11 Aprile 2019

Le istruzioni dell’AdE circa la regolarizzazione delle violazioni formali

di Angelo Ginex
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Nell’alveo delle misure deflattive introdotte con la c.d. “pace fiscale” vi è un particolare istituto che contempla la possibilità della definizione agevolata delle violazioni formali, così come stabilito dall’articolo 9 D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 62274 del 15 marzo 2019, ha chiarito una parte dei dubbi applicativi che affliggevano questa fattispecie deflattiva, caratterizzata da una incerta formulazione normativa.

Come noto, la procedura de qua è finalizzata a regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze degli obblighi e adempimenti aventi “natura formale”.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, «le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente».

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che questo istituto deflattivo non può essere applicato:

  • alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater L. 167/1990, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia con riferimento alle violazioni inerenti all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

La regolarizzazione delle violazioni formali si perfeziona in presenza di due condizioni:

  1. la rimozione delle irregolarità o delle omissioni. È importante sottolineare che la rimozione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se viene attuata entro un termine fissato dall’Ufficio, che non può essere inferiore a trenta giorni. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria;
  2. il versamento di euro 200 per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicate nel modello F24. Questo pagamento può essere effettuato in due rate, la prima da adempiere entro il 31 maggio 2019, la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2019. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24. Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento. Non si applica la compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

L’Agenzia, inoltre, ha precisato sia che il mancato perfezionamento della fattispecie non dà diritto alla restituzione di quanto versato, sia che la conclusione della procedura deflattiva non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo pagate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

In conclusione, è d’uopo sottolineare che, in deroga al divieto di retroattività di cui all’articolo 3 L. 212/2000, l’articolo 9, comma 6, D.L. 119/2018 stabilisce che i termini di cui all’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997 per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione sono prorogati di due anni, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018.

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