29 Luglio 2019

Le agevolazioni per gli autotrasportatori: conferme e novità

di Clara PolletSimone Dimitri
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Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 138 del 19.07.2019, ha definito le agevolazioni 2018 per gli autotrasportatori.

In primis trova conferma la deduzione forfetaria delle spese non documentate. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir.

Per il periodo d’imposta 2018, trovano applicazione le seguenti misure:

  • 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;
  • un importo pari al 35% di quello precedente, per i trasporti all’interno del Comune.

Gli importi originariamente previsti dall’articolo 66, comma 5, Tuir ammontano a 7,75 euro (oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti) e a 15,49 euro (oltre tale ambito); nel corso degli anni tali importi sono stati progressivamente aggiornati con comunicati stampa dell’Agenzia delle entrate. La Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 652, L. 208/2015) ha previsto, dal 2016, un importo unico oltre il Comune ed uno ridotto all’interno del Comune. La misura è stata confermata nel 2017, ridotta prima e poi ripristinata nel 2018 e definitivamente ridotta nel 2019. Riportiamo di seguito la tabella degli importi delle deduzioni forfetarie degli ultimi cinque anni.

Tipo viaggio ↓ Unico2015 Unico2016 Redditi2017 Redditi2018 Redditi2019
All’interno del Comune 15,40 17,85 17,85 17,85 16,80
Entro la Regione 44,00 51,00 51,00 51,00 48,00
Oltre 73,00 51,00 51,00 51,00 48,00

La deduzione riguarda le imprese minori in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione. Sono escluse, pertanto, le società di capitali (srl e spa) e le società di persone che hanno superato i limiti per la contabilità semplificata.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati, della loro durata e località di destinazione, nonché gli estremi dei relativi documenti di trasporto o delle fatture o delle lettere di vettura che devono essere conservati fino alla scadenza del termine per l’accertamento.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con una nota del 19 luglio, ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2019, utilizzando i codici 43 e 44 nel rigo RF55 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Un’altra deduzione forfetaria è quella relativa alle spese per prestazioni di lavoro dipendente prevista dall’articolo 95, comma 4, Tuir.

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi, senza alcuna distinzione di forma giuridica o regime contabile adottato, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevate a 95,80 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Questa deduzione è da inserire nel rigo RF55 con il codice 3, tra le variazioni in diminuzione e, contemporaneamente, occorre indicare tra le variazioni in aumento del rigo RF (codice 99 dedicato alle altre variazioni in aumento) le spese per trasferte analitiche contabilizzate.

Per le imprese minori – quelle in contabilità semplificata – compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg (comma 5, articolo 66 Tuir).

Tale ulteriore deduzione è indicata al rigo RG22 con il codice 19. La deduzione forfetaria può essere usufruita anche per gli autoveicoli detenuti in locazione finanziaria (o in comodato); nel caso di acquisto o cessione nel corso dell’anno, occorre effettuare il ragguaglio con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun autoveicolo o motoveicolo (circolare 5/E/2001, paragrafo 6).

Non è stato invece confermato il credito di imposta pari alle somme pagate a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 23.03.1992 (G.U. n. 77 del 1° aprile 1992), fino a concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo (articolo 1, comma 103, L. 266/2005).

Tale credito d’imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi con il codice 38, non potrà pertanto essere riportato nella dichiarazione successiva.

Nel rigo RU12 – Credito di imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione – occorre barrare la colonna 1, mentre la colonna 2 non è da compilare.

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