9 Novembre 2018

La sospensione legale della riscossione

di Gennaro Napolitano
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La Legge di stabilità 2013 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l’istituto della sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi da 537 a 543, L. 228/2012). La disciplina è stata successivamente modificata dal D.Lgs. 159/2015 (articolo 1), recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”.

Le disposizioni in esame attribuiscono ai contribuenti la possibilità di ottenere, in presenza di determinati presupposti, l’immediata sospensione delle attività dei concessionari finalizzate alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ricevuta la notifica del primo atto di riscossione utile (o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario), il contribuente, a pena di decadenza, può, entro sessanta giorni dalla notifica, presentare all’agente della riscossione una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale documenta che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  • da prescrizione o decadenza del diritto di credito, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo
  • da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
  • da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore
  • da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato, in tutto o in parte, la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte
  • da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell’ente creditore.

Gli atti notificati dall’agente della riscossione da oltre 60 giorni, ovvero quelli non oggetto di notifica (quali per esempio le comunicazioni di sollecito) ovvero gli atti direttamente notificati dagli enti impositori (quali gli avvisi di addebito Inps e gli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.

Nella dichiarazione presentata all’agente della riscossione il debitore deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, il tipo di atto (ad esempio, cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca, atto di pignoramento), il relativo codice identificativo e la data di notifica.

Per la presentazione della dichiarazione, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, è disponibile il modello SL1, che può essere inviato/consegnato, allegando copia dell’atto di riferimento e della relativa documentazione:

  • on line
  • via mail
  • presso uno sportello dell’agente della riscossione.

Nei primi due casi, il debitore deve allegare copia del proprio documento di identità. È possibile anche delegare un terzo alla presentazione della dichiarazione. In tal caso, è necessario allegare la fotocopia del documento di identità sia del delegante sia del delegato.

Ricevuta la dichiarazione del debitore, l’agente della riscossione deve:

  • sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate
  • trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore, e la documentazione allegata, per avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

A sua volta, l’ente creditore, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

Se l’ente creditore non invia al debitore la comunicazione relativa all’esito della dichiarazione presentata, ovvero non trasmette i conseguenti flussi informativi all’agente della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore, i debiti oggetto dell’istanza di sospensione sono annullati di diritto e il debitore è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento, peraltro, non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati sopra e nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

La reiterazione della dichiarazione da parte del debitore non è ammessa e, in ogni caso, anche se ripresentata non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.

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