23 Maggio 2016

Le cooperative sociali sportive

di Guido Martinelli
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Come è noto, il testo inizialmente varato dal legislatore dell’articolo 90 della legge 289/2002 non prevedeva, al comma 17, la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche in forma cooperativa. Si dovette giungere, per rimediare alla dimenticanza, alla legge 128/2004 (legge di conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72), che integra le forme costitutive delle società sportive dilettantistiche introducendo la possibilità di utilizzare anche la forma della società cooperativa.

Si era ritenuto, in origine, che la causa del mancato inserimento della cooperazione nello sport nascesse dall’obbligo, imposto dal codice civile, di devoluzione, da parte di tali enti, ai fini mutualistici dei beni residui in caso di scioglimento. Ciò in contrasto con la previsione del comma 18 dell’articolo 90 della citata legge 289/2002 che, invece, ne impone la destinazione per finalità sportive.

Tale obiezione appariva, però, facilmente superabile ricordando come la norma della finanziaria 2003, essendo norma speciale successiva, poteva essere ritenuta, appunto, legge speciale successiva in deroga alla previsione del codice e, pertanto, legittima e compatibile con il quadro della fattispecie astratta appariva, per le cooperative sportive, la previsione di una destinazione sportiva per i beni rimasti al termine della procedura di liquidazione.

Analogo ragionamento è stato fatto per l’istituto del ristorno. La sua previsione potrebbe far ritenere non rispettato il principio del divieto di scopo di lucro anche indiretto. Pertanto, si ritiene, e ciò appare del tutto legittimo, che nulla osti alla previsione di eliminare l’istituto del ristorno.

Partendo, quindi, dal principio della legittima possibilità di costituire cooperative sportive, resta da esaminare se sia possibile costituire “cooperative sociali sportive”. L’obiettivo appare facilmente individuabile: unire i vantaggi previsti per i sodalizi sportivi a quelli applicabili alle cooperative sociali che ricordiamo essere Onlus di diritto.

L’articolo 1 della L. 381/1991, rubricata come “Disciplina delle cooperative sociali”, prevede l’obbligo di ricomprendere nella denominazione della cooperativa il termine “sociale” e circoscrive gli ambiti d’attività entro i quali le stesse devono operare. Si tratta dei seguenti:

  1. gestione di servizi socio-sanitari e educativi;
  2. svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Ritenendo onestamente poco frequente la possibilità di cui alla lettera b), concentriamoci sulla possibilità di costituire cooperative sociali sportive per la gestione di servizi “educativi”.

A tal proposito soccorre, tra le altre, la risoluzione n. 205/E/2002 della Agenzia delle entrate che concedendo alle scuole sportive riconosciute da Federazioni sportive nazionali la possibilità di operare in regime di esenzione da Iva, ex articolo 10 D.P.R 633/1972, per l’attività educativa e didattica, di fatto ammette che un corso sportivo possa costituire una attività educativa.

Secondo alcuni questa possibilità appare preclusa per le persone adulte, in quanto per loro la pratica sportiva difficilmente presenta un contenuto educativo e non può pertanto costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale. Ritengo che questa circostanza sia smentita proprio dalla posizione della Agenzia delle entrate che, nel momento in cui riconosce legittima l’esenzione da Iva per corsi sportivi senza fare distinzione sulle caratteristiche dei destinatari, sembra estendere il concetto di attività educativa anche agli adulti.

Appare, invece, pacifico che l’attività sportiva rivolta al mero mantenimento della forma fisica o per mere finalità ludiche non possa in nessun modo costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale.

Va, poi, ricordato che rientra nella attività della cooperativa sociale sportiva, sotto il profilo “socio – sanitario”, l’attività sportiva programmata quale strumento terapeutico per la cura di determinate patologie, purché gli utilizzatori siano muniti di specifica prescrizione sanitaria che richieda tale trattamento.

Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente e, pertanto, godono dei diritti a ciò conseguenti.

Assodato che alla nostra cooperativa sociale sportiva siano applicabili tutte le agevolazioni previste per le società sportive dilettantistiche di capitale, resta da affrontare l’aspetto peculiare di nostro interesse.

La cooperativa sociale (oltre alla possibilità di applicare la disciplina delle Onlus) può scegliere di assoggettare le proprie prestazioni di servizi ad Iva con aliquota agevolata al 5%.

Questo in molti casi consente di operare regolarmente la rivalsa Iva sugli acquisti, acquistando in molte situazioni credito Iva, ma, principalmente, consente, senza sostanziale aggravio impositivo (gran parte degli utili prodotto dalla attività commerciale sono comunque non tassati) di ritenere “commerciale” tutta la corsistica sportiva, senza pertanto dover ricorrere all’obbligatorio (e a volte opinabile in quanto contestuale) tesseramento dei partecipanti alla Federazione o all’ente di promozione sportiva.