23 Aprile 2021

La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2021

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel corso del 2020 i contribuenti hanno potuto beneficiare di due diverse possibilità per rivalutare, ai sensi dell’articolo 2 D.L. 282/2002 e ss. modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’articolo 5 L. 448/2001, il valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti non in regime di impresa:

  • la rivalutazione prevista dalla Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 639 e 694, L. 160/2019), che fa riferimento alle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2020, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno;
  • l’articolo 137 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha prorogato le disposizioni degli articoli 5 e 7 L. 448/2001 e successive modificazioni, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° luglio 2020. In tal caso la redazione e il giuramento della perizia dovevano essere effettuati entro la data del 15 novembre 2020.

Ricordiamo che anche per il 2021 è possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni, possedute alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, Legge di bilancio 2021).

Il versamento dell’imposta sostitutiva, da determinarsi nella misura dell’11%, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate, doveva essere effettuato in un’unica soluzione oppure si poteva scegliere la rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo:

  • a decorrere dalla data del 30 giugno 2020 per le partecipazioni possedute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
  • a decorrere dalla data del 15 novembre 2020 per le partecipazioni possedute dal 1° luglio 2020.

In ogni caso, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si sono avvalsi della rideterminazione delle partecipazioni possono inoltre scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate prescelto.

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutazione ex L. 160/2019 e D.L. 34/2020 devono compilare la Sezione VII denominata “Partecipazioni rivalutate articolo 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni” del quadro RT del modello Redditi PF 2021.

In particolare nei righi RT105-RT106 vanno indicati:

  • in colonna 1: il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
  • in colonna 3: l’imposta sostitutiva dovuta;
  • in colonna 4: l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
  • in colonna 5: l’imposta da versare, pari alla differenza tra le colonna 3 e colonna 4;
  • la colonna 6 va barrata in caso di scelta per il versamento rateale dell’imposta indicata in colonna 5;
  • la colonna 7 va barrata se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

La compilazione della Sezione VII del quadro RT del modello Redditi PF 2021 non interessa i soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione al 1° gennaio 2021, con redazione della perizia di stima e versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2021, i cui dati andranno indicati nel modello Redditi PF 2022.