3 Dicembre 2019

Le criticità derivanti della nomina del revisore entro il 16.12.2019

di Fabio Favino
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La scheda di FISCOPRATICO

Entro il 16.12.2019 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) le assemblee dei soci di Srl e di cooperative (costituite in forma si Srl) che hanno superato i limiti di cui all’articolo 2477, comma 2, lett. c), cod.civ., dovranno procedere alla nomina del revisore legale o dell’organo di controllo.

Il nuovo codice della crisi di impresa, con la modifica dei limiti di cui all’articolo 2477 cod. civ., ha perseguito l’obiettivo di dotare le società di un organo di controllo o di revisione legale, e con l’introduzione dell’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 14/2019 ha attribuito agli stessi il dovere di “verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi economica”.

Va evidenziato, che alcune società potrebbero avere già nominato l’organo di controllo o di revisione nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (16.03.2019) – che ha abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore portandoli a 2 milioni di attivo totale dello stato patrimoniale, 2 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio – e la data di entrata in vigore del D.L. 32/2019 (18.06.2019), che ha innalzato i suddetti limiti fissandoli agli attuali previsti dall’articolo 2477 comma 2, lett. c), cod. civ..

L’aumento dei limiti dimensionali attuato con il D.L. 32/2019 ha determinato, per i revisori legali nominati prima del 18.06.2019, la possibile revoca dell’incarico per giusta causa così come definita dal D.M. 261/2012 all’articolo 4, lettera i, che ritiene giusta causa di revoca del revisore la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, mentre per i sindaci nominati prima del 18.06.2019, in assenza di disposizioni di legge, non sussiste l’ipotesi di revoca per giusta causa e neanche una eventuale situazione di ineleggibilità o decadenza come previste dall’articolo 2399 cod.civ..

Il termine per la nomina dell’organo di controllo o del revisore del 16.12.2019 è stato fissato dall’articolo 379, comma 1, D.Lgs. 14/2019 e rappresenta una situazione circoscritta al primo periodo di applicazione della nuova disposizione, dato che, a regime, la nomina dell’organo di controllo o di revisione in caso di superamento dei limiti di bilancio fissati dall’articolo 2477, 2° comma, lett. c), deve essere disposta entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio in cui viene certificato il superamento dei limiti.

Una proroga della scadenza del 16.12.2019 ai trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio 2019 sarebbe stata una soluzione ragionevole e condivisa, considerate le responsabilità e le difficoltà con cui si dovranno confrontare i revisori nominati entro l’approvazione del bilancio 2019, nel dover svolgere la propria attività di certificazione del bilancio in maniera retroattiva e senza avere svolto le verifiche periodiche.

Parte della dottrina propende per una soluzione che prevede una delibera dell’assemblea dei soci che nomini l’organo di controllo o di revisione entro il 16.12.2019 ma nello stesso tempo fissi al 01.01.2020 il termine iniziale da cui far decorrere gli effetti della delibera.

A prescindere dalla verifica in merito alla correttezza giuridica del differimento del termine da cui decorrono gli effetti della nomina del organo di controllo o del revisore, ci sembra opportuno considerare che i revisori nominati, che accettano l’incarico prima della data di approvazione del bilancio 2019, saranno comunque chiamati a verificare che il bilancio 2019 sia stato redatto con ragionevole certezza, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento.

L’assemblea convocata entro il 16.12.2019, dopo avere individuato i potenziali professionisti da nominare, potrebbe non procedere alla nomina a causa della mancata accettazione delle proposte di incarico avanzate dai vari professionisti per mancato accordo in relazione al compenso richiesto.

Inoltre il revisore, la cui nomina è stata disposta dall’assemblea dei soci, dopo aver accettato con riserva l’incarico e dopo aver proceduto all’analisi e alla valutazione del rischio di revisione ed in particolare alla verifica:

  • delle proprie competenze e capacità;
  • delle risorse destinabili;
  • del tempo per lo svolgimento dell’incarico;
  • dell’integrità morale del cliente;
  • della natura delle attività del cliente;
  • dell’organizzazione amministrativa e contabile della società;
  • della sua struttura societaria;

potrebbe non accettare l’incarico in quanto ritiene di non riuscire a effettuare i controlli previsti dalla legge per esprimere un giudizio sul bilancio 2019, a causa del limitato tempo a disposizione.

Un ulteriore motivo ostativo alla nomina dell’organo di controllo o di revisione entro il 16.12.2019 potrebbe essere il mancato raggiungimento del quorum deliberativo disposto dall’articolo 2479, comma 6, cod. civ., il quale prevede che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci siano prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

In tutti i casi in cui ci sia la regolare convocazione da parte del Cda entro il 16.12.2019 e l’assemblea non proceda alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, l’organo amministrativo non incorre nella sanzione disposta dall’articolo 2631 cod. civ. per omessa convocazione dell’assemblea (da 1.032 euro a 6.197 euro), e nemmeno in quella prevista dall’articolo 2630 cod. civ. per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese nei termini prescritti (da 103 euro a 1.032 euro).

La gestione della crisi d’impresa dopo l’introduzione del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza