5 Ottobre 2017

L’ACE dei soggetti Ires

di EVOLUTION
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Il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2011 (per i soggetti con periodo d’imposta solare), un incentivo alla capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE- aiuto alla crescita economica).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia con specifico riferimento alle imprese Ires, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell’agevolazione.

Secondo quanto disposto dal riformulato articolo 1, comma 2, del D.L. 201/2011: Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentualealla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Tale disposizione fissa, come punto di partenza dal quale determinare gli incrementi netti di “capitale proprio”, il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio” (articolo 4 del D.M. 3/08/2017).

L’articolo 2, comma 1 del D.M. 3/08/2017 precisa che, limitatamente ai soggetti Ires, “se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.”

Il rendimento nozionale può essere definito come quella aliquota percentuale, che dovrebbe “premiare” il rischio di impresa. Sul punto, è intervenuto, in un primo momento, l’articolo 1, comma 550, lettera c), della L. 232/2016 che ha “ridefinito” le aliquote applicabili come segue:

  • 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2015;
  • 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2016;
  • 2,3%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017.

È stata poi stabilita “a regime”, a decorrere dal periodo d’imposta 2018, l’aliquota del 2,7%; in tal modo, il novellato articolo 1, comma 3, del D.L. 201/2011 fa venir meno il potere del MEF di fissare le aliquote con proprio decreto.

Limitatamente alle aliquote applicabili ai fini della determinazione dell’ACE, è poi intervenuto il D.L. 50/2017 che, in sede di conversione, ha stabilito che:

  • dall’ottavo periodo d’imposta (ossia dal 2018 per le imprese aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare) l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (in luogo del precedente 2,7%);
  • per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017, l’aliquota è ridotta all’1,6%.

Pertanto, le aliquote sono state così “ridefinite”:

  • 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2014;
  • 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2015;
  • 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2016;
  • 1,6%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017;
  • 1,5%, dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018.

Per il calcolo dell’ACE, l’aliquota va applicata alle “variazioni” di capitale proprio rilevanti (incrementi/decrementi) intervenute nel periodo di imposta.

Rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:

  • i conferimenti in denaro;
  • gli utili accantonati a riserva, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.

Non rilevano, invece, i conferimenti in natura ed i finanziamenti soci.

L’articolo 5, comma 7, D.M. 3/08/2017 dispone che, ai fini della determinazione della variazione in aumento legata agli utili accantonati a riserva, sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili come aggiornati dall’OIC:

  • eliminazione di costi di ricerca e pubblicità: in sede di prima adozione, si registra l’eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile;
  • utilizzo del criterio del costo ammortizzato: in sede di prima adozione, nell’ipotesi di applicazione retrospettica delle nuove regole contabili, si registra nello stato patrimoniale il valore residuo dell’effetto del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti.

Al riguardo, la relazione illustrativa al D.M. precisa che:

  • entrambi i fenomeni comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito da esse generate (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti);
  • tutte le ipotesi di rettifica non menzionate nel citato comma 7 sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE.

Non assumono invece rilevanza ai fini della variazione in aumento le riserve formate con utili derivanti:

  • dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
  • da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.

Per quanto riguarda il primo punto, nella relazione illustrativa al decreto, si legge che “tale previsione si è resa necessaria sulla base delle peculiari regole previste dal codice civile in ordine alle riserve di questo tipo. In particolare:

  • gli utili che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non utilizzati con finalità di copertura, non sono distribuibili, ma disponibili solo ad altri fini;
  • la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (c.d. riserva da CFH – voce A.VII) non è rilevante ad alcun fine ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile”.

Ciò premesso – continua la relazione – considerato che gli utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati sono influenzati da fenomeni meramente valutativi, “si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio, dall’attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime dì disponibilità ACE delle riserve stesse”. Tale previsione rileva anche per i soggetti IAS adopter.

Con particolare riferimento alle ipotesi di copertura di fair value, secondo la relazione “la quota di utili non esclusa dagli incrementi di capitale proprio rilevanti è determinata compensando gli effetti della valutazione dello strumento finanziario derivato e quelli dello strumento sottostante. In sintesi, quindi, solo nell’ipotesi in cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante si registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina ACE”.

Per quanto riguarda, invece, i conferimenti di azienda, la relazione illustrativa ha precisato che – ferma restando la neutralità fiscale dell’operazione di cui all’articolo 176 del Tuir e la presenza di diverse prassi circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione –“al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell’agevolazione si è ritenuto necessario considerare non rilevanti, ai fini dell’agevolazione ACE, gli utili derivati da tale operazione”.

Tale previsione trova applicazione anche per i soggetti IAS adopter.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna