11 Dicembre 2013

La sentenza di patteggiamento per finanziamenti illeciti legittima l’accertamento fiscale

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 25467 del 13/11/2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che la condanna dell’amministratore, con sentenza di patteggiamento, per il reato di truffa ai danni dello Stato legittima il recupero ad imponibile, ai fini delle imposte dirette, della somma indebitamente percepita dalla società a titolo di contributo statale sugli interventi straordinari per il Mezzogiorno, purché il richiamo al contenuto alla sentenza penale risulti adeguatamente motivato.

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha inoltre colto l’occasione per ribadire l’autonomia del giudizio tributario rispetto all’accertamento compiuto in sede penale.

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società un avviso di accertamento, con il quale veniva tra l’altro recuperata ad imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, la somma indebitamente percepita dalla medesima società a titolo di contributo statale, in applicazione della L. 488/1992 sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La contribuente aveva impugnato l’atto impositivo, soccombendo sia in primo che in secondo grado; in particolare la Commissione tributaria regionale aveva rilevato che l’amministratore della società era stato condannato con sentenza penale, essendo stato accertato il suo coinvolgimento nel reato di truffa ai danni dello Stato realizzato anche mediante fatturazione di operazioni inesistenti, al fine di ottenere illecitamente il contributo pubblico, con la conseguenza che ai sensi della L. 537/1993 l’importo indebitamente percepito a tale titolo doveva essere computato fiscalmente come reddito imponibile.

La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la natura di provento illecito del contributo pubblico erogato ai sensi della L. 488/1992 sul solo presupposto che la sentenza penale non era stata impugnata dall’amministratore; al riguardo, la ricorrente ha evidenziato che i giudici d’appello avrebbero riconosciuto automatica efficacia di giudicato nel giudizio tributario alla sentenza penale, in violazione dell’articolo 654 Cod.Proc.Pen. e della giurisprudenza di legittimità secondo cui non può farsi luogo a trasposizione automatica, nonché in violazione dell’articolo 445, comma 1 bis, Cod.Proc.Pen., norma che esclude la rilevanza della efficacia di giudicato, nei giudizi civili ed amministrativi, della sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell’articolo 444, comma 2, Cod. Proc. Pen. dopo la chiusura del dibattimento.

La Cassazione respinge il ricorso ritenendo che la sentenza di merito avesse adeguatamente motivato il richiamo al contenuto della sentenza di patteggiamento, correlando l’indebita percezione del contributo pubblico alla fraudolenta emissione ed all’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti ed individuando nell’elemento della responsabilità penale dell’amministratore e nelle dichiarazioni confessorie rese ai verbalizzanti gli elementi probatori di riscontro.

Secondo i giudici di legittimità, i fatti accertati e le prove assunte in un diverso giudizio (penale, amministrativo, ecc.) sono pienamente utilizzabili come indizi anche nel giudizio tributario, anche in presenza di una sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444, comma 2, Cod.Proc.Pen.

La Suprema Corte precisa però che, poiché la sentenza emessa dal Giudice penale non assolve direttamente ad alcuna funzione dimostrativa di un fatto storico, dovendo distinguersi a tal fine le prove raccolte nel corso delle indagini e verificate nel processo penale, dalla valutazione di tali prove compiute dal Giudice all’esito di quello stesso procedimento, ne consegue che il mero richiamo alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice penale (in ordine alla valutazione della inefficacia probatoria degli elementi fattuali acquisiti al giudizio), non può costituire di per sé motivazione sufficiente per la decisione nel giudizio tributario.

La Corte di Cassazione evidenzia infatti che l’accertamento che deve essere compiuto dal giudice tributario risulta del tutto autonomo rispetto all’accertamento svolto in sede penale, poiché nel primo giudizio vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale) che non operano nel giudizio penale e, al contrario, possono invece valere anche presunzioni legali inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna.

Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare.