2 Novembre 2020

La territorialità dei servizi fieristici nei rapporti BtoB

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Dal punto di vista Iva, le prestazioni di servizi legate all’organizzazione di eventi fieristici sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui risiede il committente del servizio.

Ciò in quanto tale tipologia di servizio non è espressamente richiamata dagli articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972 e di conseguenza si applica la regola generale contenuta nell’articolo 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 secondo cui le prestazioni di servizi generiche (così identificate per differenza rispetto alle prestazioni di servizi per cui invece è espressamente previsto un trattamento specifico) sono tassate nello stato di residenza del committente.

Nell’ambito di questa disciplina, una delle principali criticità riguarda la natura del servizio di messa a disposizione dello stand.

Tale tipologia di prestazione può talvolta essere interpretata come un servizio di natura immobiliare e conseguentemente assoggettato alla disciplina dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 secondo cui la territorialità dei servizi relativi ad un bene immobile è da ricondursi nello stato in cui insiste il bene immobile.

Sul punto le note esplicative al Regolamento UE n. 1042/2013 hanno chiarito che:

  • La «messa a disposizione di stand» consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera. Questo servizio non è considerato relativo a beni immobili ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), nella misura in cui lo stand è messo a disposizione insieme ad «altri servizi correlati», vale a dire nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all’espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività”;
  • Ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), altri servizi correlati forniti insieme ad uno stand devono essere atti a consentire all’espositore l’esposizione di prodotti. I servizi menzionati sono la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa dei cavi, l’assicurazione e la pubblicità. L’elenco non è esaustivo, ma puramente indicativo. Altri tipi di servizi possono essere ricompresi dal riferimento fatto dall’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), a servizi correlati, purché atti a consentire l’esposizione di prodotti”.

Quindi, sulla base delle note esplicative al regolamento sopra citato, che, occorre ricordare, non hanno natura vincolante per i Paesi membri, la messa a diposizione dello stand può rivestire un duplice valenza. Infatti, potrà assumere:

  • la natura di servizio legato ad un immobile se viene semplicemente messo a disposizione lo stand;
  • la natura di servizio fieristico laddove, assieme alla messa a disposizione dello stand, vengano forniti dei servizi correlati atti a consentire l’esposizione dei prodotti, anche mediante una pluralità di contratti (quali ad esempio la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa dei cavi, l’assicurazione e la pubblicità).

In buona sostanza, dunque, un servizio è considerato come non relativo ad un bene immobile se risultano integrati cumulativamente tre criteri quali:

  • la messa a disposizione di uno stand;
  • la messa a disposizione di uno o più servizi correlati;
  • il fatto che tali servizi correlati devono essere atti a consentire all’espositore l’esposizione dei prodotti e la promozione dei suoi servizi o prodotti.

Sulla natura del servizio fieristico, tuttavia, vi sono opinioni discordanti anche tra la prassi nazionale e la giurisprudenza. Infatti:

  • l’Amministrazione finanziaria, con due documenti di prassi, seppur risalenti, ritiene che “che il canone d’affitto richiesto per i servizi resi dagli enti fieristici, si configura, agli effetti dell’Iva, come corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo applicativo del tributo, a norma dell’articolo 7, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni, trattandosi di operazioni attinenti immobili situati in Italia” (risoluzione 192/E/1996). In un’altra occasione l’Amministrazione finanziaria (risoluzione 70/E/1997) ha ribadito che la locazione di uno stand unitamente ai servizi accessori (trasporto, montaggio, manutenzione e smontaggio dello stand, fornitura di impianti elettrici e idraulici etc.) rappresenta un servizio di natura immobiliare;
  • contrariamente a quanto sopra, invece, ad avviso della Corte di Cassazione (sentenza n. 8291/2014) “gli stands espositivi facilmente smontabili e che, sebbene ancorati al suolo per motivi di stabilità e sicurezza per tutta la durata della manifestazione, non sono incorporati alla porzione di terreno in cui si trovano, e vengono prontamente smontati dopo la manifestazione, non hanno natura di bene immobile”.

Sulla base di quanto abbiamo visto sopra i servizi legati alla concessione di uno stand fieristico rientrano nella regola generale prevista dall’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972; di conseguenza gli operatori si possono trovare di fronte alle seguenti situazioni:

  • l’allestitore è un soggetto passivo residente che concede lo spazio espositivo ad un soggetto passivo residente:
  • in Italia, in questa ipotesi l’allestitore dovrà emettere una fattura nei confronti del committente applicando l’Iva in via di rivalsa nella misura ordinaria;
  • in uno Stato UE, in questo caso l’allestitore dovrà emettere una fattura senza l’applicazione dell’Iva con la dicitura “inversione contabile” ex articolo 7-terP.R. 633/1972. Per emettere la fattura con questa modalità chiaramente i soggetti devono essere iscritti al sistema Vies;
  • in uno Stato extra UE, in tale fattispecie l’allestitore dovrà emettere una fattura senza l’applicazione dell’Iva con la dicitura “operazione non soggettaex articolo 7-terP.R. 633/1972.
  • l’allestitore è un soggetto passivo residente in uno Stato UE che concede lo spazio espositivo ad un soggetto passivo residente in Italia: in questa ipotesi il committente residente dovrà, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.L. 331/1993, integrare la fattura emessa dall’allestitore e registrarla sia nel registro Iva vendite sia nel registro Iva acquisti. Per emettere la fattura con questa modalità i soggetti devono essere iscritti al sistema Vies;
  • l’allestitore è un soggetto passivo residente in uno Stato Extra UE che concede lo spazio espositivo ad un soggetto passivo residente in Italia: in questa ipotesi il committente residente dovrà, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, emettere un’autofattura e registrarla sia nel registro Iva vendite sia nel registro Iva acquisti.

Nei casi in cui l’allestitore sia un soggetto non residente (UE o extra UE) e il committente è un soggetto non residente (UE o extra UE) il servizio non è mai territorialmente rilevante in Italia, anche se la manifestazione viene ivi svolta.