22 Giugno 2020

L’agevolazione Ace per il 2019

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 287, della Legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’Ace, soppressa dalla Legge Finanziaria 2019, dal periodo d’imposta 2019 “solare” e quindi, di fatto, non vi è alcuna interruzione da un anno all’altro nella relativa fruizione dell’agevolazione, le cui disposizioni attuative sono stabilite dal D.M. 03.08.2017.

Il beneficio si è tuttavia ridotto per l’anno di imposta 2019, in quanto il coefficiente di remunerazione scende ulteriormente all’1,3% (misura prevista a regime).

L’agevolazione si sostanzia in un importo ammesso in deduzione dal reddito, pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, calcolato applicando l’aliquota dell’1,3% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Per individuare l’ammontare del beneficio è pertanto necessario:

1. determinare la variazione del capitale proprio al 31.12.2019 rispetto a quello esistente al 31.12.2010 (senza tener conto dell’utile 2010), data dalla somma algebrica di incrementi e decrementi rilevanti. In particolare, per quanto riguarda gli incrementi, rilevano come variazioni in aumento:

  • i conferimenti in denaro (versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento di capitale sociale; versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci; versamenti a titolo di sovrapprezzo emissione azioni o quote; la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società; la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale);
  • gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva l’articolo 5, commi 7 e 8, D.M. 03.08.2017 precisa che sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili nazionali, aggiornati a seguito del D.Lgs. 139/2015:

  • eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
  • utilizzo del criterio del costo ammortizzato;

mentre non assumono rilevanza le riserve formate con utili:

  • derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
  • derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.

Gli incrementi derivanti:

  • da conferimenti in denaro (rilevano a partire dalla data del versamento);
  • dalla rinuncia ai crediti (dalla data dell’atto di rinuncia);
  • quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale (dalla data in cui assume effetto la compensazione);
  • dall’accantonamento di utili (a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate).

Le variazioni in diminuzione sono invece rappresentate dalle seguenti fattispecie:

  • riduzione del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
  • acquisti di partecipazioni in società controllate;
  • acquisti di aziende o rami di aziende.

e rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.

Da rilevare che, per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell’ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

2. confrontare la variazione positiva del capitale proprio determinata al punto precedente con il patrimonio netto al 31.12.2019: in ogni esercizio la variazione in aumento non può infatti eccedere il patrimonio netto di bilancio.

3. applicare al minor ammontare tra l’incremento del capitale proprio 2019 e il patrimonio netto al 31.12.2019, il coefficiente dell’1,3%.

Va evidenziato che, in presenza di specifiche operazioni infragruppo, è prevista la sterilizzazione dell’Ace, per evitare che l’agevolazione possa essere moltiplicata all’interno delle società del gruppo.

Le fattispecie elusive sono individuate dall’articolo 10 D.M. 03.08.2017, che stabilisce che la variazione in aumento, di cui al punto 1, è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo (società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.), ovvero divenuti tali a seguito del conferimento.

La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:

  • dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;
  • dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;
  • dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo.

Determinato l’ammontare dell’agevolazione Ace, l’eventuale parte che supera il reddito complessivo netto dichiarato:

  • può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, senza alcuna limitazione di carattere temporale;
  • ovvero è fruibile come credito d’imposta, applicando a questa eccedenza l’aliquota Ires del 24%.

Il credito d’imposta così determinato è utilizzato in diminuzione dell’Irap, va ripartito in cinque quote annuali di pari importo e va indicato nella Sezione XIIICredito ACEdel quadro IS del modello Irap 2020.