24 Aprile 2020

La sospensione delle ritenute d’acconto: le modalità operative

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’articolo 19 D.L. 23/2020, “Decreto liquidità”, è stata prorogata la disciplina, già prevista nel D.L. 18/2020, con la quale è possibile richiedere la non effettuazione della ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta.

È stato tuttavia prolungato il periodo durante il quale è possibile beneficiare della sospensione, inizialmente previsto dal 17.03.2020 al 31.03.2020, fino al 31.05.2020, e il termine entro il quale dover effettuare il versamento delle ritenute, inizialmente previsto per il 31.05.2020 e ora spostato al 31.07.2020.

La norma in esame quindi proroga il periodo di sospensione degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d’acconto sui redditi indicati dagli articoli 25, tra i quali quelli relativi alle prestazioni di lavoro autonomo nonché per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, e 25-bis D.P.R. 600/1973 derivanti da provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, per i contribuenti che hanno:

  • il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (quindi nel 2019);
  • che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Nella circolare 9/E/2020, riconfermando quanto già precisato nella circolare 8/E/2020 l’Agenzia ha chiarito che, nella determinazione del limite di euro 400.000, individuato dalla norma in argomento, non rilevano gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, in base alla disciplina degli Isa.

Per i soggetti che soddisfano tali condizioni il beneficio consiste nella possibilità di incassare i redditi di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 senza subire l’effettuazione delle ritenute d’acconto previste dalle richiamate disposizioni, purché la percezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e il 31 maggio 2020 (in luogo del precedente termine fissato al 31 marzo).

Da un punto di vista operativo la norma prevede che i contribuenti che si avvalgono di tale opzione debbano rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta.

In particolare, come chiarito dalla circolare 8/E/2020 e confermato anche dalla successiva circolare 9/E/2020, laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l’applicazione della norma agevolativa in esame è possibile omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (sia analogica che elettronica).

Nel caso venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLineenon va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (si vedano le “Specifichetecniche – Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922).

Inoltre, in base a quanto previsto dal citato articolo 19 D.L. 23/2020 i contribuenti devono rilasciare   un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione: sarà necessario quindi indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 19 D.L. 23/2020».

Nel caso in cui sia già stata emessa la fattura prima del 17.03.2020, per evitare l’applicazione delle ritenute   i lavoratori autonomi e gli agenti possono rilasciare al sostituto d’imposta che deve effettuare il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che, se il pagamento viene effettuato entro il 31.05.2020, i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta richiamando la disposizione in esame.

Il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta potrà essere effettuato direttamente dai beneficiari della sospensione:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del precedente termine fissato dal D.L. 18/2020 del 31 maggio 2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nella circolare 9/E/2020 l’Agenzia ha chiarito, poi, che l’effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate dovrà avvenire tramite modello F24, indicando un “nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione”.