Le novità introdotte all’interno del quadro LM del modello Redditi PF
di Laura MazzolaIl quadro LM del modello Redditi PF 2025, dedicato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, e dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, riporta, rispetto al modello dell’anno precedente, alcune novità.
Innanzitutto, è stata eliminata la sezione II per il calcolo della tassa piatta incrementale, di cui all’articolo 1, commi da 55 a 57, L. 197/2022, compilata dai soggetti che, con il modello dichiarativo precedente, hanno beneficiato della flat tax incrementale.
Di seguito, la sezione III, dedicata alla determinazione del reddito per i soggetti forfettari, vede l’introduzione, all’interno del rigo LM21, della colonna 4 dedicata ai codici Ateco 2025.
Tale colonna deve riportare il nuovo codice Ateco relativo all’attività prevalente in termini di ricavi e compensi.
La nuova classificazione non va, invece, considerata per l’individuazione del coefficiente di redditività da indicare in colonna 1 dei righi da LM22 a LM27.
Di seguito, la medesima sezione III vede l’introduzione, nei righi da LM22 a LM27, della colonna 7, denominata “Casi particolari”.
In tale colonna deve essere indicato il codice “1” nell’ipotesi di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del regime forfettario che, pur concorrendo alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, non rilevano ai fini del calcolo del limite per permanere nel regime (85.000 o 100.000 euro). In particolare, si tratta di componenti che devono essere indicati in un apposito rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo.
Successivamente, sono stati introdotti due nuovi righi, LM32 e LM33, per la determinazione del reddito concordato.
Si tratta di due righi riservati ai contribuenti in regime forfettario che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo, ai sensi degli articoli da 23 a 33, D.Lgs. 13/2024.
Nel dettaglio, il rigo LM32, denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”, prevede l’indicazione:
- in colonna 1, del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione, di cui al rigo LM63 del modello Redditi PF 2024;
- in colonna 2, del reddito prodotto nel regime forfettario, dichiarato nell’anno d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, di cui al rigo LM34, colonna 3, del modello Redditi PF 2024;
- in colonna 3, della quota di reddito incrementale da assoggettare ad imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l’importo delle due colonne precedenti.
Il rigo LM33, denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, prevede l’indicazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione, da assoggettare ad imposta sostitutiva forfettari.
Nella medesima sezione III sono state, inoltre, inserite due caselle a margine del quadro.
La prima, denominata “Cessazione”, deve essere compilata inserendo un codice numerico corrispondente alla causa di cessazione dal regime di concordato:
- 1, se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il periodo stesso;
- 2, se il contribuente ha cessato l’attività;
- 3, se il contribuente ha superato il limite dei ricavi di 150.000 euro e, pertanto, nonostante la fuoriuscita dal regime forfettario, non ha cessato il CPB;
- 4, se il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali che hanno comportato, nell’anno 2024, la riduzione del reddito imponibile in misura eccedente il 30 per cento rispetto a quelle oggetto di concordato.
La seconda casella introdotta a margine del quadro è denominata “Decadenza” e prevede l’indicazione di un codice numerico collegato alla cessazione degli effetti del CPB per tutti i periodi di imposta interessati, ossia:
- 1, se a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- 2, se a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- 3, se sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- 4, se ricorre una delle cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti;
- 5, se è omesso il versamento delle somme dovute.
Si rileva che, a seguito della decadenza dal concordato preventivo biennale, il reddito concordato cessa di produrre effetto, restando però dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Infine, è stata eliminata la sezione IV dedicata al concordato preventivo.