20 Novembre 2015

Le novità del decreto legislativo sul regime penale tributario

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF

Riprendiamo l’esame delle novità introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, relativamente ai reati tributari, già oggetto di un precedente contributo.

L’articolo 7 del D.Lgs. n.74/2000, relativo alle “Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio”, è stato ora abrogato e parte della sua formulazione è stata inserita nel nuovo articolo 4.

La formulazione dell’articolo 8, concernente l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e dell’articolo 9, inerente il concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono rimaste inalterate, mentre per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto e punito dall’articolo 10, la pena è stata sensibilmente aumentata, ora individuata da un anno e sei mesi a sei anni.

L’articolo 10-bis è stato modificato da “Omesso versamento di ritenute certificate” in “Omesso versamento di ritenute dovute o certificate” e, conseguentemente, la sua formulazione ora prevede che sia punibile chiunque non versi non solo le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle dovute sulla base della stessa dichiarazione. Anche la soglia di punibilità viene modificata, con innalzamento dell’ammontare penalmente rilevante da euro cinquantamila per ciascun periodo di imposta ad euro centocinquantamila.

Veniamo ora all’articolo 10-ter, concernente l’omesso versamento dell’IVA. La soglia di punibilità è stata drasticamente aumentata da euro cinquantamila ad euro duecentocinquantamila, tuttavia la norma in esame è già soggetta a vaglio della Corte di Giustizia in quanto la soglia di punibilità prevista è molto superiore a quella relativa alle imposte dirette.

L’articolo 10-quater rimane sostanzialmente identico nel contenuto, con punizione di chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, la fattispecie è stata distinta nel seguente modo: per quanto concerne i crediti non spettanti, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni, conformemente a quanto precedentemente stabilito; per i crediti inesistenti, invece, la pena è stata aumentata da anni uno e sei mesi a sei anni.

La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, fattispecie prevista dall’articolo 11, non ha subito alcuna modifica, così come inalterata è rimasta l’individuazione delle pene accessorie di cui all’articolo 12.

Merita invece particolare attenzione il nuovo articolo 12-bis, introdotto dalla novella in esame, che tratta della confisca. Secondo tale fattispecie, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n.74/2000, “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”. Peraltro, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo in esame, la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegni a versare all’erario anche in presenza di sequestro, con specificazione che nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Assoluta rilevanza assume poi il nuovo articolo 13, in cui il pagamento del debito tributario non costituisce più circostanza attenuante bensì causa di non punibilità. In particolare, i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione per crediti non spettanti non sono punibili se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento, “anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

Il secondo comma della norma, riferito ai delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, specifica che non vi è punibilità qualora i debiti tributari vengano integralmente estinti con ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine della presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo, a condizione che ravvedimento o dichiarazione avvengano prima che il soggetto abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Qualora, prima dell’apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è previsto un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, anche ai fini eventualmente dell’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 13-bis, con facoltà di proroga da parte del Giudice per non oltre tre mesi e sospensione della prescrizione.

Infine, l’articolo 13-bis, di nuova introduzione, stabilisce che, al di fuori dei casi di non punibilità, il pagamento dei debiti tributari, con sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento, consente la diminuzione della pena sino alla metà e, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13 commi 1 e 2, consente il patteggiamento per i reati di cui al D.Lgs. n.74/2000 (possibile anche in caso di ravvedimento operoso)