21 Gennaio 2016

L’Agenzia chiarisce la fiscalità delle cessioni dei padiglioni di Expo

di Alessandro Bonuzzi
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La prima circolare dell’anno dell’Agenzia delle entrate, la numero 1/E/2016, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cessioni dei padiglioni di Expo, del loro contenuto e dei beni che sono stati utilizzati durante la manifestazione, da parte dei soggetti partecipanti alla fiera.

Gli aspetti più interessanti sono senz’altro quelli legati alle vendite dei padiglioni. A riguardo, la circolare distingue le cessioni effettuate da partecipanti Ufficiali (ossia Stati e Organizzazioni internazionali intergovernative) da quelle poste in essere da partecipanti Non Ufficiali.

Cessioni effettuate da partecipanti Ufficiali

Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, l’Agenzia ritiene che, in linea di principio, l’operazione può essere ricondotta alla sfera istituzionale del partecipante; pertanto, la cessione del padiglione è esclusa da Iva e non comporta alcun adempimento a tali fini. Ciò, però, a condizione che all’atto dell’acquisto sia stato applicato l’accordo tra il Governo italiano e il Bureau international des expositions (Bie) sulla non imponibilità dei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Tale criterio è valido anche se il partecipante è titolare di una partita Iva avendo svolto un’attività commerciale durante lo svolgimento dell’evento.

Ove non trova applicazione il regime dell’Iva, si rende attivabile l’imposta di registro. Il contratto relativo alla cessione del padiglione, se redatto in forma scritta, è soggetto a registrazione in termine fisso scontando la tassazione proporzionale del 3% prevista per i trasferimenti di beni mobili. Tuttavia, qualora il contratto sia perfezionato verbalmente o per corrispondenza, esso è soggetto a registrazione in caso d’uso e l’imposta è dovuta solo in tale evenienza.

Va da sé che in caso di cessione a titolo gratuito l’operazione deve essere assoggettata all’imposta sulle donazioni, la quale si applica in misura proporzionale sul valore del globale del padiglione trasferito. A riguardo, la circolare ricorda che se il beneficiario è uno dei soggetti indicati nell’articolo 3, commi 1 e 4, del D.Lgs. 346/1990 (Stato, Regioni, Province, Enti pubblici, eccetera) non è dovuta alcuna imposta di donazione.

Sotto il profilo dell’imposizione diretta, la cessione del padiglione è esente da tassazione.

Cessioni effettuate da partecipanti Non Ufficiali

Per le cessioni effettuate da partecipanti Non Ufficiali è necessario verificare, caso per caso, se l’operazione è riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale.

Nel primo caso la cessione è fuori campo Iva; devono, invece, essere assoggettate all’imposta comunitaria “le cessioni effettuate dai partecipanti Non Ufficiali, soggetti passivi d’imposta, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale, per i quali opera l’attrazione alla sfera commerciale di tutte le attività svolte, o che abbiano forma societaria, in virtù della quale è prevista la presunzione assoluta di commercialità dell’attività svolta”.

In quest’ultimo caso, la rilevanza ai fini Iva opera anche quando la cessione del padiglione è a titolo gratuito. Peraltro, se l’avente causa è un ente pubblico, un’associazione riconosciuta o una fondazione avente esclusivamente finalità “meritevoli” nonché una ONLUS l’operazione risulta esente (ex articolo 10, comma 1, num. 12, D.P.R. 633/1972).

Ai sensi del principio di alternatività Iva/registro, nelle ipotesi in cui la cessione a titolo oneroso del padiglione è soggetta a Iva, il relativo contratto sconta – al massimo – il registro nella misura fissa di 200 euro.

Infine, per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte dirette, il trattamento prospettato dall’Ufficio è tutt’altro che neutrale. A ragione, infatti, la circolare precisa che la somma derivante dalla cessione del padiglione effettuata dal Partecipante Non Ufficiale nell’esercizio di un’attività di carattere commerciale deve “essere assoggettata a tassazione in Italia secondo le disposizioni del Tuir, in quanto, in linea generale, l’attività è stata svolta dal Partecipante medesimo mediante una stabile organizzazione in Italia”.