8 Settembre 2021

L’attività di procacciatore occasionale e i risvolti fiscali

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il procacciatore di affari occasionale, colui che si obbliga a compiere un’opera od un servizio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente, svolge la propria attività in via del tutto sporadica, in assenza dei requisiti di professionalità o prevalenza.

Dal punto di vista dell’attività materialmente svolta, quella del procacciatore risulta simile all’attività degli agenti di commercio. La differenza, secondo l’orientamento giurisprudenziale, si rileva nella “occasionalità” del lavoro del procacciatore.

In particolare, la Suprema Corte, sezione lavoro, con la sentenza n. 16565/2020, ha ricordato che col contratto di agenzia, ai sensi dell’articolo 1742, comma 1, cod. civ., “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti di una zona determinata”.

Di conseguenza, l’agente si caratterizza per:

  • la stabilità dell’incarico;
  • l’obbligo di promuovere la conclusione dei contratti;
  • l’individuazione di una zona determinata;
  • il diritto ad una retribuzione.

Diversamente, il mero procacciatore di affari difetta di due requisiti: la stabilità dell’incarico e l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti.

Inoltre, si evidenzia che la retribuzione del procacciatore occasionale non deve avere dei limiti, purché essa faccia riferimento ad un unico affare concluso in un determinato periodo di tempo.

Data l’occasionalità della prestazione, documentata da una lettera di incarico con l’indicazione dell’ammontare delle provvigioni e le modalità di pagamento delle stesse, e la mancanza della posizione Iva, il procacciatore d’affari occasionale è esonerato dalla tenuta della contabilità.

In base a quanto indicato dalla lettera di incarico, il procacciatore è tenuto ad emettere, ad affare concluso, una ricevuta, soggetta a ritenuta d’acconto, con l’apposizione della marca da bollo di 2,00 euro.

L’articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973, stabilisce che “i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche […] dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa“.

La circolare ministeriale 24/1983 ha fornito chiarimenti sull’applicabilità della ritenuta alla fonte specificando che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita, oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio o dal procacciatore d’affari, anche da “ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese“.

Inoltre, lo stesso articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973, recita: “L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma”.

Pertanto, la base imponibile su cui applicare l’aliquota del 23 per cento, corrispondente al primo scaglione dell’Irpef, è prevista ordinariamente nella misura del 50 per cento delle provvigioni.

Tuttavia, se il procacciatore dichiara al proprio committente che, nell’esercizio della sua attività, si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è applicata sul 20 per cento dell’ammontare delle provvigioni stesse.

L’applicazione della ritenuta in misura ridotta, quindi, è subordinata alla presentazione al committente, da parte del procacciatore, di un’apposita dichiarazione, la cui disciplina è attualmente dettata dal D.M. 16.04.1983. Quest’ultimo, in particolare, prevede che la dichiarazione deve essere spedita, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il reddito prodotto dal procacciatore di affari rientra tra i redditi diversi e, diversamente dall’incaricato alle vendite, deve essere dichiarato all’interno del modello Redditi ovvero del modello 730.

In particolare:

  • nell’ipotesi di presentazione del modello Redditi, il reddito deve essere indicato all’interno del rigo RL14, denominato “Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”;
  • nell’ipotesi di presentazione del modello 730, il reddito deve essere indicato all’interno del rigo D5, denominato “Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere”.

In merito ai contributi previdenziali, il procacciatore di affari occasionale non è tenuto all’iscrizione ad alcuna gestione Inps.