20 Febbraio 2020

La Toscana regolamenta l’enoturismo

di Luigi Scappini
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Come noto, la Legge di Bilancio 2018, con i commi 502505, ha introdotto il concetto di enoturismo, a cui con la successiva Legge di bilancio 2020 ha affiancato quello di oleoturismo, delegando a un decreto Mipaaf l’individuazione dei requisiti per il suo esercizio.

A distanza di un anno il decreto Mipaaf del 12.03.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019 e ha fornito tutti gli strumenti necessari per l’effettiva attuazione dell’enoturismo.

L’articolo 2, comma 4 del decreto richiamato, prevede che “le regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni”, fermo restando il rispetto delle disposizioni generali individuate nel decreto stesso.

La Regione Toscana, con la L.R. 76/2019, ha provveduto in tal senso, sciogliendo anche qualche dubbio che era sorto a seguito del D.M. 12.03.2019.

In particolare, i dubbi maggiori nascevano in merito a chi potesse svolgere l’attività enoturistica in ragione di una assenza di delimitazione soggettiva offerta dalla Legge di bilancio 2018, che si limita a definire cos’è l’enoturismo, e dalla successiva previsione di cui all’articolo 1, comma 2, D.M. 12.03.2019, ove si prevede che, nel caso in cui l’attività sia svolta da imprenditori agricoli ex articolo 2135 cod. civ., la stessa di considera quale connessa; come a dire che l’attività può essere svolta da chiunque.

La Regione Toscana risolve a monte la problematica introducendo le regole per l’enoturismo all’interno della L.R. 30/2003 riguardante l’attività agrituristica, delle fattorie didattiche, nonché, adesso, dell’enoturismo, disciplinandolo, nello specifico, agli articoli da 22-septies a 22 undecies.

Inoltre, al comma 1 dell’articolo 22 septies viene previsto che possono svolgere l’attività enoturistica:

  • l’imprenditore agricolo, singolo o associato;
  • i comitati di gestione delle strade del vino;
  • le cantine sociali cooperative e loro consorzi; e
  • i consorzi di tutela dei vini,

delimitando il perimetro applicativo ai soli soggetti “già attivi” nel settore e legittimati a svolgervi un ruolo attivo.

Il successivo articolo 22 octies stabilisce che, ai fini dello svolgimento dell’attività, che deve essere garantita per almeno 3 giorni alla settimana, comprensivi delle domeniche, dei festivi e prefestivi, deve essere presente il titolare dell’impresa stessa o, alternativamente, un familiare coadiuvante, un socio, un dipendente o un collaboratore, delegati a tal fine.

Tutti i suddetti soggettivi devono, inoltre, rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere un soggetto Iap;
  • avere l’attestato di frequenza al corso qualificante ai fini Iap;
  • avere un diploma o laurea in materie agrarie;
  • aver svolto un’attività nell’ambito vitivinicolo per almeno 5 anni; o
  • aver frequentato un corso qualificante, di almeno 50 ore di formazione teorico/pratica, avente a oggetto l’attività vitivinicola.

Per quanto attiene la possibilità di abbinare alla degustazione dei vini anche quella di prodotti agroalimentari, fermo restando che quest’ultima attività non sfoci in quella di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, l’articolo 22 decies differenzia a seconda che l’enoturismo sia svolto in un contesto di agriturismo già avviato o meno.

In quest’ultimo caso, l’abbinamento deve avvenire con prodotti freddi, anche manipolati o trasformati, a condizione che siano pronti per il consumo. I prodotti devono essere prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali:

  • prodotti DOP, IGP, STG e prodotti della montagna ai sensi del Regolamento UE 1151/2012;
  • prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla R. 25/1999;
  • PAT di cui al regolamento adottato con decreto Mipaaf 350/1999; e
  • prodotti biologici.

Al contrario, nell’ipotesi in cui l’attività enoturistica si incardini in un’azienda in cui è già avviata l’attività agrituristica, viene richiesto il rispetto di quanto previsto a tal fine dagli articoli 10 e 13 del Regolamento 46/R del 3 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l’articolo 13 equipara ai propri prodotti aziendali quelli delle aziende agricole locali e/o regionali con cui vengono sottoscritti specifici accordi e che sono conservati presso l’azienda.

I prodotti somministrabili sono sia quelli certificati toscani (prodotti DOP, IGP, DO, a marchio Agriqualità della Toscana, quelli biologici e quelli tradizionali), sia quelli non certificati ma che vengono prodotti da aziende agricole e agroalimentari ubicate nel territorio regionale.

Definita e delimitata in questo modo, l’attività enoturistica diventa propedeutica alla vendita del vino e alla conoscenza del territorio in cui viene prodotto, sebbene, in ragione dell’esistenza dell’agriturismo nonché delle strade del vino, si ritiene fosse sufficiente regolamentare in maniera più approfondita tale attività, nella realtà già esercitata, evitando il rischio di introdurre ulteriori adempimenti.