19 Dicembre 2022

Le coperture assicurative per i lavoratori sportivi

di Guido Martinelli
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Lo scorso 21 novembre è stato sottoscritto un decreto interministeriale che ha fissato “le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari” per le coperture assicurative dei lavoratori sportivi subordinati alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021.

Si ricorda che l’articolo 34, comma 3, D.Lgs. 36/2021 equipara, ai fini assicurativi, lo sportivo “subordinato” al “collaboratore coordinato e continuativo”.

Il decreto “è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza”.

Diciamo che è auspicabile che il testo sia esaminato attentamente in quella sede.

Questo perché è stato redatto senza tenere alcun conto delle modifiche che sono state introdotte dal D.Lgs. 163/2022 (il c.d. “correttivo”) che è intervenuto in materia sostanziale su tale fattispecie.

Innanzitutto il decreto avrebbe dovuto essere emanato con il concerto anche della Autorità delegata in materia di sport e anche in assenza della delibera del Consiglio di Amministrazione Inail. E ciò non è avvenuto.

Ciò produce, a mio avviso, la nullità, se non l’inesistenza, del testo attualmente diffuso.

In seconda battuta non tiene conto della ulteriore categoria di lavoratori sportivi introdotta dalla novella citata (“E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato … che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”) essendo, appunto, stata introdotta dal correttivo.

Il decreto, inoltre, fa scattare l’obbligo assicurativo “a decorrere dal primo gennaio 2023” (data dalla quale, come appare molto probabile, non saranno fatti decorrere gli effetti del D.Lgs. 36/2021) e non tiene conto dei direttori sportivi (quale sarà la loro voce di riferimento tariffario? È palese che sotto il profilo del rischio non potranno essere equiparati agli atleti).

Il decreto, in aggiunta, probabilmente contiene dei refusi anche con riferimento alle voci di rischio (quella indicata come 0590 probabilmente è la 0580 con premio al 9,89 e quella indicata come 0610 dovrebbe essere la 0611 con premio al 9.24 per mille).

Premesso che, quindi, il testo diffuso come “ufficiale” dovrà essere con ogni probabilità rivisto, ci permettiamo qui segnalare due aspetti sotto il profilo assicurativo.

Il primo che ai lavoratori sportivi, in quanto tesserati per le Federazioni, le discipline sportive associate o gli enti di promozione sportiva, continua ad essere richiesta, oltre che la copertura Inail, la copertura assicurativa prevista per ogni tesserato (a questo punto specifichiamo sia volontario che lavoratore) prevista dall’articolo 51 L. 289/2002.

Il dato è espressamente confermato anche dall’articolo 34, comma 1, D.Lgs. 36/2021 (“i lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche ..). Trattasi di una duplicazione di coperture, almeno per quanto previsto dalle polizze sottoscritte. In una situazione in cui si sta “raschiando il fondo del barile” sotto il profilo economico, diventa forse opportuno verificare se si possa evitare questa doppia copertura.

Il secondo aspetto è la copertura assicurativa dei lavoratori autonomi. Ossia ai titolari di “partita iva” non viene richiesta alcuna forma di copertura assicurativa ulteriore oltre a quella collegata al tesseramento. Addirittura (e questo forse è un male) neanche quella per responsabilità civile prevista come obbligatoria per i volontari.

Una considerazione finale deve essere fatta per i lavoratori che percepiscono meno di 5.000 euro annui, e, quindi, si trovano in quella fascia per la quale non subiscono ritenute fiscali e previdenziali.

Il tema è se costoro saranno tenuti al versamento del premio Inail.

Per poter rispondere diventa necessario inquadrare sotto il profilo lavoristico la fattispecie. Possiamo ritenere che queste prestazioni siano tutte “obbligatoriamente” di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa? A mio avviso no. Appare molto più probabile, anche alla luce dell’importo previsto, che siano prestazioni che abbiano carattere occasionale.

Qualcuno potrebbe obiettare: ma le prestazioni occasionali non sono previste dal D.Lgs. 36/2021, in quanto l’articolo 25, comma 2, prevede come lavoro sportivo solo le fattispecie di “rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative..”.

Chi sostiene questo dimentica che la prestazione occasionale è una prestazione di lavoro autonomo (articolo 67, comma 1, lett. l, Tuir: “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente…”).

Ne deriva che la prestazione di importo annuo inferiore ai cinquemila euro sotto il profilo lavoristico ha tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo occasionale e come tale non è soggetta a copertura assicurativa Inail.