8 Gennaio 2014

Le novità della legge di stabilità per gli enti non commerciali

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Ora che la Legge di stabilità (L. 27 dicembre 2013, n. 147) è divenuta definitiva si possono esprimere le prime considerazioni “tecniche” sul suo testo. Per quanto riguarda l’argomento di nostro interesse, cioè gli organismi operanti nel Terzo settore, c’è da dire che le novità non sono, nel complesso, positive. Da molti, troppi anni ormai si legifera senza prevedere norme di incentivazione vere per il settore, che risulta sempre trascurato nelle disposizioni di interesse generale. La Finanziaria per il 2014 non fa eccezione.

In primo luogo, infatti, è vero che è stata prorogata (comma 205 dell’articolo 1) anche per il 2014 la disposizione che consente alle persone fisiche di destinare a soggetti appartenenti al mondo del non profit il 5 per mille della propria Irpef ma è altrettanto vero che questa previsione non solo non ha ancora trovato una disciplina “a regime” ma prevede un tetto alla distribuzione dei fondi (che non possono superare 400 milioni di euro) che, di fatto, ne limita molto l’efficacia.

La seconda (e ultima) buona notizia contenuta nella Legge di stabilità è la proroga, per il triennio 2014-2016, delle agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d’arma e combattentistiche (comma 336 dell’articolo 1 della Legge).

Non c’è pace, invece, per quanto riguarda la tassazione degli immobili posseduti dagli enti non commerciali. I commi da 719 a 721 dell’articolo 1 della Legge prevedono infatti modifiche alle modalità di trasmissione della dichiarazione IMU. In particolare, gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione esclusivamente in via telematica. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012. Per la cronaca, il modello di dichiarazione, con la relativa scadenza di presentazione, non è stato ad oggi ancora reso noto….

La legge prevede inoltre che per gli enti non commerciali l’IMU (che costituirà una componente della nuova IUC) dovrà corrispondersi in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Il termine così sfalsato è dovuto al fatto che per determinare la quota di esenzione dall’imposta, calcolata sulla proporzione rispetto all’attività commerciale, è necessario attendere la conclusione dell’anno (con buona pace di quegli enti che hanno periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare…).

E’ stata poi (purtroppo) confermata la disposizione, contenuta nei commi 575 e 576 dell’articolo 1 della Legge, in base alla quale se entro la fine del mese di gennaio 2014 non si provvede al riordino delle disposizioni in tema di detrazioni per oneri (ipotesi utopistica: da quanto tempo è che se ne parla?) la percentuale per la detrazione da parte delle persone fisiche calerà dal 19% al 18% già dal 2013 per scendere ancora al 17% nel 2014. Di questa previsione abbiamo già parlato in precedenti interventi su queste colonne. Ora mette conto ricordare solo che tra i beneficiari delle erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione Irpef vi sono parecchi soggetti appartenenti al mondo del non profit (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, Onlus ecc.) e che la riduzione “postuma” del vantaggio conseguente alle donazioni non è certo un incoraggiamento per i finanziamenti futuri! Oltre a ciò ci si consenta una notazione di stretto diritto: la norma interviene espressamente sulle detrazioni dell’articolo 15 del TUIR mentre l’articolo 147 dello stesso decreto (non modificato dalla Legge di stabilità) prevede che gli enti non commerciali mantengono il diritto a detrarre il 19% di alcuni degli oneri di cui al citato articolo 15. E’ evidente il difetto di coordinamento che, però, denota, una volta di più la “miopia” con cui vengono partorite certe disposizioni.

Chiudiamo, infine, con una notazione di carattere generale, che interessa gli enti non commerciali in generale in quanto possibili proprietari di terreni edificabili e con destinazione agricola e di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Con il comma 156 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 è stato nuovamente riaperto il termine per la rideterminazione del valore dei citati cespiti, attraverso un’apposita perizia di stima. Anche in questo caso, non si può mancare di sottolineare la particolare tecnica normativa, che tenta di stabilire il record di “riaperture del termine” per una disposizione entrata in vigore per la prima volta nel 2002!