25 Febbraio 2019

Le novità in tema di sovraindebitamento

di Fabio Battaglia
Scarica in PDF

Lo scorso 31 gennaio, con un precedente contributo, è stato già affrontato il tema delle novità introdotte dal codice della crisi e dell’insolvenza, evidenziando due rilevanti novità (strumenti di allerta e iniziativa del creditore per l’avvio della liquidazione controllata).

Con il presente articolo si affrontano le ulteriori novità che il codice della crisi introduce per le procedure di sovraindebitamento.

In primo luogo non vi è più sovrapposizione di procedure attivabili. Oggi l’accordo può essere promosso sia dal consumatore che dagli altri debitori (imprenditori non fallibili e lavoratori autonomi); con la riforma, invece, i consumatori hanno la loro procedura (Capo II, Sez. II), mentre gli altri debitori possono accedere al concordato minore (sez. III), precluso ai consumatori.

Nel dettare i principi comuni (articolo 65 D.Lgs. 14/2019), la normativa prevede:

  1. l’applicabilità delle regole generali processuali contenute nel titolo III del codice, in quanto compatibili;
  2. che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa;
  3. che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L’articolo 66 D.Lgs. 14/2019 regola le procedure che coinvolgono membri della stessa famiglia, prevedendo la possibilità di presentare un unico progetto, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive.

Una novità assai rilevante riguarda un tema che ha notevolmente animato dottrina e giurisprudenza in questi primi anni di applicazione della disciplina del sovraindebitamento. L’articolo 67, comma 3, D.Lgs. 14/2019 introduce la possibilità che la proposta preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto, o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Tale comma regola il non integrale soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC.

Come detto, con riferimento ai debitori diversi dai consumatori, gli articoli 74 e ss. D.Lgs. 14/2019 disciplinano il c.d. concordato minore, procedura volta in via principale a consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. L’ipotesi liquidatoria è, invece, proponibile solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Tale procedura è adesso dotata di tutto lo strumentario disposto dalla disciplina del concordato preventivo, stante l’applicabilità delle disposizioni del capo III che, appunto, regolano tale istituto.

Altra questione controversa che impattava con il tema della durata delle procedure è quella relativa alla presenza di un mutuo con garanzia.

Con riferimento alla procedura del consumatore, ai sensi dell’articolo 67, comma 5, D.Lgs. 14/2019 è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per quanto riguarda, invece, il concordato minore, l’articolo 75, comma 3, D.Lgs. 14/2019 dispone che, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

In ultimo va in questa sede ricordata la possibilità, ai sensi dell’articolo 283 D.Lgs. 14/2019 (“Debitore incapiente”), che il debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere alla esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Le procedure concorsuali nella crisi d’impresa