6 Settembre 2013

La tormentata genesi del “nuovo” redditometro

di Sergio Pellegrino
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Forse ci siamo … dopo più di tre anni dalle modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico apportate dal D.L. 78 del 2010, nelle prossime settimane saremo chiamati a fronteggiare i primi accertamenti basati sul “nuovo” redditometro.

La vicenda della tormentata genesi del redditometro è surreale e, per certi aspetti, esemplificativa della situazione generale del nostro Paese.

L’intervento era contenuto, come si è detto, in un decreto legge, e, come sappiamo, i decreti legge sono atti normativi di carattere provvisorio aventi forza di legge, che dovrebbero essere adottati in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo.

Quale fosse l’urgenza a questo punto non è ben chiaro, perché in realtà gli anni sono passati e, al momento, l’unico risultato conseguito dal legislatore è stato quello di “bloccare” questa tipologia di attività accertativa e minare nel contempo ulteriormente, come se ve ne fosse bisogno, la credibilità del “vecchio” redditometro.

Anni di discussioni, annunci e contro annunci, interpretazioni contrastanti, non hanno dipanato quel velo di incertezza che ancora permane – anche dopo le circolari 24/E e 25/E di qualche settimana fa – sull’utilizzo da parte dell’Agenzia di questo strumento accertativo tanto invasivo quanto indispensabile, considerando i dati (sconfortanti) che emergono dalle dichiarazioni degli italiani.

Infatti il redditometro è, probabilmente, un male necessario, ma è doveroso da parte del legislatore e dell’Amministrazione Finanziaria chiarirne in modo esauriente il funzionamento di modo che non venga percepito da parte dei contribuenti unicamente come uno strumento vessatorio, funzionale alle esigenze di recupero di gettito dell’Erario.

Va detto che il “nuovo” redditometro sin qui ha goduto di pessima stampa ed anche i partiti politici hanno cercato di rinfacciarsene la paternità, ma, ad onor del vero, rappresenta comunque una soluzione decisamente più accettabile rispetto al “vecchio” redditometro.

Quest’ultimo è indubbiamente uno strumento rozzo, che al possesso di beni e servizi indicatori di capacità contributiva, ai quali sono correlati indici e coefficienti, ed all’effettuazione di investimenti, ricollega un reddito presunto determinato con criteri tutt’altro che scientifici.

Come precisato dalla circolare n. 24/E del 31 luglio, “il profondo cambiamento previsto dal legislatore è incentrato sull’adeguamento dello strumento accertativo ai mutamenti, intervenuti nell’ultimo decennio, del contesto socio-economico in cui si manifesta la capacità di spesa”, che hanno appunto reso necessario l’intervento di modifica ad uno strumento non più (ammesso che lo fosse mai stato) in grado di fotografare presuntivamente, ma in modo accettabile, i redditi prodotti dai contribuenti.

Se così è, non si capisce come il legislatore abbia previsto che il “vecchio” redditometro venga utilizzato per accertare i contribuenti fino al periodo di imposta 2008 compreso, rendendosi applicabile soltanto dal periodo 2009 lo strumento più “evoluto”.

Allo stesso modo risulta difficile da accettare, sebbene comprensibile da un punto di vista “umano”, lo strenuo tentativo da parte dell’Agenzia di fare in modo che non vi sia un confronto, che potrebbe essere favorevole ai contribuenti, fra i due strumenti in relazione ai periodi di imposta ante 2009.

Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato.

La determinazione sintetica del reddito si fonda quindi maggiormente , sulle “spese certe”, ossia quelle effettivamente sostenute dai contribuenti, e, da questo punto di vista, non è assolutamente criticabile, applicando anzi un “cambio” ad essi assolutamente favorevole, ricollegando ad 1 euro di spesa 1 euro di reddito.

Ciò che invece convince meno è il riferimento alle “spese per elementi certi”, ossia l’utilizzo, per quegli elementi di spesa non mappati o mappabili (si pensi alle spese per alimenti e bevande), di dati statistici, in larga misura provenienti dall’Istat, che tengono conto della tipologia di famiglia del contribuente e dell’area geografica di appartenenza.

Nella ricostruzione del reddito vengono poi considerati la quota di spesa, sostenuta nell’anno, per l’acquisto di beni e servizi durevoli e la quota di risparmio riscontrata.

Non si capisce francamente perché ci siano voluti degli anni per arrivare ad uno strumento tutto sommato “semplice” nella sua strutturazione, essendo basato su spese effettivamente sostenute e su dati statistici già disponibili, ed a maggior ragione quale sia il senso del redditest, fondato su logiche del tutto diverse.

Il problema che però oggi abbiamo sul tavolo è quello di capire come si svolgerà nelle prossime settimane l’azione degli Uffici, a partire dall’attivazione dei contradditori: per questo cercheremo di comprendere con ulteriori approfondimenti il funzionamento del nuovo meccanismo accertativo, con l’obiettivo di essere pronti per assistere quei nostri clienti che, malauguratamente, fossero confluiti nelle liste selettive per i controlli predisposte dall’Agenzia.