30 Settembre 2021

L’avviso di liquidazione deve indicare i criteri per il calcolo dell’imposta

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente è stato parte, l’avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l’atto in sé”. È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26340 depositata ieri, 29 settembre.

A due contribuenti venivano notificati avvisi di liquidazione per l’imposta di registro dovuta su una sentenza del Tribunale con la quale erano stati condannati ad un risarcimento danni.

I contribuenti proponevano ricorso per Cassazione, evidenziando che nell’avviso di liquidazione non era stato specificato il Tribunale che aveva emesso la sentenza, essendosi gli Uffici limitati a richiamare soltanto il numero di pubblicazione (peraltro senza allegarla).

Sottolineavano, inoltre, che l’imposta di registro che avrebbe potuto essere loro richiesta in versamento era esclusivamente quella riconducibile al risarcimento danni liquidato nei loro confronti, dovendo essere invece escluse dal computo tutte quelle somme evidentemente riconducibili ad altre parti processuali.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto fondate le doglianze dei contribuenti. Invero, come prevede il noto articolo 7 L. 212/2000, gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Amministrazione. Inoltre, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato.

Con specifico riferimento, poi, all’imposta di registro, è previsto dall’articolo 52, comma 2 bis, D.P.R. 131/1986 che, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Citando dunque la precedente pronuncia n. 239/2021 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che “in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex articolo 54, comma 5, D.P.R. 131/1986 in relazione ad un atto giudiziario deve contenere l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota applicata e l’imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale”.

La Corte di Cassazione ritiene infatti di non poter abbracciare un’interpretazione “formalistica” dell’obbligo di motivazione, dovendo invece lo stesso essere valutato alla luce del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente: considerato che l’atto, quindi, è già noto al contribuente, l’allegazione dello stesso risulterebbe superflua, determinando esclusivamente un eccessivo aggravamento degli oneri connessi alla potestà impositiva.

È quindi necessaria una valutazione della singola fattispecie, al fine di verificare se il contribuente è stato posto nelle condizioni di comprendere prontamente e esattamente gli elementi della richiesta, escludendo quindi attività di ricerche che eroderebbero i termini di impugnazione; in questo senso, pertanto, ben potrebbe la semplice allegazione della sentenza non essere ritenuta sufficiente, soprattutto in tutti quei casi in cui l’elevato grado di complessità delle statuizioni giudiziali non assicurano un’agevole comprensione delle modalità di determinazione della base imponibile (Cassazione, n. 21713/2020).

Nello specifico caso delle sentenze o dei lodi, pertanto, questa valutazione di “congruità motivazionale” richiede un controllo ancora più “sostanziale”, dovendo tenere conto della complessità delle statuizioni giudiziali tassate.

Orbene, nel caso di specie, l’avviso di liquidazione faceva riferimento alle norme applicate (articoli 37 e 57 D.P.R. 131/1986, 8 Tariffa all.) e al numero della sentenza tassata, senza però richiamare il Tribunale che l’aveva emessa, richiamando poi la seguente motivazioneregistro: altre voci – prop. 109T 450.359,00”.

Pur avendo i contribuenti partecipato al giudizio, gli elementi recati nell’avviso di liquidazione non erano idonei a dare evidenza dei criteri di determinazione dell’imposta dovuta, considerato che la sentenza tassata presentava vari capi di condanna a carico di numerosi convenuti (amministratori e sindaci), con importi risarcitori diversi a seconda della quota-parte di responsabilità accertata in capo a ciascuno.

Gli avvisi di liquidazione sono stati pertanto annullati.