18 Novembre 2013

La scissione con patrimonio netto negativo: la riserva in capo alla scissa

di Ennio VialVita Pozzi
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In base all’art. 2506 c.c., la scissione è un’operazione societaria mediante la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

L’operazione consiste, in sostanza, in uno smembramento del patrimonio aziendale a favore di una o più società già esistenti o neocostituite senza determinare alcun depauperamento per i soci della società scissa che a seguito dell’operazione conserveranno o acquisiranno lo status di soci nella società beneficiaria.

Ai sensi dell’art. 173 del Tuir è un’operazione fiscalmente neutra che non determina l’emersione di plusvalenze né in capo alla società né in capo ai soci.

Un’ipotesi particolare di scissione è la scissione con patrimonio netto negativo che si realizza quando dalla situazione patrimoniale emerge l’attribuzione di un patrimonio contabile negativo a fronte di un valore di mercato effettivo.

Tale circostanza può accadere, ad esempio, quando vengono assegnati alla beneficiaria beni plusvalenti iscritti ad un costo storico particolarmente contenuto (si pensi ad un immobile riscattato da un leasing), unitamente a elemento del passivo, come i debiti, che vengono valutati al valore nominale.

Si propone il seguente esempio. La società Alfa detiene un immobile appena riscattato da un leasing del valore contabile di 100 e l’attività operativa complessivamente iscritta per 300. Il capitale sociale ammonta a 100 e i debiti a 300. Ipotizziamo di voler porre in essere uno spin – off immobiliare a favore di una Newco separando l’immobile e i debiti. Il valore corrente dell’immobile è 400.

Il patrimonio effettivo trasferito vale 100 ma quello contabile assume un valore negativo di 200. Esaminiamo la fattibilità civilistica e fiscale dell’operazione prospettata.

Sul tema, la massima L.E.1 del Notariato del Triveneto pubblicata nel settembre 2008, ha ammesso la scissione (anche non proporzionale) mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo.

Al contrario, non si ritiene ammissibile una scissione “negativa” nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell’eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio.

Tuttavia, è stato sostenuto che la società beneficiaria deve essere preesistente e che l’operazione deve alternativamente attuarsi:

  • mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito;
  • mediante rilevazione di una minusvalenza.

Il principio contabile OIC n.4 conferma l’ammissibilità dell’operazione in esame purché il valore economico sia positivo e si tratti di società beneficiaria già esistente. In questa ipotesi, nel caso della scissione parziale, a seguito del trasferimento la società scissa imputerà a riserva la differenza negativa fra attività e passività dell’azienda trasferita (che per essa costituisce un componente positivo del patrimonio netto).

La massima n. 72 del Novembre 2005 del Consiglio Notarile di Milano ritiene, diversamente, ammissibile la scissione negativa anche in ipotesi di beneficiaria neocostituita.

Il tema è stato affrontato anche dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n.12/E/2009.

Il caso analizzato dall’Agenzia riguardava una scissione parziale della società Alfa a favore della società beneficiaria Beta. Successivamente, Beta effettuerà un aumento di capitale interamente sottoscritto da Gamma, in misura tale da consentire ad Alfa ed a Gamma una partecipazione paritetica al capitale sociale di Beta. L’aumento di capitale è interamente sottoscritto da un terzo investitore che oltre ad apportare liquidità dispone di know how utile per lo svolgimento dell’attività sociale.

La particolarità della scissione risiede nel fatto che il patrimonio netto contabile oggetto di scissione risulta negativo in quanto l’ammontare dei debiti in bilancio è superiore rispetto a quello degli elementi attivi. Tuttavia, il valore economico delle attività oggetto di assegnazione corrisponde al valore economico delle passività assegnate.

L’Agenzia delle Entrate dopo aver precisato che esula dalla sua competenza qualsiasi valutazione in ordine alla liceità civilistica dell’operazione di scissione realizzata, afferma la neutralità fiscale della scissione ai sensi dell’art. 173 del Tuir.

Si evidenzia, poi, come la società scissa Alfa dovrà iscrivere nel proprio bilancio una riserva di patrimonio netto, pari alla differenza tra attività e passività del complesso patrimoniale assegnato. Viene chiarito che la stessa non costituirà un componente positivo di reddito in quanto l’operazione di scissione è fiscalmente neutra; tuttavia, nell’ipotesi di distribuzione ai soci, essa è fiscalmente disciplinata dall’art. 89 del Tuir e, come tale, tassabile in capo ai soci come una riserva di utili.

Si esclude la natura di riserva di capitale in quanto non esprime alcun apporto dei soci ed inoltre non rappresenta una posta di patrimonio netto prevista dall’ art. 47, comma 5.