11 Marzo 2020

Le notifiche ad Ader vanno effettuate presso l’avvocatura generale a Roma

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Come è noto, il ricorso per Cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere proposto entro termini perentori.

In particolare, ai sensi dell’articolo 325, comma 2, c.p.c., l’impugnazione deve essere notificata alla controparte entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.

Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è esclusa la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta (Cass. n. 25395/2014).

Nello specifico, per la determinazione del luogo di notificazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disciplina di cui all’articolo 330 c.p.c., sicché, considerato il principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, deve ritenersi valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, se costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (SS.UU. n. 14916/2016).

Parimenti, la Cassazione ha ritenuto nulla la notifica del ricorso per Cassazione effettuata presso l’avvocatura dello Stato invece che presso l’ente impositore controparte nel giudizio di merito (Cass. n. 28391/2013).

Sulla questione sono recentemente intervenute le Sezioni Civili della Suprema Corte con ordinanza n. 2087 del 29 gennaio 2020, chiarendo dove debbano essere effettuate le notifiche all’Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito della estinzione di Equitalia.

In particolare, i giudici di vertice sono stati chiamati a decidere sul caso di un contribuente che si era opposto al pignoramento presso terzi per un debito con il fisco: il contribuente aveva presentato ricorso ad Equitalia, perdendo i primi due gradi di giudizio, per poi notificare al medesimo esattore – sebbene estinto – il gravame per il giudizio di legittimità.

Più in dettaglio, la Corte è stata chiamata a stabilire se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista dal precedente agente oppure se debba ritenersi, con l’estinzione di quest’ultimo, evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto.

Disallineandosi dagli orientamenti più restrittivi, secondo cui era da considerarsi inesistente la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, di cui fosse nota la cessazione del mandato, la Corte ha stabilito che in tali ipotesi vi è comunque un collegamento idoneo, sufficiente e non arbitrario tra il destinatario della notifica ed il soggetto alla stessa interessato.

Circostanza, quest’ultima, ancor più evidente nel caso di successione della neo istituita Agenzia delle entrate-Riscossione ai precedenti agenti della riscossione, in un contesto peraltro caratterizzato da una comprensibile incertezza sugli istituti processuali da applicare.

Sul punto,  la Suprema Corte ha quindi ritenuto che si debba far applicazione del seguente  principio di diritto: «in tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016».

Ne discende – hanno proseguito i giudici – che la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege, cioè all’Agenzia delle entrate-Riscossione, è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria o per spontanea costituzione dell’Agenzia stessa o a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo dell’impugnazione, da ordinarsi – ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell’Avvocatura Generale in Roma.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che occorre ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla sola giusta controparte notoriamente esistente, ex lege subentrata agli agenti di riscossione: nello specifico la rinnovazione potrà dirsi rituale soltanto se eseguita presso l’Avvocatura di Stato e, trattandosi di ricorso alla Corte suprema di cassazione, presso quella Generale in Roma.