20 Febbraio 2015

L’Agenzia conferma i chiarimenti forniti negli incontri di gennaio

di Comitato di redazione
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Con la Circolare n. 6 pubblicata ieri, l’Agenzia ufficializza le indicazioni fornite nel mese di gennaio nel corso della Videoforum di Italia Oggi e degli incontri di Telefisco e Forum Lavoro, ripercorrendone i quesiti e le risposte.

Argomento

Problematica

Indicazione Agenzia

Black list

Il nuovo limite di 10mila euro, va riferito a tutte le controparti situate in tutte i Paesi?

Supera la soglia un contribuente che fa due operazioni da 6.000 euro ciascuna:

–   con due società svizzere;

–   con una società svizzera e una di Singapore?

Secondo quanto già chiarito con la C.M. n. 31/E/2014, l’importo complessivo annuale è da riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

                                             

 

Per le operazioni 2014, nella determinazione della soglia di 10.000 euro ai fini dell’esonero dall’invio della comunicazione, si deve tenere conto anche delle operazioni già comunicate in base alla disciplina anteriore, oppure tali operazioni devono essere incluse nella comunicazione?

Si trova risposta al quesito già in quanto precisato dalla C.M. n. 31/E/2014:

–  le nuove norme si applicano alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

–  i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014;

–  tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità.

Certificazione unica

Il Punto 5 “Assegni periodici corrisposti dal coniuge” va compilato soltanto nel caso di procedura di pignoramento presso terzi, oppure anche in altre ipotesi?

Se le somme sono di ammontare superiore ad 8.000 euro, cosa deve fare il sostituto per:

–  il versamento della ritenuta Irpef;

–  il versamento delle addizionali;

–  la compilazione del modello 770?

Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge, assimilati a redditi di lavoro dipendente, sono presenti nel modello 730 e quindi da indicare anche nella Certificazione Unica.

In caso di pignoramento presso terzi le somme in questione non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto, salvo che il terzo erogatore conosca la natura delle somme che sta erogando, caso in cui applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito, valorizzando il campo 5 nella CU.

Nessuna modifica è stata apportata in ordine ai versamenti delle ritenute (ove previste) ed alle modalità di certificazione dei citati redditi (in forma libera, per le certificazioni collegate al prospetto SY).

 

Come devono compilare i CUD i sostituti di dipendenti, licenziati/dimessi prima che potessero dedurre i contributi per assistenza sanitaria, versati in fondi inizialmente non iscritti all’anagrafica fondi sanitari, per i quali il conguaglio di fine rapporto non ha tenuto conto della deducibilità?

Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, c’è l’obbligo da parte del sostituto di riemettere una nuova CU:

–   se non tiene conto di tali oneri deducibili, la dichiarazione precompilata dovrà essere opportunamente integrata dal percipiente (fornendo informazioni nelle annotazioni);

–  nel caso in cui il sostituto d’imposta del rapporto cessato riproceda al conguaglio, verrà rilasciata una CU riportante i nuovi oneri, che saranno controllati in sede di dichiarazione precompilata.

 

Quali sono le casistiche da indicare con i codici attualmente previsti per il campo 119 relativo al Credito Bonus irpef?

La sezione “Credito Bonus Irpef” va compilata, se è compilato il punto 1 della CU. Se non spetta il Bonus, il campo 119 deve essere compilato con il codice 2, senza bisogno di compilare del campo 121.

 

Nel caso in cui il Bonus di 80 euro non spetti proprio?

La risposta al presente quesito è la stessa indicata in risposta al quesito precedente.

 

Nella sezione “Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” deve essere data distinta indicazione delle ritenute operate da ciascun soggetto “altro”. Devono essere comprensive delle eventuali ritenute sospese per eventi eccezionali?

Nella sezione sono ricomprese anche le ritenute eventualmente sospese.

 

In caso di errore o omissione dell’invio, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso? Eventualmente, con quale modalità?

I sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo).

Non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.

 

E’ possibile non indicare il numero progressivo della certificazione nella copia della CU da consegnare al dipendente?

Il numero progressivo di certificazione riveste particolare rilievo in fase di determinazione della chiave identificativa di ogni singola CU, la cui utilità si esaurisce esclusivamente nell’ambito della procedura software. Non è pertanto necessario che venga riportato nel modello CU da rilasciare al dipendente.

 

Da quando decorrono i 5 giorni, entro i quali operare l’invio della nuova certificazione, in considerazione che il termine di trasmissione è fissato al 9 marzo, poiché la scadenza ufficiale (7 marzo), cade di sabato?

Al fine di non incorrere nella sanzione, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i “cinque giorni successivi alla scadenza” ordinaria del 7 marzo 2015.

 

Trova applicazione la sanzione in caso di invio in ritardo delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale?

Nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Per il primo anno gli operatori potranno anche scegliere se indicare i dati Inail e se inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Dichiarazione Precompilata

Se il contribuente conferma integralmente il dato contenuto nell’ulteriore prospetto che gli viene inviato con le informazioni incomplete in possesso dell’Agenzia (anche se non sono risultano inserite direttamente nella dichiarazione precompilata):

–   la dichiarazione si considera “accettata senza modifiche”;

–   scatta l’esimente sul controllo formale?

Se l’onere è stato inserito dall’Agenzia nel prospetto separato, anche se il contribuente riporta tale dato in dichiarazione, la stessa non può essere considerata “accettata senza modifiche” e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

L’esclusione, infatti, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata (per il 2015, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).

 

Se la dichiarazione viene presentata tramite un Caf o un intermediario abilitato, eventuali imposte, sanzioni e interessi, derivanti dal controllo «della sussistenza delle condizioni soggettive» che danno diritto a detrazioni e deduzioni, saranno a carico del contribuente?

La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni o deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti, cui, pertanto, saranno comunque richiesti l’imposta, la sanzione e i relativi interessi.

Dichiarazioni d’intento

E’ confermato che per le dichiarazioni d’intento:

–  spedite ai fornitori prima dell’11.2.2015;

–  con le vecchie modalità;

–  che non esplicano effetti dopo tale data,

non sussiste:

–  il (nuovo) obbligo di trasmissione all’Agenzia da parte del dichiarante;

–  il (vecchio) obbligo di comunicare i dati all’Agenzia da parte del fornitore?

Se l’esportatore ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento secondo le vecchie regole esclusivamente in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 01.01.2015 e l’11.02.2015 (C.M. n. 31/E/2014):

–  l’esportatore avrà correttamente adempiuto l’obbligo mediante l’invio della dichiarazione al fornitore;

–  il fornitore non è tenuto a trasmettere tale dichiarazione all’Agenzia delle entrate, salvo l’obbligo di conservazione della dichiarazione ricevuta ai fini del controllo da parte dell’Amministrazione.

Infatti, per tali operazioni il termine per trasmettere la dichiarazione d’intento ricevuta secondo la precedente disciplina scadrebbe successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole (12.02.2015).

 

Quali sono “le operazioni straordinarie” del nuovo modello di dichiarazione d’intento?

Nel nuovo modello (casella 6, rigo A2) devono essere evidenziate tutte quelle operazioni che possono determinare un trasferimento di plafond tra i soggetti interessati ad un’operazione straordinaria (Provvedimento del 12.12.2014).

Esempio:

Affitto d’azienda, conferimento, fusione, trasformazione.

Enti non commerciali

Le spese di sponsorizzazione previste in contratti in essere ma sottoscritti prima del 13.12.2014 rientrano nella nuova disciplina?

La nuova regola si applica alle prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dal 13.12.2014 anche se relative a contratti stipulati in data precedente. Per individuare il momento di effettuazione delle prestazioni rileva il momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, quello di fatturazione delle prestazioni (art. 6, D.P.R. n. 633/1972) a prescindere dalla data di sottoscrizione dei contratti.

 

L’esclusione da tassazione della quota del 22,26% degli utili percepiti è applicabile “esclusivamente” ai dividendi percepiti per le partecipazioni possedute nell’ambito delle “attività istituzionali”?

Alla luce dell’intento del Legislatore di eliminare le previgenti regole di esenzione, si deve ritenere che la riduzione dal 95% al 22,26% della quota dei dividenti non assoggettati a tassazione sia riferibile a “tutti” gli utili percepiti dagli enti non commerciali dal 01.01.2014, anche se prodotti nell’esercizio di impresa.

Inversione contabile per il settore energetico

I certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine rientrano tra i certificati relativi al gas e all’energia elettrica, ora soggetti al reverse charge?

Tali titoli risultano strettamente collegati al settore dell’energia elettrica e del gas e, pertanto, si ritiene siano ricompresi tra i “certificati relativi al gas e all’energia elettrica”.

Irap

Il nuovo credito di imposta del 10% concorre, in tutto o in parte, alla formazione del reddito?

Per le imprese, il provento rilevato a conto economico costituisce sopravvenienza attiva interamente imponibile, o tassabile solo in parte, a seguito della limitata deducibilità dell’Irap a cui si riferisce?

Il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli artt. 53 e 54 Tuir.

Per le imprese, il provento costituisce una sopravvenienza attiva che concorre integralmente alla formazione del reddito (art. 88 Tuir).

IVA

I servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto scontano Iva al 10%?

Fino al 31.12.2015, l’aliquota ridotta al 10% (n. 120, Tabella A, parte III, Decreto Iva “prestazioni di alloggio in strutture ricettive”) è applicabile alle prestazioni di servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per la sosta e il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, con esclusione dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali per lo stazionamento dell’imbarcazione (art. 32 Decreto Sblocca Italia).

 

Per modificare una richiesta di rimborso, è superata la previsione del termine di un anno per la presentazione della dichiarazione integrativa?

I termini per modificare la richiesta di rimborso sono di due tipi, legati a fattispecie e ratio diverse:

per revocare una precedente richiesta di rimborso al fine di utilizzare l’Iva (totalmente o parzialmente) in detrazione o compensazione (C.M. n. 25/E/2012) si può presentare dichiarazione integrativa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;

– per chiedere un rimborso più alto rispetto a quello chiesto originariamente (C.M. n. 32/E/2014 e C.M. n. 1/E/2010) si può presentare dichiarazione integrativa (se occorre, con visto) entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione;

– per apporre il visto assente nella dichiarazione originaria, si può presentare dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Restano pertanto valide i termini che disciplinano le differenti ipotesi, ovviamente da coordinare con i mutati presupposti di prestazione delle garanzie.

 

Anche i neo-lavoratori autonomi devono presentare la garanzia per rimborsi superiori a 15.000 euro prevista per le imprese neo-costituite?

E’ necessaria la garanzia per i rimborsi richiesti da soggetti passivi:

– che esercitano una “attività di impresa”

– da meno di due anni.

La norma (art. 38-bis, c. 4, lett. a) fa espresso riferimento all’attività di impresa, quindi l’obbligo non si estende ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.

 

Come si computa il periodo di due anni per i rimborsi annuali e infrannuali?

Il termine temporale è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale, da verificare tenendo conto che l’effettivo svolgimento dell’attività ha inizio con la prima operazione effettuata (non con la sola apertura della partita Iva).

Esempio:

Richiesta di rimborso annuale o trimestrale presentata l’11.04.2015 non prevede obbligato di garanzia se l’inizio attività è avvenuto l’11.04.2013 o in data anteriore.

 

Si può chiedere e ottenere la restituzione delle garanzie per i rimborsi richiesti prima del 13.12.2014 ma non ancora erogati?

 

La C.M. n. 32/E/2014 precisa che per i rimborsi in corso di esecuzione che al 13.12.2014 risultano:

– già erogati: la garanzia non può essere restituita;

– non ancora erogati: la garanzia non è dovuta (se sussistono i presupposti ex art. 38-bis). Se la garanzia è stata già richiesta, non c’è obbligo di presentarla.

Pertanto il contribuente può richiedere la restituzione della garanzia già presentata se il rimborso al 13.12.2014 non è ancora stato erogato.

 

Le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura possono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment?

Pur in mancanza di espressa previsione normativa, il meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.

Esempio:

Regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese.

 

Nel caso in cui l’ente pubblico (soggetto passivo) riceva una fattura con Iva inferiore a quella dovuta, è corretto che l’imposta regolarizzata sia corrisposta distintamente, con le modalità previste per tale regolarizzazione?

Nell’ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni ricevano una fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura (art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/1997).

 

 

Le prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta a titolo di acconto” sono escluse dall’applicazione della norma?

Il nuovo art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito”, ai fini della non applicazione della norma, fa riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Nuovo regime forfetario

Un contribuente che esercita l’attività di imbianchino dal 1980, in regime di contabilità semplificata, può applicare il nuovo regime forfetario per l’anno 2015?

L’aver esercitato negli anni precedenti un’attività d’impresa, arte o professione non rileva ai fini dell’accesso nel nuovo regime forfetario (L. n. 190/2014). Possono, pertanto, accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

 

Quali sono gli adempimenti per rientrare nel regime, se rispettano le condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo iniziato l’attività diversi anni fa?

Poiché regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti che ne possiedono i requisiti, tali soggetti transitano, a partire dal 01.01.2015, in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti (senza alcuna comunicazione preventiva tramite modello AA9, o successiva in dichiarazione).

 

Chi ha avviato un’attività imprenditoriale con apertura della partita IVA in data 28.12.2014, può applicare il vecchio regime fiscale di vantaggio?

I contribuenti che al 31.12.2014 già svolgevano un’attività avvalendosi del regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo. Affinché un’attività si consideri “svolta” – ai fini dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio – non è sufficiente la mera apertura della partita IVA, dovendosi fare riferimento all’effettivo esercizio di un’attività (v. Provvedimento 11.12.2011, par. 3, punto 3.2)

 

Rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi le cessioni all’esportazione con:

–   la Città del Vaticano;

–   San Marino?

La Legge di Stabilità 2015 prevede che non concorrano all’individuazione del limite dei ricavi esclusivamente i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri (art. 1, comma 54).

Ogni altro ricavo o compenso concorre alla formazione delle soglie di accesso.

 

Come si determina l’ammontare dei ricavi conseguito nell’anno precedente (da assumere in base al criterio di competenza), se un artigiano o un commerciante, che intende aderire al nuovo regime, nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (art. 27 D.L. n. 98/2011) con relativo criterio di cassa?

L’ammontare dei ricavi dell’anno precedente deve essere individuato con riferimento al regime utilizzato in tale periodo. Pertanto la verifica dei ricavi sarà effettuata:

– dai soggetti che hanno applicato il regime ordinario, ovvero delle imprese minori, secondo il criterio della competenza;

– dai soggetti che hanno applicato il regime fiscale di vantaggio, con il criterio di cassa.

 

Si può escludere l’Iva indetraibile, afferente i beni acquistati, dal calcolo del valore dei beni strumentali?

 

Come già chiarito dalla C.M. n. 7/E/2008, con riferimento al regime dei minimi, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

 

Si possono escludere i beni immateriali dal valore dei beni strumentali da considerare ai fini dell’accesso al nuovo regime?

Per quanto concerne i beni immateriali, i chiarimenti forniti con la C.M. n. 7/E/2008, relativa al regime dei minimi, trovano applicazione con riferimento al regime forfetario.

Tale documento ha chiarito che la nozione di strumentalità induce a ritenere che non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali (avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività), che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito.

Ravvedimento operoso

E’ confermato l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche e quelle conseguenziali, con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate?

La nuova normativa potenzia l’istituto del ravvedimento operoso ma non ne modifica l’assetto generale. Pertanto risulta confermato l’orientamento della C.M. n. 180/E/1998 e della C.M. n. 192/E/1998, che prevedono l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (ad esempio, omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (quali omesso versamento o infedele dichiarazione).

 

Le nuove regole si applicano anche alle violazioni già constatate alla data del 01.01.2015 (ad esempio con emissione del Pvc), ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento?

Le nuove regole trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che siano già state constatate dall’Ufficio alla data del 01.01.2015, ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

 

Riguardo le violazioni già contestate in un pvc, non ancora inserite in un avviso di accertamento, come distinguere i rilievi a cui si intende prestare acquiescenza rispetto a quelli per i quali non si accetta la contestazione?

Sono mutati i presupposti per accedere al ravvedimento operoso, ma sono rimaste immutate la natura e le finalità dell’istituto, che rimane un atto di regolarizzazione spontanea e non diventa un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel pvc. Pertanto, sono sanabili le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente normativa anche laddove sia stato consegnato un pvc, purché non sussistano notifiche di atti di liquidazione e di accertamento (inclusi gli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972).

Il contribuente dovrà quindi comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali intende prestare acquiescenza.

 

Gli avvisi bonari (controlli automatizzati e controlli formali) precludono il ravvedimento:

–   solo sulle violazioni rilevabili con queste procedure, oppure

–   anche con altre violazioni (ad esempio, omessa fatturazione)?

I chiarimenti resi con la C.M. n. 18/E/2011 trovano applicazione anche con riferimento al nuovo ravvedimento operoso.

Pertanto, la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle sole irregolarità riscontrabili nell’ambito dei citati controlli, mentre rimane possibile avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non siano state contestate mediante tali procedure.

 

Anche se non menzionate espressamente, sono cause ostative del nuovo ravvedimento gli avvisi di:

–   recupero di crediti di imposta;

–   irrogazione di sanzioni?

Si ritiene che gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.

 

Per computare il termine di regolarizzazione, la diversificazione delle due soglie temporali (termine fisso e termine mobile) è correlata alla distinzione tra “tributi periodici” e “tributi istantanei”, oppure ci si deve basare su altri criteri?

L’art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 prevede due soglie temporali:

–  il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”;

–  “un anno dall’omissione o dall’errore”.

La diversificazione (C.M. n. 180/E/1998) si ritiene pertanto valida anche ai fini delle nuove previsioni, in quanto collegata alla distinzione tra:

“tributi periodici” legati a un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente, (quali imposte sui redditi, Iva) e

“tributi istantanei”, per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (quali imposta di registro o sulle successioni)

A tal proposito, devono ritenersi attuali anche gli specifici chiarimenti resi con la C.M. n. 41/E/2005 e la C.M. n. 2/E/2011, in ordine a talune violazioni in materia di Iva.

Reddito d’impresa

Le società di persone interessate da operazioni straordinarie, ai fini dell’individuazione del termine di versamento del 16 del mese successivo a quello di “scadenza del termine di presentazione della dichiarazione”, devono considerare il mese in cui presentano effettivamente il modello, se anteriore a quello di Legge?

Il termine per l’effettuazione del versamento è il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza prescritto dalla Legge.

Non è rilevante, pertanto, il mese in cui la società presenta effettivamente la dichiarazione, se è anteriore a quello di Legge.

 

                    

 

L. n. 190/2014: Il reinvestimento richiesto per usufruire della detassazione al 90% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali riguarda:

–   l’intero ammontare del corrispettivo della cessione, oppure

–   il solo importo della plusvalenza determinato ex art. 86 Tuir?

Come si evince dal tenore letterale della norma, il reinvestimento deve riguardare almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione, e non dell’importo della plusvalenza.

 

Le modifiche apportate al periodo di osservazione quinquennale delle perdite reiterate possono essere applicate ai periodi 2012 e 2013?

Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

Pertanto, il periodo d’osservazione quinquennale (2009-2010-2011-2012-2013) assumerà rilevanza esclusivamente a decorrere dal 2014 (C.M. n. 31/E/2014).

Per i periodi d’imposta 2012 e 2013 resta in vigore il periodo triennale (rispettivamente, 2009-2010-2011 e 2010-2011-2012).

Redditometro

La prova dell’incremento patrimoniale con i risparmi accumulati negli anni precedenti, senza aver fatto ricorso né a istituti di credito né a prestiti dei familiari, può essere fornita mediante la documentazione che conferma che, negli anni antecedenti l’acquisto, sono state accantonate le somme utili per tale spesa?

La C.M. n. 24/E/2014 precisa che, in sede di contraddittorio, il contribuente può sempre fornire la prova della formazione della provvista in anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità.

Se si è costituita nelle annualità precedenti, la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell’anno d’imposta oggetto del controllo.

Ovviamente questo non esclude la possibilità per l’Agenzia di attivare, per le annualità precedenti in cui si è formata la provvista, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico.

 

In che modo e con quali finalità saranno utilizzati i dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali raccolti per la dichiarazione precompilata ma utilizzati anche per valutare la capacità contributiva del contribuente?

Saranno previsti dei filtri per la pulizia di eventuali incongruenze nei dati?

Le informazioni trasmesse continuano ad essere utilizzate, insieme alle altre in possesso dell’Agenzia, per l’analisi del rischio di evasione, al fine di concentrare i controlli sulle situazioni che presentano evidenti anomalie.

La comunicazione dei dati relativi ai premi assicurativi, agli interessi passivi e ai contributi previdenziali prevede un ciclo di controllo di qualità mediante l’utilizzo di appositi filtri relativi, ad esempio, al controllo formale del codice fiscale e all’individuazione di importi incongruenti.

Ulteriori filtri sono inseriti al momento dell’accoglienza dei dati trasmessi in Anagrafe.

Le eventuali anomalie vengono segnalate al soggetto che ha trasmesso i dati, per le necessarie correzioni.

Società estinte

La retroattività della norma sulle società estinte vale anche per i crediti tributari?

In tal caso chi è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso?

Nel caso di crediti tributari:

emersi successivamente alla cancellazione della società;

– in base a presupposti maturati precedentemente alla cancellazione;

la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo (R.M. n. 77/E/2011).

E’ opportuno che sia conferita delega alla riscossione, da parte dei soci titolari del diritto, ad uno dei soci o a un terzo (anche all’ex liquidatore), da comunicarsi al competente ufficio dell’Agenzia, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali.

 

In considerazione:

–  che non è prevista alcuna decorrenza ex lege;

–  del “legittimo affidamento”,

è corretto ritenere che la disciplina dell’irrilevanza degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese nel periodo quinquennale sia di natura “non procedimentale”, con conseguente applicazione alle sole società cancellate dal 13.12.2014?

La C.M. n. 31/E/2014 ha precisato che la norma è procedurale, in quanto tesa proprio a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale e, pertanto, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla Legge, si applica anche:

– per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso Registro prima del 13.12.2014;

– per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data.

 

 

Dal momento che la responsabilità dei soci di soggetti IRES è subordinata al solo fatto che:

– siano distribuiti beni sociali o denaro nei due anni precedenti la data di messa in liquidazione;

– siano stati assegnati beni, durante la fase liquidativa;

è corretto escludere, dalla disciplina l’ipotesi di “distribuzione di denaro nel corso della fase di liquidazione”?

Tenuto conto che la finalità della norma è tesa ad ampliare la garanzia per i crediti erariali, sono necessariamente da ricomprendere tra i “beni sociali” avuti in assegnazione dai liquidatori “durante il tempo della liquidazione” anche le eventuali distribuzioni di denaro, che la stessa disposizione fa rientrare tra i “beni sociali”.

 

A chi sarà materialmente notificato l’accertamento con cui si rettificano a una società estinta ricavi non dichiarati o costi non deducibili, vista l’applicazione retroattiva della norma?

L’atto potrà essere impugnato:

–   dall’ex liquidatore della società estinta;

–   dal socio che non ha ricevuto nulla dalla liquidazione?

L’avviso di accertamento sarà:

– emesso nei confronti della società “cancellata”;

– notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale.

La società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale (art. 60, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973).

Il suddetto atto è impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi de:

– l’art. 2495 Cod. Civ. (“Cancellazione della società”);

– l’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 (“Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci”).

 

Nella fase liquidativa non si deve tenere conto di alcuna graduazione nel pagamento dei debiti. I liquidatori, per non incorrere nelle nuove previsioni di responsabilità, possono tener conto di quanto previsto dall’art. 2777 c.c.?

I liquidatori rispondono in proprio delle imposte della società se non provano:

– di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci;

– di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

In assenza di specifici richiami nella norma, è possibile far riferimento alle disposizioni civilistiche in materia.

 

Dal momento che la norma fa espresso riferimento all’art. 2495 c.c. (disciplinante le società di capitali), è corretto ritenere che le nuove disposizioni non producano alcun effetto nei confronti dell’estinzione delle società di persone (disciplinata dall’art. 2312 c.c.)?

Le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4060, 4061 e 4062 del 22/02/2010 e n. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013, nell’affermare la natura costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, hanno ritenuto che il principio dell’estinzione della società di capitali, a seguito della cancellazione, sia applicabile anche alle società di persone, seppure con le dovute differenze in ordine alla natura dichiarativa anziché costitutiva della cancellazione e alla diversa misura delle responsabilità dei soci.

 

Il socio della società estinta come potrà provare di non aver incassato le somme contestate, nell’ipotesi in cui queste siano riferite a presunti incassi “in nero”?

L’accertamento effettuato nei confronti di una società cancellata non differisce dall’ordinaria attività di accertamento e, pertanto, i soci potranno provare di non aver percepito le somme contestate mediante ogni mezzo di prova a disposizione, secondo le ordinarie regole previste dall’ordinamento tributario.

 

La retroattività della norma sulle società estinte opera

–   solo sugli atti notificati e non ancora impugnati in primo grado, oppure

–   in via generalizzata su tutti gli atti non definitivi?

Come anche precisato nella C.M. n. 31/E/2014, la norma trova applicazione:

– per le attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate al 13.12.2014;

– per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a quello in corso al 13.12.2014;

anche con riguardo ad atti di accertamento, di liquidazione e di riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima del 13.12.2014, relativi a società cancellate prima di tale data.

Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento emessi successivamente all’entrata in vigore della norma saranno notificati alle società cancellate secondo le nuove regole.

Società in perdita sistemica

E’ corretto affermare che la nuova disciplina delle società in perdita sistemica opera dal sesto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ovvero dal settimo anno di attività?

Il periodo di osservazione ai fini dell’applicazione della disciplina è stato esteso da “tre” a “cinque” periodi d’imposta. Pertanto, per i soggetti (periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. Il primo periodo d’imposta astrattamente utile sarà il settimo anno dalla costituzione.

Voluntary disclosure

Qual è l’orientamento dell’Agenzia sull’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento solamente a decorrere dal 2009 (entrata in vigore dell’art. 12, D.L. n. 78/2009), sostenuta dalla dottrina e da parte della giurisprudenza?

È prassi consolidata dell’Agenzia considerare quali norme di natura procedimentale:

– la presunzione di reddito (art. 12, comma 2);

– il raddoppio dei termini (art. 12, comma 2-bis).

Pertanto, esse sono applicabili a tutti gli anni d’imposta in relazione ai quali i termini per l’accertamento ordinario (art. 43, commi 1 e 2, D.P.R n. 600/1973 e art. 57, commi 1 e 2, Decreto Iva) non fossero scaduti al momento di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009.

 

E’ corretto ritenere che per le annualità ante Legge europea n. 97/2013, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, valgano le regole sul monitoraggio pro tempore vigenti e che quindi non siano da applicare le novità previste da tale legge (il concetto di “titolare effettivo”, effetto de-moltiplicativo, applicazione del principio “look through”) per le annualità, anteriori al 2012, che sono oggetto di regolarizzazione attraverso la “disclosure”?

Per l’individuazione dell’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del monitoraggio fiscale ex D.L. n. 167/1990, si rimanda al principio generale di applicazione della disciplina vigente ratione temporis.

Relativamente al richiamato concetto di “titolare effettivo”, i predetti soggetti che hanno commesso le violazioni agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale che sono in vigore a partire dal periodo d’imposta 2013, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria in parola.

 

I “soggetti collegati” da indicare nel modello sono:

–   i soli soggetti che presentano la domanda insieme al richiedente, oppure

–   anche i soggetti collegati, ma comunque terzi rispetto alla procedura (quali soci e la loro società)?

I “soggetti collegati” da indicare sono tutti coloro che hanno una “posizione rilevante ai fini della normativa sul monitoraggio.

Poiché ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura per la propria posizione e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione, i soggetti “collegati” da indicare nel modello, sono necessariamente “soggetti terzi” rispetto alla procedura attivata.

Nel rispetto dell’autonomia delle singole procedure, nell’istanza presentata da un certo richiedente saranno indicati:

– i soggetti collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;

– i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, sono collegati al richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione.

Un esempio è il caso dei soci o associati, qualora il richiedente sia una società di persone o altro soggetto trasparente.

 

Se eventuali avvisi di accertamento, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, sono stati definiti prima della presentazione della domanda, è possibile aderire alla procedura?

La definizione dell’avviso di accertamento sana le violazioni in esso contestate. Pertanto il contribuente accertato potrà aderire alla procedura, se con la definizione si rimuove l’esistenza della causa ostativa.

 

Per l’omessa dichiarazione di redditi di attività finanziarie detenute in un Paese black list dal 2006, i periodi d’imposta accertabili sono:

–   solo il 2010 e seguenti, oppure

–   anche quelli dal 2006 al 2009?

Raddoppiano anche:

–   le sanzioni per infedele dichiarazione;

–   i termini per le violazioni relative al quadro RW?

Laddove non ricorrano le condizioni di non applicabilità del raddoppio dei termini (art. 5-quater D.L. n. 167/1990), continuerà ad applicarsi il raddoppio dei termini per:

– l’attività di accertamento;

– la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della norma sarà operativo anche il raddoppio delle sanzioni.