16 Dicembre 2019

La tassazione delle plusvalenze dei beni strumentali

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi dell’articolo 86 Tuir le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli che generano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir concorrono a formare il reddito:

  • se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, nel qual caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato;
  • se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni, nel qual caso la plusvalenza è pari alla differenza tra l’indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato;
  • se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nel qual caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene.

Tale distinzione risulta essere fondamentale in quanto incide sulle modalità di tassazione.

Infatti, mentre le plusvalenze derivanti dall’assegnazione ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa devono concorrere alla determinazione del reddito integralmente nell’esercizio in cui sono realizzate, ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 86 le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, possono essere tassate:

  • interamente nell’esercizio in cui sono realizzate;
  • in quote costanti nell’esercizio stesso e, al massimo, nei quattro successivi a scelta del contribuente, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (un anno per le società sportive professionistiche).

La scelta della rateizzazione e del numero delle rate con le quali tassare le plusvalenze deve essere effettuata nella dichiarazione relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate e, una volta effettuata, tale scelta è vincolante anche nei successivi esercizi; lo stesso articolo 86 dispone infatti che, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non venga presentata la plusvalenza concorre a formare il redditi per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Tale impostazione è stata ribadita dalla stessa Agenzia delle entrate anche nella circolare 8/E/2010, nella quale è stato chiarito che, nel caso in cui un contribuente scelga di far concorrere integralmente la plusvalenza patrimoniale al reddito dell’esercizio di competenza e, conseguentemente, paghi l’imposta ad essa relativa, non ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per scegliere in un momento successivo la rateizzazione dell’imposta.

Per la scelta del tipo di tassazione della plusvalenza patrimoniale, l’articolo 86, comma 4 richiede, quale presupposto fondamentale, il possesso del bene per un periodo non inferiore a tre anni.

Dato che la norma parla di “possesso”, che, ai sensi dell’articolo 1140 cod. civ., è “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale” , e, nel definire il limite temporale per poter optare per la rateizzazione, parla di “tre anni “ e non “tre periodi d’imposta” ne discende che il periodo minimo di possesso, per poter optare per la rateizzazione, va determinato in un totale complessivo di giorni pari a 1.095 (365*3).

Per il corretto calcolo del periodo di possesso dobbiamo quindi distinguere la natura dei beni cui le plusvalenze si riferiscono.

Di conseguenza il riferimento temporale di 1.095 giorni va verificato:

  • per i beni mobili: dalla data di consegna del bene all’impresa acquirente (quale risulta dal documento di trasporto qualora esistente), fino alla data di consegna al nuovo acquirente (quale risulta dal ddt);
  • per i beni immobili: dalla data di stipula del rogito notarile;
  • per i beni in leasing: dalla data di stipula del contratto di leasing. Come infatti chiarito nella risoluzione 379/E/2007, qualora i beni siano stati precedentemente posseduti in leasing e successivamente riscattati, ai fini della verifica del possesso triennale, il computo dei 1.095 giorni va fatto considerando non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione è derivata dal contratto di locazione finanziaria.

Fanno eccezione a tale regola del possesso triennale le plusvalenze realizzate dalle società sportive professioniste, che possono optare per la rateizzazione fino a 5 esercizi anche se i beni sono stati posseduti per un solo anno (365 giorni di possesso).

Infine, per i beni a deducibilità limitata (ad esempio per le auto) la plusvalenza (o la minusvalenza) è fiscalmente rilevante nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

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