24 Aprile 2014

Le agevolazioni per i ricercatori rientrati in Italia e per i cittadini UE che si trasferiscono in Italia e il modello Unico PF

di Luca Mambrin
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Il D.L. 185/2008 e la Legge 238/2010 hanno previsto particolari incentivi sotto forma di parziale imponibilità del reddito a favore di alcuni soggetti, quali docenti e ricercatori che abbiano svolto documentata attività di docenza o ricerca all’estero o di soggetti che abbiano svolto attività di lavoro all’estero post lauream o che abbiano svolto all’estero attività di studio conseguendo un titolo accademico e decido di rientrare in Italia. In particolare:

a) Ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia

Per effetto dell’art. 17, comma 1 del D.L. 185/2008 a decorrere dal 1° gennaio 2009 i ricercatori e docenti universitari che dal 29 novembre 2008 fino al 31 dicembre 2013 iniziano a svolgere attività di ricerca in Italia possono godere di un’agevolazione sul reddito di lavoro dipendente e assimilato o di lavoro autonomo conseguito in Italia. Tali redditi infatti concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef nella misura del 10% del loro ammontare; tale agevolazione spetta per tre periodi d’imposta a partire dall’anno in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia.

b) Cittadini UE che si trasferiscono in Italia

La Legge 238/2010 ha previsto alcune agevolazioni fiscali per lavoratori che rientrano in Italia dall’estero; il successivo D.L. 216/2011 è intervenuto modificando la norma, ampliando il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al beneficio e stabilendo che tale beneficio competa fino al periodo d’imposta 2015.

Il D.M. del 3 giugno 2011 ha disciplinato poi l’ambito soggettivo di applicazione della norma: possono beneficiare dell’incentivo i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1 gennaio 1969 che vengono assunti o che avviano un’attività d’impresa o lavoro autonomo in Italia trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Condizione necessaria per aver accesso all’agevolazione in questione è quella di aver svolto all’estero un’attività di lavoro post lauream o un’attività di studio conseguendo un titolo accademico e decidere di fare rientro in Italia.

In particolare possono godere dell’agevolazione i soggetti che hanno svolto attività lavorativa all’estero e che dalla data del 20 gennaio 2009:

  • siano in possesso di un titolo di laurea;
  • abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
  • negli ultimi due anni o più abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.

Possono godere dell’agevolazione anche i soggetti che hanno svolto attività di studio all’estero e che a partire dalla data del 20 gennaio 2009:

  • abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
  • negli ultimi due anni o più abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Come precisato nella C.M. 14/E/2012 tali requisiti devono essere posseduti a decorrere dal 20 gennaio 2009 (e non alla data del 20 gennaio 2009, come originariamente prevedeva la norma). Pertanto, anche i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che abbiano maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e, successivamente, siano stati assunti ovvero abbiano avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia, possono accedere all’agevolazione, ferma restando la decorrenza dei benefici fiscali dal 28 gennaio 2011. In sostanza, può accedere al beneficio chi aveva i requisiti al 20 gennaio 2009 o chi li matura anche successivamente a tale data e comunque prima di essere assunto; l’agevolazione spetta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.

In presenza dei requisiti richiesti, i redditi di lavoro dipendente (o i redditi d’impresa e di lavoro autonomo) concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.

Da un punto di vista operativo le agevolazioni descritte possono essere riconosciute direttamente dal datore di lavoro (se lavoratore dipendente) ovvero potranno essere richieste in sede di presentazione del modello Unico (o del modello 730).

Nel caso in cui l’agevolazione sia già stata riconosciuta dal datore di lavoro allora nel modello CUD (al punto 1) rilasciato al lavoratore deve essere indicato il reddito già ridotto a seconda della tipologia di agevolazione che si usufruisce mentre nelle annotazioni dello stesso modello CUD deve essere indicato l’importo che non ha concorso alla formazione del reddito. Il contribuente (lavoratore dipendente) nella compilazione del modello Unico non dovrà barrare la casella “Casi particolari” e dovrà indicare l’importo indicato nel CUD nei righi da RC1 a RC3 del quadro RC.

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia riconosciuto l’agevolazione allora nel modello CUD rilasciato al lavoratore al punto 1 deve essere indicato il reddito erogato (senza tener conto dell’agevolazione) mentre nelle Annotazioni (con il codice BM per lavoratori e lavoratrici e il codice BC per docenti e ricercatori) deve essere indicata la quota non imponibile del reddito.

In tali circostante il contribuente deve barrare la casella “Casi particolari” prevista nella sezione I del quadro RC indicando rispettivamente i codici:

  • “1” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero;
  • “2” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero, mentre nel righi da RC1 a RC3 dovrà essere indicato il reddito l’importo riportato al punto 1 del modello CUD ridotto dell’importo indicato nelle Annotazioni.