30 Gennaio 2018

La stampa dei registri entro il 31 gennaio

di EVOLUTION
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Lo slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 31 ottobre 2017 (per effetto del D.P.C.M. 26/07/2017) ha determinato un allungamento anche delle tempistiche previste per la stampa e conservazione elettronica dei registri contabili a cura dei soggetti interessati al 31 Gennaio 2018.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i termini e le modalità entro i quali i soggetti obbligati alla tenuta dei registri contabili devono procedere alla loro stampa e conservazione elettronica.

Entro il 31 gennaio 2018 i soggetti interessati sono tenuti alla stampa dei registri contabili relativi al periodo d’imposta 2016, nonché alla conservazione elettronica dei documenti registrati su supporti informatici (D.M. 17/06/2014).

Relativamente al 2016, infatti, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi è slittato al 31 ottobre 2017 (per effetto del D.P.C.M. 26/07/2017) con conseguente differimento “entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”, del termine di stampa e conservazione sostitutiva dei registri contabili. Scadenza questa da ritenersi valida anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, ancorché dal 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva siano “disallineati” (risoluzione 46/E/2017).

Un aspetto controverso in materia è quello riguardante la data fissata per la stampa. Sul piano civilistico l’articolo 2963 del cod. civ. stabilisce che “la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale”. Pertanto, considerato che quest’anno il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è slittato al 31/10, il termine per la stampa dei registri è fissato al 31/01 (in generale, invece, essendo il 30/09 il termine di presentazione delle dichiarazioni, il termine per la stampa dei registri viene fissato al 30/12). Tuttavia, nell’ambito della risoluzione 46/E/2017, l’Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio: “a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare …concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti Iva e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017”. Seguendo tale indicazione di prassi, e non le disposizioni codicistiche, sembra che il termine vada computato esattamente in mesi.

Sul piano normativo è necessario il richiamo all’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994 ai sensi del quale “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Tale disposizione ha carattere generale ed opera nei confronti di “qualsiasi registro contabile” tenuto con sistemi meccanografici (libro giornale, libro degli inventari, ecc.), non esclusi i registri multi-aziendali a striscia continua, la cui tenuta è disciplinata dal D.M. 22/12/1988 (circolare 59/E/2001).

Anche per la conservazione sostitutiva i termini sono slittati al 31 gennaio 2018. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17/06/2014 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994), infatti, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda infine che – in caso di verifiche, controlli o ispezioni – ai sensi dell’articolo 5 del decreto 17/06/2014, “il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto” ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera d) del D.P.R. 633/1972.

La L. 205/2017, articolo 1, comma 909, lettera a), ha disposto che gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i tempi e le modalità di applicazione della disposizione. Inoltre, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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