11 Luglio 2014

Le indicazioni della circolare n. 21/E sui fondi di investimento alternativi

di Euroconference Centro Studi Tributari
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Con la Circolare n. 21/E/2014 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche al regime fiscale applicabile agli OICR introdotte dal D.Lgs. n. 44/2014.

In primis, la Circolare rammenta che con detto D.Lgs. è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura della Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), ossia gli OICR chiusi costituiti in forma di S.p.A. a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

L’articolo 9 del D.lgs. estende alle SICAF il regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari, qualora queste investono in beni immobili nei limiti indicati dalle disposizioni civilistiche applicabili in materia. Nel caso in cui si tratti di SICAF diverse da quelle immobiliari, invece, si rende applicabile il regime fiscale previsto per le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

In merito ai redditi da partecipazione in OICR italiani non immobiliari, la Circolare evidenzia come, allineando le formulazioni letterali degli artt. 26-quinquies DPR n. 600/1973 (ritenuta sui redditi di capitale derivante da partecipazione a OICR italiani) e 10-ter L. n. 77/1983 (regime dei redditi di capitale derivanti da partecipazione a OICR esteri, non immobiliari), a quella recata nell’art. 73, co. 3 secondo periodo del TUIR, il decreto abbia meglio chiarito che il principio in base al quale deve essere individuata in via generale la residenza fiscale degli OICR italiani ed esteri è quello dello Stato di istituzione dell’OICR, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto gestore che, per effetto del c.d. passaporto del gestore, potrebbe essere all’estero.

Al riguardo inoltre, viene chiarito che, la circostanza per cui una società di gestione europea istituisca ovvero gestisca un OICR italiano sulla base del passaporto del gestore non implica necessariamente la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, qualora esista effettivamente una stabile organizzazione in Italia, la ritenuta di cui all’art. 26-quinquies DPR n. 600/1973 deve essere applicata dalla stessa stabile organizzazione.

Riguardo, invece, ai redditi da partecipazioni a OICR esteri non immobiliari, si sottolinea che la novità più significativa consiste nell’aver incluso nell’ambito applicativo dell’art. 10-ter L. n. 77/1983 tutte le tipologie di OICR di diritto estero esclusi i fondi immobiliari e le SICAF immobiliari. Il regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM armonizzati (ritenuta alla fonte da parte degli intermediari residenti) è stato esteso ai medesimi redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli immobiliari, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato ove è stabilito, sempreché istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella white list.

In merito, poi, al regime di tassazione dei redditi da partecipazione a OICR immobiliari di diritto estero, la Circolare rammenta che lo stesso regime di tassazione è stato uniformato a quello degli omologhi prodotti di diritto italiano. Di conseguenza, per effetto di detta omologazione, si rende applicabile lo stesso regime di tassazione previsto per i partecipanti a fondi immobiliari italiani, ivi incluso il regime della trasparenza per i partecipanti, diversi dai c.d. “investitori istituzionali” che possiedono quote superiori al 5%.

Per quanto concerne le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti da partecipazioni in OICR, la Circolare evidenzia come sia stata eliminata la previsione secondo cui il costo delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione devono essere determinati con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell’OICR, prendendo in considerazione il net asset value (NAV). In particolare, viene ora previsto che il reddito di capitale è determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, dalla differenza tra il valore effettivo di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il costo medio ponderato delle quote o azioni. In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.

La Circolare, inoltre, nota che non sono state apportate modifiche all’art. 67, comma 1, lettera c-ter) TUIR riguardante le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria generati dalla partecipazione a OICR. Detti redditi diversi, quindi, continuano ad essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati – che saranno determinati con le nuove regole – ma non ancora riscossi

Quanto, infine, alla decorrenza delle disposizioni fiscali contenute nel D.Lgs. n. 44/2014, viene opportunamente precisato che, in considerazione del fatto che le SGR e gli altri soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (9 aprile 2014), gestiscono e/o commercializzano OICR sono tenuti ad adottare entro il 22 luglio 2014 le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della Direttiva 2011/61/UE, le stesse disposizioni fiscali esplicano efficacia successivamente all’emanazione delle disposizioni civilistiche necessarie per l’attuazione della direttiva. Al riguardo, la Circolare rammenta che il recepimento della suddetta Direttiva potrà essere considerato completato solo con l’adozione dei regolamenti di attuazione previsti del TUF attualmente in corso di emanazione. In ogni caso, sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che per esigenze gestionali nel frattempo hanno applicato una disciplina conforme a quanto previsto dalle suddette disposizioni fiscali.