9 Novembre 2015

Le novità della legge di stabilità 2016 per gli enti non commerciali

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Ora che il disegno di legge di Stabilità 2016 è approdato in Senato si cominciano a delineare le tematiche principali che verosimilmente saranno mantenute nella formulazione definitiva. Vediamo quindi di seguito quali sono le novità più importanti che riguarderanno anche gli enti non commerciali.

Come accade di frequente, anche gli enti non commerciali sono destinatari di novità che interessano, in generale, i soggetti passivi IRES. E’ il caso, ad esempio, dell’annunciata (anche se sub condicione) riduzione dell’aliquota IRES (prevista dall’attuale articolo 5), che dovrebbe passare al 24,5% a decorrere dal 1° gennaio 2016 (con effetto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) e al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

Risultano quindi avvantaggiati dalla riduzione tutti gli enti non commerciali, in generale, compresi quelli che applicano la riduzione dell’aliquota IRES al 50% (in aderenza al disposto dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973) e i soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie (compresi gli enti associativi che applicano la L. n. 398/1991).

Collegata alla riduzione dell’aliquota IRES è la previsione che comporta la rideterminazione della percentuale degli utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito imponibile (in tal caso si attende un apposito provvedimento del MEF).

Sempre in tema di disposizioni di carattere generale è necessario segnalare che, con l’attuale art. 45 del disegno di legge di Stabilità 2016 viene nuovamente riaperto al 30 giugno 2016 il termine per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni.

Anche gli enti non commerciali, per quanto riguarda il reddito d’impresa, sono poi interessati alla disposizione (contenuta nell’attuale art. 7) che prevede l’incremento al 140% delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda la categoria di soggetti in argomento la novità interessa esclusivamente gli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività d’impresa.

Di sicuro interesse è poi l’anticipo al 1° gennaio 2016 (rispetto al 2017) della decorrenza della riforma del sistema sanzionatorio disposta dal D.Lgs. n. 158/2015 (la novità è prevista nell’art. 9). La modifica riguarda, nello specifico, le associazioni sportive dilettantistiche per le quali il D.Lgs. n. 158/2015 ha cancellato la decadenza dalle disposizioni della L. n. 398/1991 dalle sanzioni applicabili in caso di superamento del limite previsto per la tracciabilità delle operazioni finanziarie (attualmente 1.000,00 euro per operazione). L’anticipo della decorrenza della nuova disposizione non mancherà di avere effetto sulle contestazioni non definitive basate esclusivamente sulla violazione dell’obbligo di tracciabilità che, in fase contenziosa troveranno con buona probabilità una soluzione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in attuazione del principio di favor rei.

Novità riguardano anche il meccanismo di finanziamento alla cultura denominato “art bonus” che, secondo quanto si legge nell’attuale art. 21, è destinato a diventare una misura di carattere permanente (attualmente è prevista la sua vigenza solo fino al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) ed in grado di consentire un credito di imposta pari al 65% per sempre (attualmente il credito si riduce nella misura del 50% per le erogazioni liberali effettuate nel  periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015).

Sempre in tema di erogazioni si segnala che con l’art. 24 si cerca di favorire le cessioni gratuite di prodotti freschi e facilmente deperibili alle Onlus semplificando le procedure. Nello specifico, attualmente le cessioni gratuite di beni fatte, tra gli altri, alle Onlus sono comprovate con queste modalità:

  1. comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire agli uffici almeno 5 giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 5.164,57 euro;
  2. il cedente deve emettere il documento di trasporto;
  3. l’ente ricevente deve predisporre un’autocertificazione per attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti.

Con la legge di stabilità si prevede, dal prossimo anno, l’innalzamento a 15.000,00 euro del limite di costo dei beni oltre il quale inviare la comunicazione che, in ogni caso, diventa facoltativa per beni qualificati come “facilmente deperibili”.