1 Aprile 2020

La sospensione dei termini delle istanze di accordo preventivo

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono stati sospesi dall’08.03.2020 al 31.05.2020 dall’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), rientrano le seguenti procedure finalizzate alla stipula di accordi preventivi con l’Amministrazione finanziaria:

I termini previsti da tutte le disposizioni sopra citate e pendenti alla data del 08.03.2020, sono sospesi fino al 31.05.2020 per riprendere, salvo ulteriori sospensioni, dal 01.06.2020.

La sospensione dei termini comporta i seguenti effetti:

  • la possibilità di invio delle istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali e multilaterali per le imprese con attività internazionale, in analogia con quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 67 D.L. 18/2020 per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata acc.accordi@pec.agenziaentrate.it ovvero, per i soggetti residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dc.gc.accordi@agenziaentrate.it (accordi unilaterali) e dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it (accordi bilaterali o multilaterali);
  • la decorrenza dei termini per la notifica delle risposte da parte dell’Agenzia delle entrate a partire dal 01.06.2020;
  • la possibilità di inviare istanze di ruling di Patent Box esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

Nella circolare 7/E/2020 l’Agenzia delle entrate disciplina espressamente gli effetti della sospensione dei termini sulle procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di Patent Box in corso ovvero:

  • instauratesi prima del periodo di sospensione e i cui termini sono pendenti;
  • relative a istanze presentate durante il periodo di sospensione.

Per quanto concerne le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale di cui all’articolo 31-ter D.P.R. 600/1973 e le procedure di rettifica in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, di cui all’articolo 31-quater, lettera c), D.P.R. 600/1973, gli effetti della sospensione dei termini delle istanze sono i seguenti:

  • per le procedure instauratesi prima del periodo di sospensione e i cui termini sono pendenti, il termine residuo di 30 giorni non scaduto alla data dell’08.03.2020, entro il quale deve essere dichiarata l’ammissibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità dell’istanza, decorre dal 01.06.2020 (ad esempio, se il contribuente presenta la domanda l’11.02.2020, si conteggeranno, per il termine di 30 giorni, i 26 giorni dall’11.02 al 08.03 e i residui 4 giorni dall’01.06 al 04.06.2020);
  • per le procedure relative ad istanze presentate nel periodo di sospensione, il termine complessivo di 30 giorni entro il quale deve essere dichiarata l’ammissibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità dell’istanza, decorre dal 01.06.2020;
  • in caso di soggetti con periodo d’imposta a cavallo d’anno scadente durante il periodo di sospensione, il termine per la presentazione delle istanze degli accordi di cui all’articolo 31-ter D.P.R. 600/1973, scatta nel rispetto del periodo di sospensione e con riconoscimento degli effetti dell’accordo sul periodo d’imposta in chiusura (ad esempio il soggetto con periodo d’imposta dal 01.04 al 31.03 potrà beneficiare di un periodo di sospensione di 24 giorni dal 08.03.2020 al 31.03.2020, con termine di presentazione dell’istanza il 24.06.2020 e riconoscimento degli effetti dell’accordo sul periodo d’imposta 2019/2020).

Con riferimento alle istanze di ruling nella procedura di Patent box l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si considera sospeso all’08.03.2020 al 31.05.2020 il termine previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 2015/154278 del 01.12.2015, al paragrafo 6, di 120 giorni per la presentazione della documentazione da allegare all’istanza di accesso, qualora pendente alla data del 08.03.2020.

Si rammenta che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01.05.2019, l’articolo 4 D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) ha introdotto, in alternativa alla procedura di ruling, un regime opzionale di autoliquidazione che consente il rinvio del confronto con l’Amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.

Con la recente risposta all’istanza di interpello n. 99 del 27.03.2020, l’Agenzia delle entrate ha ricordato le modalità di rinuncia ad una procedura di ruling in corso e le modalità di accesso al regime opzionale di autoliquidazione in tutti i casi di utilizzo diretto del bene immateriale e previa predisposizione del set informativo richiesto.

Il provvedimento direttoriale prot. 2019/658445 del 30.07.2019, al punto 7, consente la rinuncia ad una procedura di Patent Box in corso con accesso al regime di autoliquidazione anche per periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 01.05.2019 (data di entrata in vigore del Decreto Crescita).

Condizione necessaria per l’accesso al regime opzionale di autoliquidazione su periodi d’imposta ante 01.05.2019 è la presenza di una procedura di ruling pendente ivi escludendo i seguenti casi:

  • provvedimento di formale chiusura della procedura per mancato accordo;
  • decadenza dell’istanza di accesso alla procedura per mancata integrazione nei 120 giorni della documentazione;
  • dichiarazione dell’Ufficio di inammissibilità o improcedibilità in via definitiva.

Le modalità operative di accesso al regime opzionale di autoliquidazione sono contenute nella risoluzione AdE 81/E/2019.

Il contribuente che intenda rinunciare alla procedura di ruling in corso deve seguire l’iter qui descritto:

  • comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 01.05.2019, tramite pec o raccomandata a/r all’Ufficio competente, l’espressa e irrevocabile rinuncia alla prosecuzione;
  • predisporre il set documentale per la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascun periodo del quinquennio di vigenza;
  • comunicare il possesso del set documentale in dichiarazione dei redditi;
  • qualora intenda usufruire dell’agevolazione nel 2020, esercitare l’opzione annuale per il regime di autoliquidazione in dichiarazione dei redditi, essendogli preclusa la presentazione di istanza di ruling a seguito dell’avvenuta irrevocabile rinuncia.

La rinuncia alla procedura di ruling riguarda tutto il quinquennio di vigenza dell’accordo preventivo e tutti i beni immateriali rientranti nel perimetro dl ruling.