29 Maggio 2025

L’e-commerce nel settore vitivinicolo tra opportunità e criticità

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Ormai, anche il settore primario, pur con quale difficoltà legate principalmente alla tipologia di prodotto oggetto di cessione, si è affacciato al mercato dell’e-commerce.

A dire il vero, il Legislatore, per quanto concerne proprio il mondo agricolo, era stato alquanto previdente, se vero che, nel lontano 2001, l’articolo 4, D.Lgs. 228/2001 (norma con la quale il Legislatore ha provveduto a rimodulare e ammodernare le regole previste per l’imprenditore agricolo in materia di vendita diretta, originariamente contenute nella L. 59/1963) ha previsto, con il comma 3, la possibilità di procedere alla vendita anche tramite il commercio elettronico.

Tale forma di vendita presenta, indubbiamente, dei limiti per quanto riguarda i prodotti freschi dell’agricoltura, ma può, al contempo, essere un valido strumento di commercializzazione per altri prodotti, quali ad esempio il vino, l’olio o le conserve, per raggiungere un mercato che ormai è globalizzato.

Il commercio che si va in tal modo a instaurare rappresenta un e-commerce indiretto – che si differenzia da quello diretto – per la circostanza che la consegna del prodotto avviene sempre, per evidenti motivi, con le ordinarie modalità e non come nel secondo caso online.

Fatta questa precisazione, prima di avviare tale forma di vendita diretta dei propri prodotti, che presuppone la presentazione di una Scia, nonché della comunicazione all’Agenzia delle entrate compilando il quadro B del modello AA7 o AA9, è necessaria fare un’attenta riflessione in merito alla “conseguenze” da un punto di vista di adempimenti fiscali che derivano dalla scelta di avviare la vendita tramite l’e-commerce; modalità che permette, potenzialmente, di raggiungere i clienti in tutto il mondo. E questo passaggio si rende ancor più necessario quando il bene oggetto di commercializzazione è, come il vino e gli altri alcoolici, soggetto ad accise, a prescindere dalla circostanza che, attualmente, in Italia, per il vino, si applica un’accisa zero.

La circostanza che si sia in presenza di un e-commerce indiretto comporta che si sia sempre in presenza di una cessione di beni, in quanto l’ordine ed eventuale pagamento avvengono online, ma il bene viene spedito fisicamente al cliente finale. Al contrario, nell’e-commerce diretto, tutte le fasi della transazione si sviluppano online, compresa quindi la consegna del bene, con la conseguenza che l’operazione deve essere trattata quale prestazione di servizi.

Passando ad analizzare la disciplina fiscale applicabile all’e-commerce applicato al mondo del vino, nell’ipotesi di cessione a soggetti privati italiani, l’operazione è gestita come una vendita per corrispondenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, D.P.R. 633/1972, con conseguente esonero dall’obbligo di emissione della fattura (salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione).

Ai fini Iva, l’operazione si considera rilevante in Italia, con conseguente assolvimento dell’imposta nel nostro Paese, mentre, per quanto riguarda l’accisa, anch’essa è italiana.

Più complicata è la cessione del vino con cliente finale soggetto privato comunitario, in quanto, in questo caso, si ha una deroga alla regola generale che prevede, ai sensi degli articoli 33 e 34, Direttiva 2006/112/CE, la rilevanza dell’operazione nel Paese di partenza.

Come anticipato, nelle ipotesi di beni che vengono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto (le c.d. vendite a distanza), nel caso di beni quali il vino soggetti ad accisa, l’operazione si considera effettuata nel Paese di arrivo. Ne deriva che sia l’Iva sia le accise sono quelle del Paese di destino.

L’articolo 38-bis, D.L. 331/1993, prevede che per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili, ai sensi dell’articolo 72, D.P.R. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Sintetizzando, quindi, la vendita a distanza del vino, che è un prodotto soggetto ad accisa, a consumatori privati comunitari, è un’operazione non imponibile Iva ex articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993, e, per quanto riguarda le accise, che sono quelle del Paese di destino occorre:

  • spedire i beni in regime sospensivo (con 2 modalità alternative: o con la spedizione diretta al cliente, previa una sosta tecnica c/o deposito fiscale del Paese di destino, oppure con una preventiva “vendita a sé stessi” e lo stoccaggio preventivo c/o deposito fiscale del Paese di destino; oppure
  • spedire i prodotti ad accisa italiana assolta, utilizzando un rappresentante fiscale accise del Paese di destino.

Più semplice l’assolvimento dell’Iva per effetto dell’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2021, del c.d. sistema OSS che consente la gestione dell’imposta direttamente dalla propria posizione Iva italiana.