7 Maggio 2015

La territorialità IVA della fornitura di stand fieristici

di Marco Peirolo
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La fornitura di stand fieristici con relativo allestimento configura una prestazione di servizi la cui territorialità è stata esaminata dalla Corte di giustizia nella causa C-530/09 del 27 ottobre 2011 (Inter-Mark Group).

Secondo i giudici comunitari, l’operazione in esame può qualificarsi come:

  • prestazione pubblicitaria, quando lo stand è utilizzato per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico sull’esistenza o sulle qualità di determinati beni/servizi al fine di accrescerne le vendite, oppure quando costituisce una parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione di un messaggio pubblicitario;
  • prestazione accessoria all’attività svolta dall’organizzatore della fiera, quando consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno stand per una fiera o un’esposizione, ovvero quando lo stand corrisponde ad un modello per il quale l’organizzatore ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l’aspetto visivo; lo stand può essere utilizzato anche per più eventi, purché nello stesso Paese membro;
  • prestazione di locazione di un bene mobile materiale, quando lo stand è utilizzato per più eventi in più Paesi membri diversi.

È stata, invece, esclusa la possibilità di qualificare la fornitura di stand con relativo allestimento alla stregua di una prestazione relativa ad un bene immobile, soggetta a IVA nel luogo di ubicazione dell’immobile (in senso contrario, si era espressa l’Amministrazione finanziaria nella R.M. 17 agosto 1996, n. 192/E e nella R.M. 21 aprile 1997, n. 70/E). Nella richiamata sentenza si afferma, infatti, che “la prestazione di servizi contemplata non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente in proposito la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all’interno del medesimo”.

In linea con l’orientamento esposto, l’art. 31-bis del Reg. UE n. 282/2011, introdotto dal Reg. UE n. 1042/2013, dispone – alla lett. e) del par. 3 – che non rientrano nell’ambito dei servizi relativi a beni immobili, la cui territorialità è definita dall’art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità”.

La sentenza Inter-Mark Group si riferisce alla legislazione IVA vigente anteriormente alla riforma operata dalla Direttiva n. 2008/8/CE.

Dal 2011, in particolare, per le fiere ed esposizioni, la territorialità coincide con il luogo di svolgimento dell’evento, per le “prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo” (art. 53 della Direttiva n. 2006/112/CE). Lo stesso criterio territoriale si applica, limitatamente ai rapporti “B2C”, per le “prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo” (art. 54, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).

In pratica, come si evince anche dall’art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, per i rapporti “B2B”, la regola del luogo di esecuzione della manifestazione si applica alle prestazioni di servizi per l’accesso a fiere ed esposizioni e a quelle connesse con l’accesso.

A tale riguardo, un utile contributo all’individuazione dei servizi da ultimo citati è fornito dagli artt. 32, par. 1, e 33 del Reg. UE n. 282/2011, in base ai quali:

  • i servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazionicomprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”; nel novero dei servizi in esame, il par. 2 dell’art. 32 comprende, tra gli altri, il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, mentre il successivo par. 3 esclude che possa essere considerato “servizio relativo all’accesso a una manifestazione” l’utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d’iscrizione;
  • i servizi accessori all’accesso alle manifestazioni devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione e comprendono, in particolare, l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari, ma escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

Per le restanti prestazioni, vale a dire quelle di fornitura ed allestimento di stand e, in generale, quelle rese dagli organizzatori ai partecipanti di fiere ed esposizioni, si applica la regola generale prevista per le prestazioni di servizi “generiche”, fondata sul Paese del committente (art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, corrispondente all’art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE).