7 Giugno 2022

La verifica giudiziale dell’indicazione del titolo di prelazione

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La proposizione della domanda di ammissione al passivo di un credito è disciplinata dall’articolo 93 L.F., il quale prevede che la stessa avvenga tramite ricorso – da depositare almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo – contenente, tra gli altri elementi previsti dal comma 3 della citata norma, l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale (comma 3, n. 4).

In ragione di quanto disposto dal combinato di cui agli articoli 2745 e 2746 cod. civ., il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito e può essere generale o speciale, a seconda del fatto che esso inerisca a tutti i beni mobili del debitore ovvero a determinati beni mobili o immobili.

A proposito della formazione dello stato passivo, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 13043/2022, precisando che l’indicazione del titolo della prelazione – di carattere speciale – e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, sancita quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione al privilegio ai sensi del citato articolo 93, comma 3, L.F., deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati.

Nel corso del procedimento di legittimità citato, i ricorrenti avevano dedotto di avere allegato, nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo, l’inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con contratti preliminari trascritti, con cui gli stessi avevano ceduto le proprie quote di proprietà del terreno su cui la fallita avrebbe dovuto realizzare due immobili da trasferire, a sua volta, ai cedenti entro sei mesi. Ciò tuttavia non era avvenuto.

Nel giudizio di merito, infatti, i ricorrenti avevano richiesto, in riforma del decreto del Giudice Delegato del fallimento che aveva accolto, in parte, la loro richiesta d’insinuazione al passivo (riducendo il credito e ammettendolo al chirografo), che gli fosse loro riconosciuto l’intero credito e il privilegio, ex articolo 2775-bis cod. civ., secondo i diversi importi spettanti a ciascun opponente e meglio risultati in atti.

Investita della questione sul punto, la Corte di Cassazione ha cassato il decreto del Tribunale di Roma con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione collegiale, affinché alla luce del principio esposto, riesaminasse il merito della controversia.

Tale principio era stato d’altronde già oggetto di precedenti pronunce della Corte di legittimità, la quale aveva avuto modo di precisare che, in caso di domanda in cui è omesso o vi sia assoluta incertezza del titolo di prelazione in parola, il credito degradi al chirografo conformemente al quarto comma dell’articolo 93 L.F., secondo cui “il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario” (cfr. Cassazione Civile n. 10990/2021, in cui la Suprema Corte ha escluso la spettanza del privilegio ex articolo 2751-bis, comma 1, n. 3, cod. civ., con riferimento all’insinuazione al passivo per un’indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la connotazione privilegiata; in tal senso, anche Cassazione Civile n. 33008/2019, n. 25316/2019, n. 22656/2016 e n. 7287/2013).

Ad ogni modo, quand’anche la volontà del creditore non fosse contenuta in un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, il giudice può sempre desumerla dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale il ricorrente procede con la richiesta di insinuazione, dovendosi determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati.

Va da sé che, in caso di mancata formulazione di conclusioni con l’espressa richiesta di riconoscimento della prelazione, gli elementi addotti a sostegno dell’istanza possono considerarsi sufficienti ai fini della prospettazione della sua applicabilità, se emerge con chiarezza il titolo del credito, dalla cui indicazione possa desumersi inequivocabilmente la volontà di ottenere l’ammissione al passivo del credito con il privilegio (Cassazione Civile, n. 25316/2021).