5 Maggio 2018

La scheda carburante

di EVOLUTION
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La scheda carburante è stata introdotta, in un primo momento, dal D.M. 7.06.1997, successivamente è stato emanato il D.P.R. 444/1997, con il quale è stata dettata la disciplina ancora oggi in vigore.
La scheda carburante dovrà essere utilizzata fino al 30 giugno 2018, poiché dal 1° luglio troveranno attuazione le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), in merito alla fatturazione elettronica e alla detraibilità Iva, nonché alla deducibilità dei costi connessi agli acquisti di carburanti effettuati da soggetti passivi Iva, con la conseguente soppressione della scheda carburante.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i principali cambiamenti che avverranno in merito alla scheda carburante e le nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Le disposizioni relative alla scheda carburante, contenute all’interno del D.P.R. 444/1997, dettano, agli articoli 2, 3 e 4 i requisiti che deve possedere il documento affinché lo stesso sia conforme alla scheda carburante disciplinata dallo stesso decreto.

Tale strumento dal 1° luglio 2018 sarà soppresso e dovrà, quindi, essere utilizzato per certificare gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2018.

Sono interessati dalle disposizioni relativi alla scheda carburante tutti i soggetti passivi Iva che effettuano acquisti di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. In altri termini, la scheda carburante deve essere utilizzata dagli imprenditori (individuali e collettivi), dai professionisti e dagli artisti.

Sono esclusi dalla disciplina i seguenti soggetti (articolo 6, D.P.R. 444/1997):

  • Stato;
  • enti pubblici territoriali;
  • istituti universitari e enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
  • autotrasportatori di cose per conto terzi;
  • soggetti non residenti in Italia che non vi si sono identificati o che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Le cessioni effettuate a favore dei precedenti soggetti devono essere, quindi, documentate da fattura.

La scheda carburante deve essere utilizzata esclusivamente per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Le eventuali cessioni aventi ad oggetto carburanti diversi, come ad esempio quelli destinati a motori fissi, non possono essere certificate mediante la scheda.

Sono esclusi dalla disciplina della scheda carburante gli acquisti di carburanti effettuati in luoghi diversi dagli impianti stradali oppure quelli realizzati presso tali strutture, ma in mancanza del personale addetto (come nell’ipotesi in cui il rifornimento venga effettuato negli orari di chiusura del distributore).

La scheda carburante può essere sia mensile, sia trimestrale e la scelta prescinde dalla periodicità della liquidazione Iva, cosicché un contribuente trimestrale può optare per la scheda mensile e viceversa. Inoltre, il documento riepilogativo è unico per ogni veicolo utilizzato nell’attività di impresa o professionale.

Le informazioni che devono essere contenute nella scheda sono:

  • gli estremi di individuazione del veicolo;
  • la ditta;
  • la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome;
  • il domicilio fiscale;
  • il numero di partita IVA del soggetto d’imposta che acquista il carburante;
  • per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia;
  • nel caso di rappresentate fiscale, gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all’estero e del rappresentante residente in Italia.

I suddetti dati possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.

Anche il gestore dell’impianto è tenuto ad indicare alcuni dati nella scheda carburante presentata dall’acquirente, tra i quali:

  • la data;
  • l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’Iva;
  • anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale del gestore stesso (o il nome e cognome se persona fisica), e l’ubicazione dell’impianto.

Infine, è anche obbligatorio riportare, alla fine del mese o del trimestre (a seconda della periodicità della scheda) il numero dei chilometri del veicolo.

In alternativa alla scheda carburante, il comma 3-bis, articolo 1 del D.P.R. 444/1997 afferma che è possibile ricorrere, fino al 30.06.2018, al sistema dei pagamenti tracciabili. Da cui discende che, ai fini della detrazione Iva e della deduzione dei costi, il documento fiscalmente rilevante è l’estratto conto della carta utilizzata per i rifornimenti.

Tra gli strumenti di pagamenti ammessi vi rientrano le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate emesse da operatori finanziari di cui al comma 6, articolo 7 del D.P.R. 605/1973, residenti in Italia.

Con la sostituzione della scheda carburante si prevede l’utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili, in quanto coloro che utilizzano anche altre forme (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, tuttavia per alcuni settori è stata anticipata al 1° luglio 2018 (comma 917, articolo 1, Legge 205/2017). In particolare, la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata, a partire dall’1.07.2018, per:

  • le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Tuttavia, il successivo comma 920 della Legge di Bilancio 2018, modificando l’articolo 22 del D.P.R. 633/1972, impone l’utilizzo della fattura elettronica, sempre a partire dal 1° luglio 2018, anche per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.

Da tale data, inoltre, viene previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione (soggetti non passivi iva).

Gli acquisti effettuati presso gli impianti stradali, quindi, devono essere documentati dalla e-fattura se effettuati da soggetti passivi Iva.

Per i carburanti a cui si applica la disposizione si può far riferimento, in attesa di nuovi chiarimenti, alla C.M. 205/1998, nella quale vengono ricompresi tra i carburanti per autotrazione:

  • benzina normale;
  • benzina super;
  • benzina verde;
  • miscela di carburante e lubrificante;
  • gasolio;
  • gas metano;
  • GPL.

A decorrere dal 1° luglio 2018, infatti, ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, gli acquirenti dovranno effettuare i pagamenti dei rifornimenti attraverso strumenti tracciabili, quali:

  • carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da intermediari tenuti alla comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973;
  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al R.D. 1736/1933 e al D.P.R. 144/2001;
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente;
  • altri strumenti elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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