11 Luglio 2015

L’agevolazione per il primo insediamento dei giovani agricoltori

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Da sempre, quando il legislatore, sia esso quello domestico o quello comunitario, si interessa di agricoltura, introduce alcune norme agevolative per l’inserimento dei giovani nel comparto.

Ad esempio, ne è testimonianza la previsione, a regime, di una detrazione Irpef per i giovani agricoltori che prendono in affitto terreni (articolo 16, comma 1-quinquies Tuir).

In tale contesto si innesta il regime cd. “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” previsto da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), nel contesto e in armonia con le politiche di sviluppo rurale comunitario, nazionale e regionale.  

L’agevolazione, consistente in prima approssimazione in un premio in conto interessi nel contesto di un’operazione di intervento fondiario che si concretizza attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) di strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, con patto di riservato dominio, in favore di giovani che si insediano in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, è limitata alle piccole e micro imprese.

Entrando nel dettagli dei requisiti minimi, preliminarmente si evidenzia come, i soggetti richiedenti devono, al momento di presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni compiuti e i 39;
  • essere cittadini comunitari;
  • essere residenti in Italia e  
  • possedere adeguate capacità e competenze professionali nel settore, attestabili alternativamente tramite:
    • laurea a indirizzo agrario;
    • diploma in campo agrario;
    • esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno un biennio in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione all’Inps;
    • attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale.

Nel caso di mancato possesso di almeno uno dei soprarichiamati requisiti (a, b, c, d), la domanda si considera comunque completa, a condizione che, sulla falsariga di quanto previsto ad esempio per il cd. “Iap in itinere”, si impegni ad acquisire capacità e competenze professionali nel termine di 3 anni dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. L’impegno deve risultare dal piano aziendale;

  • assumere per la prima volta la conduzione, quale titolare, alternativamente di: 
    • una impresa individuale titolare di p. Iva agricola e iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese (in mancanza deve ottemperarvi entro 3 mesi) o
    • una società agricola, in qualità di socio, anch’essa titolare di p. Iva agricola e iscritta alla CCIAA e che, in caso, assolva gli ulteriori requisiti di avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 codice civile, recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale, non essere assoggettata a procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali  situazioni, avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti ed essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti. In questo caso, essendo richiesta la sola qualità di socio, entro 3 mesi dall’ammissione all’agevolazione il giovane deve assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società.

Individuati i requisiti soggettivi di ammissione, da un punto di vista oggettivo è richiesto che, in sede di presentazione della domanda, il giovane agricoltore alleghi un piano aziendale, rivedibile solamente una volta, attestante la fattibilità, intesa quale sostenibilità economica, finanziaria e ambientale, dell’intervento fondiario in relazione allo sviluppo dell’attività agricola. Il piano deve avere uno sviluppo almeno quinquennale e deve indicare, ai fini di una sua valutazione, come minimo:

  1. la situazione iniziale dell’azienda agricola;
  2. gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;
  3. i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola. 

Il piano aziendale deve essere avviato entro 9 mesi dalla stipula dell’atto di vendita con patto di riservato dominio.

I terreni oggetto dell’intervento devono avere destinazione agricola ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti ed i fabbricati, strumentali all’esercizio dell’attività agricola, devono risultare in possesso del requisito di ruralità secondo la normativa vigente.

A prescindere dal possesso dei requisiti fin qui individuati, sono previste alcune condizioni che escludono   dall’agevolazione i richiedenti quali, a titolo di esempio, l’insediamento in imprese/società agricole, nelle quali in precedenza si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio o gli interventi: tra coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, fatta salva la compravendita tra fratelli relativa a terreni provenienti da divisione ereditaria.

Infine, si ricorda come l’importo del singolo intervento non possa essere inferiore a 200.000 euro e superiore a 2.000.000 e che l’agevolazione è erogata quale abbuono di interessi il cui valore attualizzato non può essere superiore a 70.000 euro.

 

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità in agricoltura ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: