12 Febbraio 2020

Le novità del modello Redditi SC 2020

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il Provvedimento n. 27765/2020 del 31 gennaio 2019 è stato approvato il modello Redditi Società di capitali 2020 con relative istruzioni, da utilizzarsi per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Le principali novità del modello riguardano i seguenti quadri:

QUADRO RF – REDDITO D’IMPRESA, nel quale:

  • è stata inserita la colonna 3 nel rigo RF50, in cui indicare la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio Patent box, qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione. L’articolo 4 D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, ha introdotto infatti la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box, ripartendo la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. A supporto di tale autonoma determinazione, il legislatore ha previsto inoltre un regime di disapplicazione delle sanzioni in caso di controlli che soggiace al possesso, da parte del beneficiario, di documentazione, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019. L’opzione va inoltre comunicata nel quadro OP, che ha visto l’introduzione dello specifico rigo OP21;
  • tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55) è stato introdotto il codice 79, che riguarda il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir), effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che è maggiorato del 30% (articolo 1 D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019);
  • è stato modificato il “Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili” per tener conto delle modifiche apportate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 12.2018 (2019 per i soggetti solari), all’articolo 96 Tuir dal D.L. 142/2018 che riguardano, in particolare:
  1. l’introduzione di una nuova definizione degli interessi passivi (e attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali;
  2. la rilevanza degli interessi capitalizzati;
  3. la possibilità di riportare in avanti anche l’eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi;
  4. l’adozione di un concetto di Rol (risultato operativo lordo) basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile;
  • è stato introdotto il rigo RF 140 per indicare gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, aventi specifiche caratteristiche espressamente individuate al comma 2 dell’articolo 9 D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul reddito delle società (Ires) e dell’imposta sul reddito delle attività produttive (Irap).

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE, nel quale:

  • la Sezione XI-AImposta addizionale Ires” accoglie anche i dati dei soggetti che producono redditi derivanti da attività svolte sulla base di concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 L. 84/1994, e concessioni ferroviarie (articolo 1, comma 716, L. 160/2019), che applicano un’addizionale Ires di 3,5 punti percentuali;
  • la Sezione XVIIRideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni” accoglie la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 ( 1, co. 1053 e 1054, L. 145/2018) e del 1° gennaio 2020 (art. 1, co. 693 e 694, L. 160/2019);
  • le Sezioni XXIII-A, XXIII-B E XXIII-CRivalutazione beni d’impresa e partecipazioni” accolgono la facoltà di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni e di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e di affrancare il saldo di rivalutazione (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019).

QUADRO RN – DETERMINAZIONE DELL’IRES, nel quale:

  • nella colonna 5 del rigo RN10 (“Detrazioni”) è stata prevista, tra le altre, l’indicazione delle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 16-ter D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013); nei nuovi righi da RS420 a RS422 “Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici” del quadro RS vanno indicate le relative spese;
  • nel rigo RN14 sono state inserite le colonne 4 (Sport bonus), per l’indicazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (articolo 1, commi da 621 a 627, L. 145/2018), e 5 (Bonus bonifica ambientale), per l’indicazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale (articolo 1, commi da 156 a 161, L. 145/2018). Nei nuovi righi RS253Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)” e RS254 “Bonus bonifica ambientale” va poi monitorato l’ammontare e l’utilizzo di tale credito.

QUADRO RM – REDDITI DERIVANTI DA SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (Articolo 167 Tuir) – RIVALUTAZIONE DEI TERRENI, nel quale:

  • la Sezione II (“Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’articolo 2, decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni”) va utilizzata in caso di fruizione della facoltà di rideterminare il valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’aliquota nella misura del 10% (articolo 1, commi 1053 e 1054, L. 145/2018) e alla data del 1° gennaio 2020 ( 1, co. 693 e 694, L. 160/2019).

QUADRO FC – REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI, modificato per tener conto delle novità del Lgs. 142/2018 (emanato a seguito dell’attuazione della Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016), in particolare nel Prospetto per la determinazione degli interessi passivi non deducibili e sulla non applicazione della disciplina delle c.d. “società di comodo”.

QUADRO TR – IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI IN INGRESSO, modificato per tener conto delle nuove disposizioni relative all’applicazione della disciplina sull’imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso (articoli 166 e 166-bis Tuir e Lgs. 142/2018).