26 Febbraio 2018

Le insidie dell’accertamento con adesione per i tributi locali

di Francesco Rizzi
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L’accertamento con adesione è un istituto deflativo del contenzioso, istituito e regolato dal D.Lgs. 218/1997, che consente ai contribuenti di godere della sospensione di 90 giorni del termine per l’impugnazione giudiziale al fine di provare a definire in contraddittorio con l’Ufficio gli accertamenti tributari (non preceduti da un invito a comparire e non derivanti dalla liquidazione automatica dei tributi) relativi alle imposte dirette, all’Iva, all’Irap, alle altre imposte indirette e perfino ai tributi locali, qualora previsto dal regolamento comunale.

Proprio in riferimento a quest’ultima tipologia di tributi definibili (tributi locali) possono sorgere dei problemi, ancor oggi presenti nonostante la ventennale storia di tale istituto nel nostro ordinamento.

Tutto nasce dall’articolo 50 Legge 449/1997 che ha esteso ai comuni la “possibilità” di introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base di quanto regolato dal D.Lgs. 218/1997 (norma che non ha ad oggetto i tributi locali), disponendo che “Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni … omissis … ”.

Se da un lato la norma tutela la libertà regolamentare dei comuni e il rispetto dei principi di autonomia sanciti dall’articolo 119 Costituzione, dall’altro lato, proprio il perseguimento di tale obiettivo, ne rappresenta un limite in termini di chiarezza per la generalità dei contribuenti.

L’aver attribuito ai comuni solo la “facoltà” di ricorrere a tale istituto ha di fatti comportato una sua applicazione “disomogenea”, col risultato che il contribuente, che spesso assume la veste di soggetto passivo in rapporti tributari intrattenuti con più di un comune, si trova di fronte ad un contesto regolamentare non uniforme. A ciò si aggiunga che spesso gli atti tributari dei comuni non espongono in maniera chiara o corretta le informazioni dovute al contribuente circa la possibilità di accedere all’istituto in parola.

Ad esempio, rispetto ad un accertamento avente ad oggetto tributi locali (IMU, TASI, ecc.), il contribuente può trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  1. ricevere un avviso di accertamento, ove in calce è indicato che è possibile procedere alla sua definizione tramite accertamento con adesione, con l’indicazione del riferimento normativo, del regolamento comunale che prevede tale possibilità, dei modi, dei tempi e degli effetti giuridici connessi all’adozione di tale istituto deflativo. E quanto indicato nell’atto di accertamento è effettivamente corrispondente al reale quadro normativo e regolamentare;
  2. ricevere un avviso di accertamento, ove in calce è indicato che è possibile procedere alla sua definizione tramite accertamento con adesione (con o senza l’indicazione del riferimento normativo, del regolamento comunale che prevede tale possibilità, dei modi, dei tempi e degli effetti giuridici connessi all’adozione di tale istituto deflativo) ma, al contrario di quanto scritto nell’atto, l’adozione di tale istituto non è in realtà stata prevista dal regolamento comunale oppure è stata prevista ma non per il tributo oggetto di accertamento, oppure ancora è stata prevista ma solo per alcune tipologie di accertamento tra cui non rientra quello ricevuto (ad esempio, nel caso in cui si tratti di un accertamento per omesso versamento dell’IMU, al pari degli atti di liquidazione automatica delle dichiarazioni, è molto probabile che il regolamento comunale lo escluda, più o meno espressamente, dalla possibilità di definizione);
  3. ricevere un avviso di accertamento, ove in calce non è indicato che è possibile procedere alla sua definizione tramite accertamento con adesione ma, al contrario, l’adozione di tale istituto è in realtà stata prevista dal regolamento comunale (ed è pertanto possibile).

Salvo la predetta ipotesi ottimale sub a), le altre ipotesi – sub b) e c) – sono purtroppo ancor oggi possibili e anzi più frequenti di quanto si pensi, specialmente nei comuni più piccoli.

Da quanto precede consegue che il contribuente deve (purtroppo) avere sempre un atteggiamento dubitativo relativamente alla reale possibilità di accedere all’istituto dell’accertamento con adesione.

È sempre bene, infatti, che il contribuente (e/o il suo consulente) accerti preventivamente che il comune abbia previsto con proprio regolamento la possibilità di ricorrere a tale istituto e soprattutto in che termini.

È di fatti necessario reperire il regolamento comunale e leggerlo con attenzione, verificando se è possibile o meno instaurare la procedura di accertamento con adesione in riferimento al tributo oggetto dell’accertamento ricevuto e in relazione alla tipologia di accertamento subito (come sopra detto, infatti, sarà ad esempio molto probabile che un accertamento di mero omesso versamento del tributo, senza ulteriori attività istruttorie e accertative da parte del comune, sia escluso dalla possibilità di definizione).

Qualora si verifichi la superiore ipotesi sub b) e il contribuente presenti erroneamente l’istanza di accertamento con adesione e, convinto di aver ottenuto l’effetto della sospensione dei termini per impugnare, li lasci al contrario decorrere decadendo dal diritto di azione giudiziale, si potrà comunque valutare l’opportunità o meno di salvaguardare il legittimo affidamento e la propria buona fede, tentando (in extrema ratio, sempre consci che ignorantia legis non excusat ed a seconda le diverse circostanze e casi),

  • di accedere comunque alla tutela giurisdizionale tramite un’istanza di rimessione in termini ex articolo 153, comma 2, c.p.c. o tramite la presentazione di un ricorso con richiesta di disapplicazione ex articolo 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992 della parte del regolamento che ad esempio inibisce l’accesso alla definizione per la tipologia di accertamenti impugnata;
  • di stimolare l’annullamento parziale o totale dell’atto attraverso l’istituto dell’autotutela;
  • di ricorrere al garante del contribuente con apposita istanza ex articolo 13 L. 212/2000.

 

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