2 Novembre 2020

La tassazione dei piloti a livello convenzionale

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

È frequente che un pilota di aereo fiscalmente residente in Italia lavori per una compagnia straniera. Si pone in questi casi il problema di valutare il criterio di tassazione di tale reddito.

La normativa interna prevede, all’articolo 3 Tuir, il principio di tassazione su base mondiale. In sostanza, un soggetto residente sarà tassato sui redditi ovunque prodotti.

La convenzione, in tema di lavoro dipendente, prevede, all’articolo 15 par. 1, una tassazione concorrente dei due Paesi. Il Modello di convenzione Ocse 2017, prevede, infatti, che “1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State”.

In sostanza, il reddito sarà tassato in Italia solamente nella (scontata) ipotesi in cui l’attività sia svolta soltanto nel nostro Paese. Se l’attività è svolta all’estero si crea un fenomeno di doppia imposizione.

La tassazione spetterà sia al Paese dove viene svolta l’attività, sia all’Italia. Ciò in quanto la convenzione non contempla la parola “soltanto”.

Per i piloti di aereo e gli altri membri dell’equipaggio, tuttavia, è prevista una regola particolare al par. 3.

Sul punto, peraltro, si riscontra una evoluzione dal Modello del 2014 a quello del 2017. Il Modello Ocse 2014, in particolare, prevede la tassazione concorrente tra l’Italia – Stato di residenza del pilota – ed il Paese ove ha sede la compagnia aerea.

Articolo 15 – Modello OCSE 2014

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, or aboard a boat engaged in inland waterways transport, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

In sostanza, si crea un evidente fenomeno di doppia imposizione che viene stemperato in Italia attraverso il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero.

Per semplificare queste posizioni, il Modello Ocse 2017 prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del pilota.

Articolo 15 – Modello OCSE 2017

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State

Il concetto da ultimo richiamato è abbastanza ampio da coprire qualsiasi attività lavorativa svolta nel corso del normale funzionamento della nave o dell’aeromobile, tra cui, ad esempio, le attività di dipendenti di ristoranti a bordo di una nave da crociera o le attività di un assistente di volo.

Tuttavia, non sono ovviamente coperte le attività lavorative che possono essere svolte a bordo di una nave o di un aeromobile, ma non sono correlate alla sua attività (ad esempio, un dipendente di una compagnia di assicurazione che vende casa e assicurazione auto ai passeggeri di una nave da crociera).

Ad ogni buon conto, in questo caso il Paese estero dovrà corrispondere lo stipendio al lordo di ritenute fiscali.

La maggior parte delle Convenzioni dell’Italia, tuttavia, si conforma al Modello del 2014, con la tassazione concorrente, più che alla nuova impostazione che, probabilmente, sarà valutata per i futuri trattati.

Vi sono anche convenzioni italiane che seguono un terzo approccio rispetto ai due illustrati, ossia prevedono la tassazione esclusiva nel Paese in cui ha sede la compagnia aerea. Ciò accade in relazione alla convenzione con gli Emirati Arabi Uniti e con la Corea del Sud.