3 Marzo 2025

La variazione delle tipologie reddituali da indicare nella CU 2025

di Laura Mazzola
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Il modello di certificazione unica 2025, relativo al periodo di imposta 2024, deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 17.3.2025, in quanto il 16 marzo cade di domenica.

Diversamente, per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, la scadenza di invio è il 31.3.2025.

Nell’ipotesi, però, che il modello contenga unicamente certificazioni di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la scadenza di invio è allineata a quella del modello 770/2025, ossia il 31.10.2025.

In relazione alla compilazione dei dati fiscali della certificazione di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nel nuovo modello troviamo alcune novità.

Innanzitutto, per quanto riguarda le tipologie reddituali da indicare nel modello 730, ovvero nel modello Redditi PF, le istruzioni prevedono:

  • il passaggio della tipologia indicata con la lettera G, in relazione alle indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale, dai redditi da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF ai redditi da indicare nel modello 730;
  • il passaggio della tipologia indicata con la lettera I, in relazione alle indennità corrisposte per la cessazione di funzioni notarili, dai redditi da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF ai redditi da indicare nel modello 730;
  • l’eliminazione della tipologia indicata N1 riguardante le indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30.6.2023 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche.

In merito  alle tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF, in quanto assoggettate a ritenute a titolo d’acconto, ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva, oltre al passaggio già indicato delle tipologie di cui alle lettere G e I, le istruzioni prevedono:

  • l’eliminazione della tipologia indicata con la lettera H, riguardante le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
  • l’eliminazione della tipologia indicata con la lettera Y, riguardante i canoni corrisposti dall’1.1.2005 al 26.7.2005 da società o enti residenti, ovvero da stabili organizzazioni di società estere a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell’Unione europea in presenza dei requisiti di cui all’articolo 26-quater, D.P.R. 600/1973, per i quali è stato effettuato nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta, ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 143/2005.

Si evidenzia che una delle principali novità concernente le CU 2025, è l’abolizione dell’obbligo di rilascio delle stesse per i compensi corrisposti ai soggetti in regime forfettario o di vantaggio.

Infatti, l’articolo 3, D.Lgs. 1/2024, introducendo il comma 6-septies, all’articolo 4, D.P.R. 322/1998, ha disposto l’esonero dagli obblighi di certificazione, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, o il regime fiscale di vantaggio (c.d. contribuenti minimi), di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

Si ricorda che i contribuenti in regime forfettario datori di lavoro rivestono il ruolo di sostituto d’imposta con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973.