21 Gennaio 2020

Le novità del modello di dichiarazione annuale Iva 2020 – II° parte

di Luca Caramaschi
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Continuando l’analisi avviata con il precedente contributo, concludiamo l’esame delle novità contenute nei modelli e nelle istruzioni che riguardano la dichiarazione annuale Iva 2020, relativa all’anno 2019, approvati con il Provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 dello scorso 15.01.2020.

 

Frontespizio: la buona pagella ISA semplifica compensazioni e rimborsi

Con l’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 il legislatore ha previsto, nei confronti dei soggetti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018 (vedi provvedimento direttoriale del 10.05.2019), una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto ( a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui ( b).

Conseguentemente, nel modello di dichiarazione annuale Iva 2020 è stata inserita, nel riquadro “Firma della dichiarazione” del Frontespizio, la casella denominata Esonero dall’apposizione del visto di conformitàche dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare tutte le situazioni di esonero descritte in precedenza, e che comprendono quindi anche l’esonero da prestazione della garanzia per i rimborsi.

A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del campo 7 denominato “Esonero garanzia” del rigo VX4 riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. b), D.L. 50/2017; tale situazione va infatti segnalata, come detto, barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio.

 

Le altre novità del modello Iva 2020

Con riferimento agli altri quadri del modello dichiarativo si segnalano, per quest’anno, le seguenti modifiche:

  • nel quadro VA, il rigo VA11, lo scorso anno riservato ai “Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2017 (imponibile e imposta)”, e quindi non più attuale, viene rinominato in “Gruppo Iva art. 70-bis”, indicazione che lo scorso anno era collocata in VA16, rigo che viene eliminato dal presente modello dichiarativo. Si ricorda che tale rigo è riservato ai contribuenti che, a partire dallo scorso 1.1.2020, partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e seguenti D.P.R. 633/1972 e la casella va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo Iva;
  • nei quadri VE e VF:
    • ai righi VE3, VF4 e VF41, viene prevista l’indicazione delle operazioni attive e passive con percentuale di compensazione pari al 6%, con conseguente rinumerazione dei righi successivi;
    • la sezione 3 del quadro VF presenta una nuova casella 9, che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017,
    • il rigo VF16, lo scorso anno destinato ad acquisti esenti e importazioni non soggette ad imposta, quest’anno è stato sdoppiato in due campi: il campo 1 che contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali, mentre, il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;
  • nel quadro VX sono stati eliminati nel rigo VX4 il codice 9 del campo 4 e il codice 5 del campo 7, in quanto riguardavano fattispecie non più in vigore. La prima indicazione riguardava i casi di erogazione prioritaria del rimborso tra i quali figuravano i soggetti che si erano avvalsi dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, adempimenti ad oggi resi obbligatori, mentre la seconda era riferita all’ipotesi di esonero da garanzia per i rimborsi richiesti dai contribuenti che si erano avvalsi del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015;
  • nel quadro VO viene previsto un nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

Infine, modifiche speculari a quelle esaminate in precedenza per la generalità dei soggetti Iva sono state apportate ai diversi quadri che compongono il prospetto IVA 26/PR, riservato all’ente o società controllante nell’ambito della particolare disciplina dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, comma 3, decreto Iva.

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La dichiarazione IVA e le novità normative ed interpretative