27 Giugno 2017

Le novità del D.L. 50/2017 sulla voluntary-bis

di Nicola Fasano
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Nella versione convertita del D.L. 50/2017 trovano spazio, nell’articolo 1-ter, anche alcune modifiche sul filo di lana alla voluntary-bis le cui istanze, come noto, devono essere presentate entro il prossimo 31 luglio. Tali modifiche, peraltro, non sono state commentate dalla recente circolare AdE 19/E/2017 in quanto la c.d. “Manovrina” non aveva ancora concluso l’iter parlamentare di approvazione.

Le novità principali riguardano, da un lato, la possibilità, seppur per pochi “eletti” di scomputare il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, e, dall’altro, un opportuno correttivo al meccanismo dell’autoliquidazione.

In particolare, per quanto concerne lo scomputo del credito di imposta, è previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero di lavoro dipendete o di lavoro autonomo (di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), Tuir) non si applica l’articolo 165, comma 8, Tuir, secondo cui il credito per le imposte estere non spetta nel caso di dichiarazione omessa o nel caso in cui il reddito estero non sia dichiarato.

La diposizione, che riguarda tutte le istanze non ancora definite e dunque anche quelle già presentate nei mesi scorsi, ha il pregio di porre rimedio ad una delle criticità più rilevanti della voluntary rappresentata proprio dalla impossibilità di recuperare le imposte eventualmente assolte all’estero, stante la preclusione fissata dal citato articolo 165, comma 8, Tuir. La legittimità di tale ultima disposizione, tuttavia, soprattutto in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese ove il reddito è stato prodotto, è tutt’altro che scontata.

Il rimedio varato dal D.L. 50/2017, però, non riguarda tutte le categorie di reddito, essendo limitato ai soli redditi da lavoro: restano pertanto esclusi i redditi fondiari, i redditi di impresa, quelli finanziari e i redditi diversi. Dovrebbero rientrarvi quelli degli amministratori solitamente inquadrati (se non si tratta di lavoratori autonomi) nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al pari delle pensioni (sempre che la Convenzione non preveda tassazione esclusiva in Italia): su tali fattispecie sarebbe auspicabile un celere chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’altra novità di rilievo riguarda le maggiorazioni e le sanzioni dovute in caso di insufficiente versamento da autoliquidazione.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 viene espressamente previsto che:

  • in caso di insufficiente versamento le sanzioni applicabili sono comunque quelle più “leggere” previste in caso di autoliquidazione (così ad esempio per le violazioni sul monitoraggio la sanzione minima applicabile resta quella dello 0,5% e non quella dello 0,6%), fermo restando l’applicazione della maggiorazione del 3 o 10%, dovuta a seconda del tipo di imposta e dello scostamento rilevato fra quanto indicato in istanza e quanto versato;
  • in ogni caso, le somme da versare comprensive della suddetta maggiorazione, tenendo conto di quanto già versato dal contribuente, non possono superare l’importo che sarebbe dovuto qualora il contribuente optasse per la posizione di “attesa” scegliendo di aspettare gli atti dell’Agenzia delle Entrate.

Viene dunque previsto che, comunque, gli importi teoricamente liquidabili da parte dell’Ufficio rappresentano il limite massimo entro cui le somme sono dovute, anche quando ci dovesse essere un insufficiente versamento da autoliquidazione che fa scattare le maggiorazioni del 3 o del 10%.

Va segnalato, infine, che, a scanso di equivoci il D.L. 50/2017 estende anche all’IVIE e all’IVAFE (prima non espressamente richiamate) la facoltà di versare, entro il 30 settembre 2017, limitatamente agli asset oggetto della VD-bis, le somme dovute per i periodi di imposta 2016 e (eventualmente) 2017 indicando i relativi dati direttamente nella relazione di accompagnamento e senza esporli nell’RW dei modelli Redditi 2017 e 2018.