche con tale modalità di presentazione del modello 730 il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni viene effettuato nei confronti del contribuente.

La medesima previsione deve essere applicata anche quando il contribuente presenta la dichiarazione secondo le modalità ordinarie (non utilizzando quindi il modello 730 precompilato). Nel caso in cui dal controllo emerga un maggior debito o un minor credito sarà a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

In tema di controlli preventivi, invece, il comma 3 bis all’articolo 5 D.Lgs. 175/2014 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:

  • diretta o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta;
  • che presenta elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero;
  • che determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,

l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (ad esempio nel caso di invio del modello 730 integrativo).

In tali casi sarà la stessa Agenzia ad effettuare direttamente il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.