7 Dicembre 2015

La vita associativa dei “soliti noti” regge alle contestazioni del fisco

di Guido MartinelliMattia Cornazzani
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Deve essere accolta con favore la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 397/3/15 del 5 ottobre 2015 in quanto, a tratti decisi e marcati, ritrae una chiara immagine della vita associativa in seno alle ASD.

Il caso in esame traeva origine dal ricorso di un’ASD avverso l’avviso di accertamento emesso, a fini IRES, IRAP, IVA e correlati interessi e sanzioni per l’anno d’imposta 2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava alla contribuente le agevolazioni di cui alla L. 398/91, addebitando alla medesima le gravose conseguenze della decadenza dai suddetti benefici.

La tesi dell’Amministrazione finanziaria era imperniata, sostanzialmente, su due punti:

  • violazione delle norme sulla tracciabilità (per avere l’associazione effettuato, nell’anno oggetto di verifica, rispettivamente un prelievo di € 850,00 ed un versamento di € 1.000,00);
  • carente partecipazione reale degli associati alla vita associativa, in violazione dell’articolo 148 TUIR.

Avuto particolare riguardo al primo aspetto, il collegio recepisce integralmente le deduzioni della ricorrente ed afferma che “la fruizione delle agevolazioni è letteralmente condizionata, unicamente, dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e dall’iscrizione alle federazioni sportive nazionali, condizioni ambedue verificate, nella fattispecie (…)” e non avendo le movimentazioni in contanti superato la soglia prevista per il 2015 di mille euro, si ritiene non fondato il rilievo dell’Ufficio.

Con una vigorosa statuizione, tanto ricca ed esplicita nel lessico quanto nel contenuto, il medesimo collegio ha respinto le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria afferenti alla vita associativa in seno all’ASD.

Certamente, ai giudici di prime cure deve essere attribuito il merito di aver evidenziato – nero su bianco – elementi notori e caratteristici dell’ordinaria vita delle associazioni sportive che, troppo spesso, l’Amministrazione finanziaria omette, più o meno consapevolmente, di considerare o, addirittura, tenta di utilizzare allo scopo di irrobustire la tesi della decadenza dai benefici fiscali della L. 398/91.

In primo luogo, la Commissione Tributaria ha precisato che “la Ricorrente ha, congruamente, dimostrato, con la produzione dei verbali assembleari, come esistesse una vera vita associativa e dunque la stessa non fosse una mera “finzione”, una “copertura”, ma avesse una propria vita, reale e concreta”.

Ancora, e più dettagliatamente, ha ritenuto priva di pregio “la deduzione dell’Agenzia secondo cui i partecipanti alle assemblee sarebbero “i soliti noti”, essendo notorio come, in queste tipologie di associazioni, il volontariato sia la base stessa, la condizione stessa, della loro sopravvivenza, e come gli appassionati che, alla fine, “tirano il carretto” siano, sempre, gli stessi”.

Da ultimo, non ha omesso di evidenziare che “il fatto poi che le assemblee avvengano sempre “in seconda convocazione” rafforza, invero, al contrario di quello che opina l’Agenzia, la prova della “realtà” dell’Associazione, posto che dimostra, da un lato, lo sforzo organizzativo per svolgere le assemblee e, dall’altro, che le stesse si sono veramente svolte perchè, in caso contrario, sarebbe stato molto più semplice redigere verbali “fasulli” in prima convocazione”.

A modesto parere di chi scrive, lo stentore della massima in commento potrebbe indubbiamente trovare la propria ragione nella leggerezza delle argomentazioni sottese alla pretesa fiscale; del resto, come non sempre accade, all’accoglimento del ricorso è altresì seguita la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente.

In conclusione e senza soluzione di continuità con il colorito lessico della sentenza, non pare azzardato ravvisare tra le espressioni degli estensori un’esortazione, da rivolgere all’Amministrazione finanziaria, a “non fare di tutta l’erba un fascio”.

Nell’esercizio della potestà di accertamento, costituisce onere dell’Amministrazione finanziaria quello di reperire elementi di prova gravi, precisi e concordanti per dimostrare l’assenza di una vita associativa in seno all’ASD, ovvero gli artifizi che intendano simularne una ad hoc, in realtà non sussistente. Se ciò non accade, non può essere la contribuente a doversi fare carico di una nuova ed inutile probatio diabolica: sarebbe un ulteriore tackle al mondo dello sport dilettantistico.