18 Ottobre 2021

La “sanatoria” del credito d’imposta R&S nel Decreto Fiscale

di Debora Reverberi
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Con comunicato stampa n. 41 del 15 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha annunciato l’approvazione del Decreto Fiscale, contenente, fra gli altri, “alcuni correttivi alla disciplina del credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura”.

Il testo approvato dal CdM prevede, all’articolo 5, commi da 7 a 12, una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

L’ambito applicativo della “sanatoria R&S” è circoscritto a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili:

  • soggetti che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
  • soggetti che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’articolo 1, comma 72, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ovvero attribuendo rilevanza a spese relative alle attività di R&S svolte in  laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato;
  • soggetti che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

Al contrario, l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo risulta precluso alle fattispecie caratterizzate da condotte fraudolente, attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti e ai casi in cui non sia stata prodotta adeguata documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese.

Qualora l’indebita compensazione del credito R&S sia già stata constatata dall’Ente accertatore occorre distinguere, con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale:

  • i casi di credito R&S oggetto di contestazione con atto di recupero o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, situazione in cui è precluso l’accesso alla procedura;
  • i casi di violazioni constatate con atto istruttorio oppure di contestazioni con atto di recupero o altri provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi, situazioni in cui il contribuente può accedere alla procedura per l’intero importo oggetto di recupero, accertamento, constatazione con impossibilità di rateazione.

La condotta fraudolenta può essere sempre accertata dagli Uffici delle Entrate a “sanatoria” avviata, con conseguente decadenza dalla stessa.

La “procedura di riversamento spontaneo” delineata è subordinata all’invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022 (secondo modello e contenuto da definirsi con provvedimento del direttore dell’AdE da emanare entro il 31.05.2022) con indicazione:

  • del periodo o periodi d’imposta di maturazione del credito R&S;
  • dell’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo;
  • degli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e spese ammissibili”.

Le modalità e i termini di riversamento del credito R&S indebitamente compensato sono così sintetizzabili:

  • in unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16.12 del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal 17.12.2022 e, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, l’iscrizione a ruolo e l’applicazione di sanzioni pari al 30% oltre interessi ex articolo 20 D.P.R. 602/1973 decorrenti dal 17.12.2022.

Importante precisazione è che il riversamento del credito R&S non può avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il perfezionamento della procedura, che si verifica col pagamento integrale dell’importo comunicato all’AdE, produce una conseguenza di grande rilevanza per gli imprenditori: la non punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di crediti d’imposta superiori a 50.000 euro l’anno ex articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000.

Non resta ora che attendere il testo definitivo del Decreto Fiscale destinato ad approdare in Gazzetta Ufficiale.