26 Novembre 2019

L’autovettura in uso all’amministratore – IV° parte

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Concludiamo questa lunga disamina riguardante l’autovettura concessa in uso all’amministratore esaminando, sotto i diversi profili Iva e Redditi, la fattispecie riguardante l’autovettura concessa in uso promiscuo all’amministratore titolare di propria partita Iva che, in quanto tale, fattura alla società le prestazioni rese: è il caso, ad esempio, del dottore commercialista che riveste la carica di amministratore di società.

Il trattamento in capo all’azienda concedente, tanto dell’imposta detratta in relazione al costo di acquisto e di gestione dell’autovettura quanto della determinazione dei riaddebiti, pare legittimo che debba seguire le considerazioni proposte con riferimento all’amministratore-collaboratore: il fatto che l’amministratore produca reddito di lavoro autonomo in quanto titolare di partita Iva – posto che, comunque, non sembrano essere applicabili le disposizioni di favore stabilite per il personale dipendente – non comporterebbe conseguenze circa il trattamento in capo alla società stessa delle spese relative al veicolo.

Pertanto, potrebbe essere affermata la completa detraibilità dell’imposta in capo alla società a fronte di un riaddebito che comunque, per quanto in precedenza affermato, dovrebbe avvenire sulla base del valore normale determinato secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 14, comma 3, D.P.R. 633/1972.

D’altro canto, indipendentemente dalle considerazioni svolte in capo alla società (tanto in termini di importo da assoggettare a fatturazione, quanto in ordine alla possibilità di detrarre l’imposta pagata sul costo di acquisto del veicolo e delle spese di esercizio di questo), la fattura, emessa dall’impresa a titolo di riaddebito per l’uso privato del veicolo nei confronti dell’amministratore-professionista, non può in alcun caso consentire a quest’ultimo il diritto alla detrazione dell’Iva addebitata: tale addebito, infatti, è per definizione un acquisto “non inerente” atteso che va a remunerare l’impiego privato del veicolo (è un problema questo che non si è posto nelle precedenti ipotesi, in quanto, sia l’amministratore dipendente, che l’amministratore collaboratore, sono soggetti non titolari di partita Iva e, quindi, per essi l’Iva addebitata rappresenta sempre e comunque un onere non recuperabile).

Allo stesso modo, in considerazione del fatto che il riaddebito risulta effettuato in ragione dell’utilizzo personale da parte dell’amministratore, il costo indicato nella fattura non può essere oggetto di deduzione dal reddito professionale di questo.

Al riguardo si pone un ulteriore interrogativo: come si configura tale veicolo in relazione alla limitazione contenuta nell’articolo 164, lett. b), Tuir? Si deve infatti ricordare che il professionista, a differenza dell’imprenditore, ha la possibilità di dedurre le spese in relazione ad un solo veicolo nell’ambito dell’esercizio della propria attività. Nessuna preclusione deve invece leggersi per un veicolo che il professionista concede in uso a un proprio dipendente oppure ancora per un autocarro (se ammissibile nell’inquadramento complessivo della sua attività come precisato dalla risoluzione AdE 244/E/2002).

La soluzione al problema va ricercata sulla base delle seguenti considerazioni: il soggetto in questione sta utilizzando un’autovettura tanto per l’attività personale quanto per quella professionale (in quanto per esso l’attività di amministrazione è attratta al reddito professionale).

Tale fatto varrebbe, quindi, ad escludere la possibilità di considerare relativa all’attività – e quindi di dedurne i costi connessi – un’ulteriore autovettura che fosse a lui intestata. Non pare invece che vi sia alcuna preclusione alla possibilità di dedurre costi (e detrarre l’Iva addebitata) per spese sostenute in proprio direttamente dal professionista in relazione al veicolo concesso in uso promiscuo. Tali costi, essendo riferiti ad un impiego promiscuo della vettura sia per uso personale che professionale, sarebbero necessariamente soggetti alle ordinarie limitazioni previste per le vetture del professionista: deduzione dei costi nella misura del 20% e detrazione dell’Iva nel limite del 40%.

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