11 Novembre 2015

L’aumento di capitale e i controlli dei sindaci

di Fabio Pauselli
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Nell’ambito delle operazioni straordinarie concernenti gli aumenti di capitale sociale, il collegio sindacale ha il dovere di vigilarne la corretta esecuzione. Ciò, infatti, rientra tra i doveri dei sindaci, che devono monitorare le attività dell’amministrazione ed essere informati sull’andamento delle operazioni sociali di carattere straordinario o comunque di particolare rilevanza.
 D’altronde la funzione del collegio sindacale non si esaurisce nel mero controllo formale delle operazioni poste in essere dall’organo amministrativo ma si estende alla valutazione delle stesse alla luce dei principi di corretta amministrazione, così come definiti nella norma comportamentale n. 3.3.

In particolare negli aumenti di capitale a pagamento il collegio sindacale accerta che:

  • nelle società per azioni le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate (art. 2438 c.c.);
  • nelle società a responsabilità limitata, i conferimenti precedenti siano stati integralmente eseguiti (art. 2481, co. 2, c.c.).


Nelle società per azioni il collegio verifica che l’offerta di opzione ai soci e, se presenti, ai possessori di obbligazioni convertibili, sia depositata ai sensi dell’art. 2441, 2°co., c.c. presso l’ufficio del Registro delle imprese e contestualmente resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet della società, o in mancanza presso la sede sociale. Il collegio verifica, altresì, che per l’esercizio del diritto di opzione ai soci sia concesso un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta. Nel caso in cui la proposta di aumento escluda o limiti il diritto di opzione, il collegio sindacale dovrà verificare che le delibere rispettino le previsioni dell’art. 2441 c.c., accertarsi in merito al deposito dell’apposita relazione dell’organo amministrativo nei termini previsti ed emettere apposita relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

In caso di aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro, il collegio deve inoltre vigilare sul rispetto della legge in ordine al versamento da parte dei sottoscrittori di almeno il 25%, o del maggior importo previsto dalla delibera di aumento, del valore nominale del capitale sottoscritto e, se previsto, dell’intero sovrapprezzo (art. 2439 e 2481-bis c.c.). In caso di sottoscrizione parziale dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea, il collegio sindacale deve verificare se la delibera stessa lo abbia espressamente previsto.

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, i sindaci verificano che sia stata predisposta la relazione di stima prevista per le società per azioni dall’art. 2343 c.c. o la valutazione ex art. 2343-ter c.c. nel caso di conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, verificandone che ricorrano le condizioni che consentono di adottare il procedimento alternativo al tradizionale. Inoltre nel caso di relazione ex art. 2343 c.c. il collegio dovrà verificare che gli amministratori, nel termine di 180 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, abbiano controllato le valutazioni ivi contenute e, in caso, procedere all’opportuna revisione di stima. Nel caso previsto dall’art. 2343-ter c.c., invece, dovrà verificare se, nel termine di 30 giorni, siano intervenuti fatti eccezionali che abbiano inciso sul prezzo dei valori mobiliari e/o degli strumenti finanziari conferiti.

Nell’ambito delle s.r.l. bisogna verificare che ci sia apposita clausola statutaria che preveda la possibilità di conferire in natura o di conferire la prestazione d’opera o di servizi del socio, occorrendo, in tali ipotesi, rispettare le previsioni di cui all’art. 2464, commi 5 e 6, c.c., oltre quanto previsto dall’art. 2465 c.c. in materia di stima dei conferimenti. Infatti, come ribadito dalla norma comportamentale n. 10.1 nell’ambito delle società non quotate, è fuor di dubbio che, nonostante l’art. 2481 – bis c.c. taccia sul punto, la disciplina dettata per i conferimenti in natura in sede di costituzione trovi applicazione anche in sede di aumento di capitale.

In caso di aumento di capitale a titolo gratuito il collegio verifica che le riserve e i fondi da imputare ad aumento di capitale sociale siano disponibili, ai sensi dell’art. 2442, co. 1, c.c. per le società per azioni e ai sensi dell’art. 2481-ter, co. 1, c.c. per le società a responsabilità limitata.


Nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all’organo amministrativo, il collegio sindacale vigila sul rispetto delle formalità previste dall’art. 2443 c.c. per le società per azioni e dall’art. 2481 c.c. per le società a responsabilità limitata.

Il collegio sindacale verificherà, infine, l’avvenuto deposito da parte degli amministratori dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 c.c. e della dichiarazione prevista dall’art. 2343- quater, co.3, c.c.. In caso di omissione dell’organo amministrativo, vi provvederà il collegio in via sostitutiva.